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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23954/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zheng Dongmei impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 595.900,00, disposta nel procedimento per il reato connesso all'art. 648-bis c.p.. La difesa deduce sette motivi: carenza di indizi per ritenere che la somma costituisse provento di evasione fiscale (artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000); illegittima riclassificazione del delitto presupposto dal Tribunale; mancata indicazione dell'entità dell'evasione e violazione del principio di proporzionalità; insufficienza di elementi per ravvisare la condotta di riciclaggio o di ricettazione e inidoneità del mero possesso di contante e della discrepanza con i redditi dichiarati a costituire fumus; eccessivo affidamento su comportamenti della ricorrente (reticenza, conservazione del trolley) e su circostanze di luogo e modalità del trasporto quali indici di illiceità.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi esposti dalla difesa: dai fatti accertati (tentata rapina mirata al trolley, immagini delle telecamere, consistente somma in più mazzette trovata in trolley e zainetto, redditi modesti e assenza di beni riconducibili alla ricorrente, reticenza e comportamento volto a non separarsi dal bagaglio) emergevano indizi congrui e logicamente motivati della provenienza illecita della somma e del ruolo della ricorrente quale corriere di denaro provento di illeciti. Il Tribunale del riesame ha validamente ricondotto i fatti alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) anche se il Gip aveva originariamente ipotizzato riciclaggio, senza che ciò integrasse una novellazione illegittima. Sono stati ritenuti rispettati sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora e il principio di proporzionalità è stato considerato adeguatamente valutato alla luce della fase cautelare e delle circostanze fattuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Riferita dalla difesa come criterio per valutare l'ipotesi di dichiarazione infedele; il giudice di merito non ha ritenuto necessario accertare in sede cautelare il superamento delle soglie di punibilità prima di valutare il fumus in relazione al contesto complessivo

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Richiamato nella discussione sulla possibile qualificazione come omessa dichiarazione; il Tribunale ha valutato la congruità degli elementi di fatto prima di escludere o confermare specifiche fattispecie tributarie

  • codice penale, art. 648

    La Corte ha ritenuto che la condotta descritta possa rientrare nella ricettazione: possesso di rilevante somma non giustificata, modalità di occultamento e circostanze che lasciano ritenere la provenienza illecita

  • codice penale, art. 648-bis

    Originariamente richiamato nel decreto di sequestro (ipotesi di riciclaggio); la Corte ha ritenuto possibile, in sede di riesame cautelare, una diversa qualificazione nella fattispecie di ricettazione senza che ciò costituisca illegittima novellazione

  • codice penale, art. 240-bis

    Richiamato nella difesa per censurare l'uso della sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità di contante; la Corte ha osservato che il dato della sproporzione assume valore indiziario nel contesto fattuale complessivo e non come automatica presunzione

  • codice penale, art. 708 e art. 707

    La sentenza richiama la giurisprudenza e la declaratoria di incostituzionalità relativa al possesso ingiustificato di valori (art. 708) per distinguere i casi di mera detenzione da quelli dotati di concreti indici di illiceità

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato nei motivi di impugnazione relativi alle garanzie del riesame; il Tribunale ha comunque agito entro i limiti del controllo di congruità degli elementi forniti

  • codice di procedura penale, art. 309

    Richiamato nelle censure difensive in relazione ai poteri del giudice e alla fase cautelare; la Corte ha confermato la possibilità per il giudice del riesame di valutare autonomamente la qualificazione del fatto

  • codice di procedura penale, art. 321

    Articolo relativo al sequestro preventivo (comma 1 e 2) interpretato nella sentenza come quadro normativo che consente tanto il sequestro volto all'impedimento della prosecuzione delle condotte illecite quanto alla funzione anticipatoria della confisca, purché adeguatamente motivato

  • codice di procedura penale, art. 322

    Richiamato tra le norme procedurali menzionate dalla difesa; la Corte ha esaminato la congruità motivazionale degli atti di merito senza ravvisare violazioni procedurali rilevanti

  • codice di procedura penale, art. 324

    Riferito nelle doglianze sulla revoca del sequestro e sui limiti della confisca allargata; la Corte ha ritenuto applicati correttamente i criteri cautelari nella fase di riesame

Massime di principio

  • In materia cautelare il giudice del riesame valuta il fumus commissi delicti sulla base della congruità e logicità degli elementi indiziari così come esposti, senza svolgere un accertamento sul merito della fondatezza definitiva dell'accusa
  • La presenza di una consistente somma di denaro, occultata in più parti, accompagnata da modalità di trasporto non tracciabili, redditi dichiarati esigui e comportamento reticente dell'interessato può costituire un quadro indiziario idoneo a ritenere la provenienza illecita del denaro e legittimare il sequestro preventivo
  • Il giudice del riesame può, entro i limiti del controllo di congruità, ricondurre i fatti a una diversa fattispecie di reato rispetto a quella prospettata dall'autorità inquirente quando la diversa qualificazione non alteri il fatto storico e sia coerente con gli elementi di fatto presentati
  • Il principio di proporzionalità va comunque valutato anche nella fase cautelare, ma con riferimento al diverso standard richiesto in tale sede: è sufficiente che emerga, sulla base di indizi congrui, un rapporto ragionevole tra i beni sottoposti a vincolo e l'illecito ipotizzato
  • Il mero possesso di contante non è automaticamente sufficiente per sequestro e confisca; occorrono indici concreti che colleghino la disponibilità del denaro a fonti illecite (modalità di occultamento, comportamento dell'indagato, incompatibilità con redditi e stile di vita)
  • La reticenza o il rifiuto di fornire spiegazioni possono concorrere a rafforzare il valore indiziario di altri elementi, ma, da soli, non sostituiscono la necessità di un quadro indiziario complessivamente persuasivo
  • Nel bilanciamento tra esigenze cautelari e garanzie dell'indagato, in fase di riesame il controllo giurisdizionale riguarda la coerenza e la logicità della motivazione del giudice di merito e non un nuovo esame probatorio pieno

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