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Sentenza

Sentenza del 12/07/2021 n. 948 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - Residenza fiscale - Iscrizione all'anagrafe dei residenti - Rileva - Centro degli interessi vitali - Prevale - Relazioni familiari - Valore indiziario non prioritario - Certificazioni stato estero - Rilevano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

disputa sulla determinazione della residenza fiscale ai fini IRPEF: il contribuente era formalmente iscritto nella popolazione residente italiana ma sosteneva che il proprio centro degli interessi vitali fosse collocato all'estero, presentando certificazioni rilasciate dallo Stato estero e documentazione sulle attività economiche svolte; l'Amministrazione fiscale riteneva invece che la residenza fiscale dovesse essere in Italia

La decisione

La sentenza ha precisato che, ai fini IRPEF, la residenza fiscale va individuata nel luogo in cui è collocato il centro degli interessi vitali del contribuente e non può essere determinata unicamente sulla base della formale iscrizione anagrafica. Il centro degli interessi vitali si valuta dando prevalenza al luogo nel quale gli interessi vengono abitualmente gestiti in modo riconoscibile da terzi. Le relazioni affettive e familiari costituiscono un elemento indiziario non prioritario e devono essere valutate insieme ad altri elementi probatori. Sono rilevanti, fra gli altri, le certificazioni rilasciate dallo Stato estero non contestate dall'Amministrazione finanziaria e la documentazione relativa alle attività economiche (quote sociali, verbali societari, compravendite immobiliari, iscrizioni ad associazioni, certificati medici ecc.). In base a questi principi, se la documentazione dimostra che il centro degli interessi è all'estero, il ricorso del contribuente è stato accolto (il trattamento anagrafico formale non prevale sul quadro probatorio sostanziale).

Norme richiamate

  • Art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La residenza fiscale si determina in base a elementi sostanziali (residenza, domicilio, dimora abituale) e richiede valutazione del centro degli interessi vitali; la mera iscrizione anagrafica non è sufficiente se il complesso degli elementi dimostra il contrario

  • Convenzioni contro le doppie imposizioni (se applicabili)

    Le convenzioni possono incidere sul criterio di determinazione della residenza o sul tie‑breaker fra Stati, e le certificazioni straniere previste o rilasciate dallo Stato estero possono assumere rilievo probatorio se non contestate dall'Amministrazione finanziaria

Massime di principio

  • La sola iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non determina automaticamente la residenza fiscale ai fini IRPEF: conta il centro degli interessi vitali.
  • Il centro degli interessi vitali va individuato nel luogo in cui gli interessi (personali, familiari, economici) sono abitualmente gestiti in modo riconoscibile da terzi.
  • I rapporti affettivi e familiari hanno valore indiziario ma non prioritario: devono essere considerati insieme ad altri elementi probatori.
  • Le certificazioni rilasciate dallo Stato estero, se non contestate dall'Amministrazione finanziaria, hanno rilevanza probatoria significativa.
  • Documenti relativi ad attività economiche (quote sociali, atti societari, compravendite immobiliari, conti correnti, contratti di lavoro, iscrizioni a enti/associazioni, certificati medici) sono utili per dimostrare il centro degli interessi vitali.
  • In caso di situazione ambigua, è consigliabile raccogliere e conservare documentazione coerente e riconoscibile da terzi che dimostri la gestione quotidiana degli interessi all'estero; l'Amministrazione finanziaria deve contestare specificamente le certificazioni straniere per neutralizzarne l'efficacia probatoria.
  • Se si intende trasferire la residenza fiscale all'estero è opportuno procedere anche a regolarizzare lo status anagrafico (es. cancellazione dall'anagrafe) e ottenere certificazioni ufficiali dallo Stato estero per rafforzare la posizione in caso di contenzioso.

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