Sentenza del 12/07/2021 n. 839 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IVA per gli anni 2014-2017: l'Amministrazione ha ritenuto imponibili in Italia le prestazioni rese da M. verso committenti esteri qualificandole come "servizi relativi a beni immobili" (messa a disposizione del circuito) ai sensi dell'art. 7-quater DPR 633/1972; la società sosteneva invece che si trattava di un servizio complesso di organizzazione di eventi sportivi assoggettabile alla territorialità nel Paese del committente ex art. 7-ter (B2B) e chiedeva in subordine la disapplicazione o la riduzione delle sanzioni per mancanza dell'elemento soggettivo.
La decisione
L'appello è stato respinto. La C.T.R. ha confermato la qualificazione delle prestazioni come riconducibili all'art. 7-quater (servizi relativi a beni immobili), ritenendo che la messa a disposizione della pista/circuito costituisca il nucleo centrale ed essenziale della prestazione e che le altre attività (direttore gara, sicurezza, assistenza medica, ecc.) siano accessorie. Sono state confermate le maggiori imposte e le sanzioni; le eccezioni procedurali proposte in appello (nullità, omessa pronuncia, cumulo sanzioni, incertezza normativa) sono state ritenute in gran parte infondate o inammissibili per essere state sollevate tardivamente. Spese di giudizio del grado di appello a carico dell'appellante, liquidate in Euro 28.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 7-ter
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Regola generale di territorialità per le prestazioni di servizi (B2B/B2C): la società invocava questa norma per far gravare l'IVA nel Paese del committente; il giudice ha ritenuto che la deroga di cui all'art. 7-quater fosse applicabile e quindi l'art. 7-ter non trovasse luogo nel caso concreto.
D.P.R. 633/1972, art. 7-quater
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, ... la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili.
Applicata dal giudice: le prestazioni che hanno per oggetto la concessione dell'uso del circuito costituiscono servizi relativi a beni immobili, per i quali la territorialità è stabilita dove si trova l'immobile (Italia), anche se il committente è estero.
Regolamento (UE) 282/2011, art. 31-bis (introdotto dal Reg. 1042/2013)
I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi: a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.
Il Collegio ha applicato questo criterio: l'uso della pista è elemento costitutivo, essenziale e indispensabile per la prestazione e quindi la stessa rientra tra i servizi relativi a beni immobili.
Direttiva 2006/112/CE (art. 47 e riferimenti)
Normativa comunitaria di riferimento: l'art. 47 (e correlati) disciplina la territorialità delle prestazioni relative a beni immobili; il giudice ha interpretato le norme UE alla luce del Regolamento e delle note esplicative sulla nozione di servizio relativo a immobile.
Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE e D.Lgs. n. 18/2010
Hanno modificato il regime di territorialità (introduzione art.7-ter e ss. nel diritto interno): distinguono B2B da B2C e sono state richiamate per inquadrare correttamente la disciplina applicabile.
Regolamento (UE) 1042/2013
Ha introdotto l'art. 31-bis del Reg. 282/2011 chiarendo i criteri per identificare i servizi relativi a beni immobili; utilizzato dal giudice per verificare l'elemento essenziale dell'immobile nella prestazione.
D. Lgs. 472/1997, art. 5
nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
La norma riguarda l'elemento soggettivo delle sanzioni; la società invocava assenza di colpa e incertezza della norma, ma il giudice non ha ritenuto provata una causa di esclusione della responsabilità e ha ritenuto applicabili le sanzioni.
D. Lgs. 472/1997, art. 7, comma 4
Previsione relativa alla riduzione/annullamento delle sanzioni in particolari casi: il giudice ha ritenuto che l'appellante non avesse dedotto adeguatamente le circostanze giustificative in primo grado e non ha riconosciuto l'esimente.
D. Lgs. 472/1997, art. 12 (cumulo sanzioni)
La disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni è richiamata: il Collegio ha dichiarato inammissibile la questione proposta in appello perché non sollevata in primo grado, dunque non rilevabile d'ufficio.
D. Lgs. 546/1992, artt. 36 e 57 e art. 8
Richiamate per i profili processuali: artt. 36 e 57 regolano la motivazione e i limiti del thema decidendum e dei nova (divieto di introdurre nuove questioni in appello); art. 8 invocato in relazione all'eventuale esimente per incertezza normativa, ma il giudice ha ritenuto tale prospettazione inammissibile se introdotta per la prima volta in appello.
D.P.R. 322/1998, art. 8
Norma sulle dichiarazioni integrative; il giudice ha osservato che la contribuente avrebbe potuto regolarizzare la posizione mediante integrativa/ravvedimento prima dell'avvio della verifica.
Massime di principio
- Per servizi legati all'organizzazione di eventi, verificare se l'elemento centrale sia la messa a disposizione di un immobile (es. circuito, impianto): se l'immobile è elemento essenziale e indispensabile, la prestazione può rientrare tra i servizi relativi a beni immobili e l'IVA si applica dove è situato l'immobile (deroga all'art.7-ter).
- Analizzare attentamente i contratti: la qualificazione contrattuale dell'oggetto (es. 'concessione uso pista' o 'affitto pista') e le clausole che definiscono il diritto d'uso sono prove decisive per la qualificazione fiscale.
- Le prestazioni accessorie seguono la sorte della prestazione principale: se la prestazione principale è relativa a un immobile, le attività accessorie connesse sono normalmente imponibili nello stesso luogo.
- In presenza di dubbi interpretativi sulla territorialità IVA, valutare l'opportunità di richiedere un ruling o, se possibile, regolarizzare la posizione tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento prima di essere sottoposti a controllo.
- Questioni relative a sanzioni (esimente per mancanza di colpa, cumulo delle sanzioni, incertezza della norma) devono essere dedotte già nel ricorso di primo grado: introdurle per la prima volta in appello può determinare inammissibilità.
- Documentare e rendicontare coerentemente nei bilanci e nelle note integrative la natura dei ricavi (es. 'affitto pista') e conservare i contratti in lingua originale, poiché tali elementi sono valutati dal giudice per determinare la natura della prestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 lug 2021Sentenza del 12/07/2021 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 lug 2021Sentenza del 12/07/2021 n. 552 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 lug 2021Sentenza del 12/07/2021 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2021Sentenza del 12/07/2021 n. 862 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2021Sentenza del 12/07/2021 n. 863 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 lug 2021Sentenza del 12/07/2021 n. 945 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →