Sentenza del 12/07/2021 n. 862 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per Tosap 2012 relativa all'occupazione del soprassuolo comunale da parte di viadotti e piloni autostradali. La ricorrente sosteneva che: la concessione rilasciata dallo Stato alla società non è il titolo richiesto dall'art. 39 d.lgs. 507/1993; l'occupazione sarebbe riconducibile allo Stato ed esente ai sensi dell'art. 49, lett. a), d.lgs. 507/1993; in ogni caso non sarebbe configurabile un'occupazione di fatto soggetta a tassa.
La decisione
Appello rigettato. Il giudice ha confermato che il presupposto impositivo della TOSAP è il fatto materiale dell'occupazione del soprassuolo, indipendentemente dall'esistenza o dalla natura del titolo concessorio; la giurisprudenza di legittimità (Cass.) ha stabilito che, quando una società concessionaria esegue e gestisce l'opera in piena autonomia e ne trae vantaggio economico, l'occupazione va attribuita al concessionario e non allo Stato, per cui non opera l'esenzione di cui all'art. 49, lett. a). L'appellante è condannata alle spese (1.500 euro).
Norme richiamate
D.lgs. 15.11.1993, n. 507 - art. 38
"sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico... comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa"
La norma individua il presupposto oggettivo della tassa nell'occupazione materiale di spazi anche soprastanti o sottostanti e specifica che impianti gestiti in concessione sono soggetti a tassazione.
D.lgs. 15.11.1993, n. 507 - art. 39
"la tassa è dovuta... dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo"
Individua il presupposto soggettivo: il titolare del titolo autorizzatorio o, in mancanza, l'occupante di fatto. Tuttavia la giurisprudenza ritiene irrilevante il titolo quando ricorra il fatto materiale dell'occupazione.
D.lgs. 15.11.1993, n. 507 - art. 49, lett. a
"sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato"
L'esenzione si applica solo se l'occupazione è ascrivibile direttamente allo Stato (o ente esentato). Non si estende automaticamente al concessionario privato che gestisce e sfrutta economicamente l'opera.
D.lgs. 31.12.1992, n. 546 - art. 53
riguarda la specificità dei motivi di appello
Stabilisce i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione: il tribunale ha ritenuto l'appello sufficientemente specifico se interpretabile in modo inequivoco dal complesso dell'atto.
Codice civile - art. 822, 2° comma
"(riferimento alla demanialità delle autostrade)"
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la demanialità statale dell'autostrada; la Corte tuttavia distingue la proprietà demaniale dall'attribuzione dell'occupazione ai fini TOSAP quando la gestione è affidata in concessione.
D.lgs. 12.04.2006, n. 163 - art. 143
"(norme sulla concessione per l'esecuzione dei lavori pubblici e gestione)"
Utilizzata per spiegare che la società concessionaria esegue e gestisce l'opera a fronte del diritto di sfruttamento economico, elemento che porta ad attribuire a essa l'occupazione tassabile.
Giurisprudenza Cassazione
Cass. Civ., Sez. V, 11.05.2017, n. 11689; n. 11886; ord. n. 20794/2020; ord. 18385/2019; altre pronunce successive
Costante orientamento secondo cui per la TOSAP rileva l'occupazione materiale: le società concessionarie che realizzano e gestiscono opere autostradali operano l'occupazione e non possono invocare l'esenzione per lo Stato.
Massime di principio
- Per la TOSAP rileva anzitutto il fatto materiale dell'occupazione (soprassuolo o sottosuolo); il titolo concessorio è secondario rispetto all'effettiva sottrazione dell'area all'uso pubblico.
- L'esenzione dell'art. 49, lett. a) si applica solo quando l'occupazione sia effettivamente ascrivibile allo Stato o all'ente esente; non si estende automaticamente al concessionario privato che gestisce e sfrutta economicamente l'opera.
- Quando un concessionario opera in autonomia, esegue i lavori, ne gestisce funzionalmente e trae un vantaggio economico, l'occupazione è attribuibile al concessionario e soggetta a Tosap anche se il bene rimane demaniale e ritornerà allo Stato al termine della concessione.
- Gli impianti e i viadotti autostradali sono considerati 'impianti' ai fini dell'art. 38 e quindi rientrano nella base imponibile della tassa, incluse le limitazioni d'uso del suolo sottostante.
- In contenziosi simili valutare: a) se l'area occupata è patrimonio indisponibile o demanio comunale; b) chi effettivamente esercita la gestione economica e funzionale; c) se sussiste un titolo comunale/autorizzazione specifica ai sensi dell'art.39; d) le possibili ipotesi di esenzione espressamente previste dall'art.49.
- La giurisprudenza di legittimità costituisce orientamento consolidato: quando sussiste gestione in regime di concessione con scopo di lucro, difficilmente opera l'esenzione per lo Stato.
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