Sentenza del 12/07/2021 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali) - Elemento soggettivo - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per l'anno 2013 che hanno disconosciuto la deducibilita di costi per servizi fatturati da tre societa terze (A. T. s.r.l., O. D. s.r.l., E. soc. coop. a r.l.) per Euro 586.022, determinando recuperi IRES, IRAP, IVA e sanzioni; notificato altresi un autonomo avviso al socio L. P. per presunta distribuzione di utili non dichiarati e conseguente maggiore IRPEF. La controversia verte su documentazione delle prestazioni, applicabilita delle deduzioni in base ad elementi certi e precisi, diritto al contraddittorio preventivo e sussistenza dell'elemento soggettivo per l'irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello della societa e integralmente quello del sig. L. P. Specificamente: ha riconosciuto la fondatezza del meccanismo fraudolento accertato da INPS e G.d.F. ma ha ritenuto che, in luogo della completa esclusione dei costi, i costi per il personale accertati dall'INPS possano sostituire, nei limiti di Euro 586.022, l'importo iscritto a conto economico; ha percio disposto la ricalcolazione delle imposte (IRES, IRAP) tenendo conto dei costi del personale accertati o, in mancanza, nei limiti dell'importo indicato dall'Ade. Ha confermato il recupero dell'IVA detratta (Euro 125.016) per le prestazioni ritenute inesistenti. Ha annullato integralmente l'avviso emesso nei confronti del sig. L. P. perche la presunzione di distribuzione agli azionisti non poteva fondarsi su una presunzione di secondo grado (divieto di praesumptio de praesumpto). Le sanzioni sono state rideterminate in relazione alle rettifiche operative. Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'art.5 introduce una presunzione iuris tantum di colpa quando la condotta ha coscienza e volonta: spetta al contribuente provare di aver agito senza colpa. In pratica la coscienza e volonta rendono presumibile la responsabilita' salvo prova contraria.
TUIR
art. 109, commi 1 e 4 lett. b
I costi sono deducibili se imputati al conto economico; tuttavia costi non contabilizzati possono essere ammessi in deduzione se risultano da elementi certi e precisi. La sentenza interpreta tali 'elementi certi e precisi' includendo atti della PA (es. verbali INPS, p.v.c. G.d.F.) che ricollegano inequivocabilmente il costo alla societa.
Codice Civile
Regole sulle presunzioni: le presunzioni semplici per avere valore probatorio devono essere gravi, precise e concordanti; e' vietata la doppia presunzione semplice (praesumptio de praesumpto).
D.P.R. 600/1973
art. 39, comma 1, lett. d
Richiama il criterio per utilizzare presunzioni semplici in materia tributaria: occorrono elementi gravi, precisi e concordanti per fondare rettifiche.
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
Principio di collaborazione e buona fede procedimentale: il contribuente deve fornire la documentazione richiesta nel contraddittorio. La mancata produzione rileva negativamente e puo' giustificare l'atto impositivo quando il contribuente non pone in essere la collaborazione richiesta.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. civ. Sez. V, 25/10/2006, n. 22890; Cass. 19/06/2001 n. 8343; Cass. n. 7885/2011; Cass. Sez. VI 22/05/2020 n. 9496
Decisioni richiamate in tema di presunzione di colpa ai fini sanzionatori (presunzione iuris tantum), onere della prova a carico del contribuente per dimostrare l'assenza di colpa, e regole sul contraddittorio endoprocedimentale e le conseguenze della sua violazione.
Normativa IVA (richiamo dottrina e prassi)
D.P.R. 633/1972 e relative norme applicative
La detrazione dell'IVA e' preclusa quando le prestazioni risultano inesistenti o le fatture emesse da soggetti non conformi non danno diritto a detrazione; la sentenza conferma il disconoscimento dell'IVA su prestazioni non effettivamente eseguite o non documentate fiscalmente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione emette rettifiche su costi non documentati, la deducibilita' puo' essere comunque riconosciuta se il contribuente dimostra la presenza dei costi attraverso elementi certi e precisi, tra cui atti ufficiali (verbali INPS, p.v.c. G.d.F.) che ricolleghino il costo alla societa.
- La presunzione di distribuzione degli utili al socio non puo' fondarsi su una presunzione di secondo grado ottenuta a partire da una presunzione semplice gia' utilizzata per stabilire l'esistenza dei costi; vietata la doppia presunzione semplicissima (praesumptio de praesumpto).
- Il contribuente deve collaborare nel contraddittorio endoprocedimentale: la mancata produzione di contratti e del dettaglio delle prestazioni richieste dall'Ufficio puo' essere valutata negativamente e impedire di invocare poi l'invalidita' dell'atto per violazione del contraddittorio, salvo che il contribuente indichi concretamente le ragioni che avrebbe addotto.
- La detrazione IVA e' esclusa quando le prestazioni risultano inesistenti o i fornitori non hanno adempiuto agli obblighi fiscali; in tali casi l'ufficio puo' disconoscere l'IVA a credito.
- In materia di sanzioni tributarie sussiste una presunzione iuris tantum di colpa quando l'atto vietato e' compiuto con coscienza e volonta': tocca al contribuente dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta per escludere dolo o colpa, offrendo elementi probatori concreti.
- Se esistono atti ufficiali (INPS, G.d.F.) che documentano e quantificano i costi riconducibili alla societa, l'Amministrazione deve tenerne conto nella determinazione dell'imponibile; le rettifiche devono essere coerenti con tali elementi e non basarsi su inferenze successive prive di fatto noto.
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