Sentenza del 12/07/2021 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sovrafatturazione qualitativa - Accertamento maggior reddito società "pregiudicante" - Accertamento successivo del socio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento di maggior reddito a carico del socio per presunta sovrafatturazione qualitativa (vendita di grano non biologico spacciato per biologico) riscontrata nell'ambito di indagini sulla frode nel settore cerealicolo. L'Ufficio ha ripartito il maggior reddito accertato in capo alla societa' C. srl pro quota ai soci, mentre il socio impugnava l'avviso sostenendo che l'accertamento contro la societa' non era divenuto definitivo e che le operazioni contestate non erano dimostrate come inesistenti.
La decisione
La Commissione Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento nei confronti del socio. Il motivo principale e' che l'accertamento "pregiudicante" nei confronti della societa' non era definitivo (era pendente giudizio d'appello) e pertanto non poteva legittimamente fondare un accertamento nei confronti del socio. Inoltre il PVC della Guardia di Finanza mostrava che le cessioni di grano erano avvenute, rendendo meno probabile l'ipotesi di totale inesistenza delle operazioni.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), articoli richiamati
Richiamati quali disposizioni generali in tema di determinazione del reddito societario e dei criteri di imputazione ai soci; usati dall'Ufficio a supporto della ripartizione pro quota degli utili extracontabili
DPR 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d)
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente in materia di rettifiche presuntive; la Commissione pero' ha ritenuto che l'accertamento a carico del socio non potesse essere emesso prima della definitività di quello societario
Codice di Procedura Civile, articolo 295
Richiamato per il principio secondo cui l'impugnazione dell'accertamento prejudicante costituisce condizione sospensiva, fino al passaggio in giudicato, ai fini della decisione sull'accertamento nei confronti del socio
Codice di Procedura Civile, articolo 2967
Riferimento all'onere della prova; contestata dall'Ufficio in relazione alla presunzione di attribuzione degli utili ai soci, ma la Commissione ha evidenziato la necessita' della definitività dell'atto societario
Cassazione, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15876
Giurisprudenza di legittimità richiamata che sancisce il principio per cui l'accertamento relativo agli utili extracontabili della societa' costituisce presupposto dell'accertamento nei confronti del singolo socio e che l'impugnazione dell'atto societario sospende la decisione sull'accertamento al socio
Cassazione, sentenza 7 marzo 2016, n. 4485
Ulteriore conferma giurisprudenziale del limite all'emissione di avvisi nei confronti dei soci fino alla definitività dell'accertamento nei confronti della societa' partecipata
Massime di principio
- In caso di societa' di capitali a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento diretto al socio basato su utili extracontabili della societa' non dovrebbe essere emesso prima che l'accertamento societario sia definitivo: l'impugnazione dell'atto societario sospende la decisione sull'accertamento al socio.
- L'esistenza o meno delle operazioni contestate (inesistenza assoluta vs sovrafatturazione qualitativa) e la prova di cio' devono essere attentamente valutate: se documenti investigativi attestano la materialita' delle cessioni, l'Ufficio deve fornire elementi specifici che dimostrino la falsita' o la sovrafatturazione qualitativa.
- La presunzione di attribuzione pro quota ai soci puo' operare, ma e' condizionata dalla necessita' che l'accertamento societario sia definitivo; il contribuente resta comunque tenuto a provare l'eventuale mancata distribuzione degli utili se invocata per confutare la presunzione.
- Quando si prospetta una frode complessa (societa' cartiere, fatture inesistenti, scambi fittizi), l'amministrazione deve documentare in modo chiaro e circostanziato il nesso tra le fatture false e l'effetto fiscale addotto; semplici riferimenti generici o rinvii non sono sufficienti per invalidare la posizione del socio se l'atto societario non e' definitivo.
- Per pratiche amministrative e di contenzioso e' consigliabile attendere la definizione del procedimento societario prima di agire direttamente contro i soci, per evitare conflitti di giudicato e annullamenti degli atti emessi prematuramente.
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