Sentenza n. 98/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore straniero, successivamente sostituito da un nuovo provvedimento negativo adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato alla Prefettura di riavviare il procedimento e di concluderlo con un nuovo provvedimento corredato da relazione illustrativa. L'Amministrazione ha riavviato il procedimento, trasmesso una nuova comunicazione di avvio e adottato, il 3 giugno 2025, un ulteriore provvedimento di segno negativo. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del nuovo atto con una memoria depositata il 29 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento; tuttavia, tale memoria non è stata notificata all'Amministrazione e non poteva quindi essere qualificata come ricorso per motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo provvedimento negativo adottato dalla Prefettura all'esito del riesame è stato qualificato come conferma propria del precedente diniego: esso ha quindi sostituito l'originaria determinazione, facendo venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento del primo atto. Il nuovo provvedimento non era stato ritualmente impugnato, poiché la memoria depositata dal ricorrente non era stata notificata e non poteva pertanto valere come ricorso per motivi aggiunti; inoltre, al momento della decisione era decorso il termine per impugnare autonomamente il nuovo atto ai sensi dell'art. 29 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente al giudice, ricorrendone i presupposti e sentite le parti, di definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile improcedibilità del ricorso introduttivo
Impone al giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che possono essere decisive, consentendo il contraddittorio sul possibile sopravvenuto difetto di interesse.
art. 29 c.p.a.
Disciplina il termine per proporre l'azione di annullamento; il decorso del termine per impugnare il nuovo provvedimento impedisce di rimettere in discussione l'atto mediante una memoria non notificata come motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di un ordine giudiziale di riesame, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che conferma sostanzialmente la precedente determinazione, il nuovo atto costituisce conferma propria e sostituisce quello originariamente impugnato, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo.
- Il nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame deve essere autonomamente impugnato, nei termini di legge, mediante motivi aggiunti ritualmente notificati o mediante distinto ricorso; una memoria depositata senza notificazione non è qualificabile come ricorso per motivi aggiunti.
- Il sopravvenuto difetto di interesse può essere rilevato d'ufficio dal giudice, previa assegnazione alle parti di una possibilità effettiva di contraddire sulla relativa questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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