Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4115/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza PNA/ L/Q/2023/103322 al lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Prefettura di Napoli il 14/01/2025, regolarmente notificato in data 25/06/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202505501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e aveva fatto ingresso in Italia. Dopo l'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, era stato assunto dal datore di lavoro originariamente istante e aveva iniziato l'attività lavorativa. In seguito a una prima convocazione e a una richiesta di integrazione documentale, l'Amministrazione aveva disposto la revoca del nulla osta per la mancata presenza alla successiva convocazione e per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale ed eccesso di potere, sostenendo che la nuova convocazione e gli atti prodromici non gli erano stati comunicati al domicilio effettivo, ma a un indirizzo PEC originariamente indicato prima dell'ingresso in Italia, mentre egli aveva successivamente dichiarato la residenza in Italia. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della documentazione integrativa prodotta, della regolarizzazione dell'asseverazione, dell'effettivo rapporto di lavoro già instaurato e perdurante con il datore originario, nonché del lungo intervallo temporale tra il rilascio e la revoca del nulla osta. Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività e ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la comunicazione della revoca agli indirizzi PEC originariamente forniti con la domanda non fosse sufficiente a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del lavoratore, ormai entrato in Italia e residente presso un diverso domicilio. L'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare il provvedimento e gli atti prodromici presso il domicilio conosciuto e dichiarato in Italia. La mancata comunicazione ha leso le garanzie partecipative, impedendo al lavoratore e al datore di lavoro di interloquire, presentare osservazioni e rappresentare l'effettivo rapporto lavorativo. Nel merito, il giudice ha ritenuto rilevanti l'ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, il quasi biennale intervallo tra il rilascio e la revoca, l'inerzia dell'Amministrazione, l'assenza di imputabilità al lavoratore del decorso del tempo, l'avvenuto inizio e la perdurante esistenza del rapporto di lavoro e la regolarizzazione dell'asseverazione prima della revoca. In caso di revoca del nulla osta, l'Amministrazione deve inoltre valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore, anche ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, considerando durata del soggiorno, legami familiari, rapporti di lavoro in Italia e legami con il Paese d'origine. La revoca è stata quindi annullata. Le spese di lite sono state compensate.

Massime di principio

  • Quando uno straniero, dopo il rilascio del nulla osta e l'ingresso regolare in Italia, dichiara un domicilio o una residenza nel territorio nazionale, la comunicazione del provvedimento di revoca e degli atti procedimentali successivi non può essere effettuata soltanto agli indirizzi originariamente indicati nella domanda, se l'Amministrazione conosce il nuovo domicilio effettivo.
  • La mancata comunicazione degli atti immediatamente antecedenti alla revoca del nulla osta, presso il domicilio effettivamente conosciuto dell'interessato, viola le garanzie di partecipazione procedimentale quando impedisce al lavoratore e al datore di lavoro di presentare osservazioni e documentazione rilevante.
  • La revoca del nulla osta non può fondarsi automaticamente sulla mancata presentazione a una convocazione o sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno quando il ritardo nella convocazione sia riconducibile all'inerzia dell'Amministrazione e lo straniero abbia già iniziato un rapporto di lavoro con il datore originariamente istante.
  • Nel valutare la revoca di un nulla osta intervenuta dopo un significativo lasso temporale, l'Amministrazione deve considerare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore, nonché la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, senza addossare al lavoratore le conseguenze sfavorevoli del ritardo amministrativo non imputabile a lui.
  • La regolarizzazione della documentazione e l'effettivo e perdurante rapporto di lavoro instaurato prima della revoca devono essere esaminati dall'Amministrazione nell'ambito della valutazione complessiva di legittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.