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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33880/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 15 settembre 2025 con cui la Corte d’appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. tra due condanne irrevocabili: una sentenza del 23 gennaio 2023 per bancarotta fraudolenta, relativa alla sottrazione di scritture contabili di una società di capitali da lui amministrata, e una sentenza del 6 giugno 2014 per reati previsti dagli artt. 5, 10 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativi a una ditta individuale. I fatti oggetto delle condanne si collocavano, rispettivamente, nei periodi 2012-2018 e 2004-2014, con parziale sovrapposizione temporale. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., omissione o insufficienza della motivazione, contestando in particolare che la diversità dei soggetti economici coinvolti fosse sufficiente a escludere la continuazione e lamentando l’omessa valutazione degli elementi indicativi di un disegno criminoso unitario. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sull’assenza del medesimo disegno criminoso, reiterando la censura di omessa valutazione degli elementi favorevoli alla richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il giudice dell’esecuzione aveva esaminato gli indicatori rilevanti per accertare l’unitarietà del disegno criminoso e aveva motivato in modo adeguato e non illogico l’esclusione della continuazione. La parziale sovrapposizione temporale, la sede fisica comune e la contiguità dei settori economici non imponevano una conclusione diversa, a fronte della diversità dei soggetti economici e delle condotte, riferite da un lato a una società di capitali e dall’altro a una ditta individuale. La Corte ha inoltre ribadito che la continuazione richiede un programma illecito previamente ideato e voluto, non bastando una generica inclinazione a delinquere o un programma indeterminato di attività criminose; l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamenti.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    L'esame dell'ordinanza dimostra che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, tutti i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze.

    La decisione sull’applicazione della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione complessiva degli indicatori concreti, tra cui omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e abitudini programmate, per verificare se i reati fossero stati unitariamente deliberati almeno nelle loro linee essenziali.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    È stato anche rispettato il principio in base al quale, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato.

    La continuazione presuppone un programma di più condotte illecite previamente ideato e voluto; non è sufficiente una propensione criminale o uno stile di vita incline al reato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

    Nel controllo di legittimità sulla motivazione in materia di continuazione, la Cassazione verifica il rispetto della legge, della logica e dei criteri legali di valutazione dei fatti, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice dell’esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione, come si è anticipato sopra, non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione sui punti decisivi delle questioni trattate, nel giustificare la negazione di un vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili indicate nell'istanza.

    La norma è indicata tra quelle in base alle quali era stata pronunciata una delle condanne considerate nella richiesta di continuazione; la Corte non svolge una distinta interpretazione del reato, ma valuta la condanna ai fini del riconoscimento del vincolo.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione, come si è anticipato sopra, non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione sui punti decisivi delle questioni trattate, nel giustificare la negazione di un vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili indicate nell'istanza.

    La norma è indicata tra quelle in base alle quali era stata pronunciata una delle condanne considerate nella richiesta di continuazione; la Corte non svolge una distinta interpretazione del reato, ma valuta la condanna ai fini del riconoscimento del vincolo.

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione, come si è anticipato sopra, non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione sui punti decisivi delle questioni trattate, nel giustificare la negazione di un vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili indicate nell'istanza.

    La norma è indicata tra quelle in base alle quali era stata pronunciata una delle condanne considerate nella richiesta di continuazione; la Corte non svolge una distinta interpretazione del reato, ma valuta la condanna ai fini del riconoscimento del vincolo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Le censure sono tutte infondate.

    La Corte respinge le censure di vizio della motivazione, ritenendo che l’ordinanza impugnata abbia motivato adeguatamente e senza illogicità la decisione sulla continuazione.

Massime di principio

  • La continuazione richiede che più condotte illecite siano state previamente ideate e volute nell’ambito di un programma unitario, almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente la mera inclinazione a reiterare reati della stessa specie, una scelta di vita criminosa o un programma generico da sviluppare secondo opportunità contingenti.
  • Per accertare l’unicità del disegno criminoso occorre una valutazione complessiva di indicatori concreti, quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; nessun singolo dato, isolatamente considerato, sostituisce l’accertamento dell’effettiva ideazione unitaria.
  • La parziale sovrapposizione temporale dei reati, la comunanza del luogo in cui si svolgevano le attività e la contiguità dei settori economici non rendono di per sé necessario riconoscere la continuazione, se il giudice di merito motiva adeguatamente l’assenza di un programma criminoso unitario valorizzando le caratteristiche concrete delle condotte e dei soggetti economici coinvolti.
  • L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione è adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamenti, e rispettosa dei criteri legali di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolentaOmessa dichiarazioneDichiarazione fraudolentaSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiProcesso penaleReati fallimentariReati tributari
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiContinuazione

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