Sentenza n. 186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 7010/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento comunale della SCIA relativa al cambio di destinazione d'uso da rurale a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e l'atto comunale di annullamento della SCIA, deducendo difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., motivazione apparente e difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001. Sosteneva che il Comune avrebbe dovuto verificare l'incidenza del mutamento di destinazione d'uso sui servizi e sugli standard urbanistici, anche in assenza di opere, e valutare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per l'indemolibilità della parte asseritamente difforme. Deduceva inoltre la rilevanza della sopravvenuta classificazione urbanistica dell'area come zona B2 residenziale e della pretesa vocazione edificatoria già esistente al momento dell'abuso, nonché il fatto che gli interventi riguardassero ambienti interni alla sagoma di un fabbricato legittimamente realizzato e piccole modifiche interne. In prossimità dell'udienza aveva chiesto il rinvio, avendo presentato una domanda di permesso di costruire in sanatoria per i medesimi interventi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che la presentazione della successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria determinasse la sospensione del giudizio o la sua improcedibilità: il giudizio doveva essere definito con riguardo agli effetti già prodotti, mentre l'esito della domanda di sanatoria avrebbe dovuto essere valutato dal Comune secondo la disciplina applicabile al momento della decisione. Quanto al merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il rilievo secondo cui il mutamento di destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, quale il passaggio da agricolo a residenziale, incide sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire, anche se non accompagnato da opere edilizie; la SCIA era quindi inidonea a legittimare l'intervento. Ha inoltre ritenuto corretta la demolizione, intesa come riferita al solo mutamento d'uso e alle opere interne strettamente funzionali a esso, senza necessità di conversione nella sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, poiché non era in discussione la sicurezza statica dell'edificio. Le ulteriori censure sono state ritenute non dirimenti. Le spese del grado sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione non è necessaria quando l'abuso consiste nel mutamento di destinazione d'uso e nelle opere interne strettamente funzionali a esso, senza che occorra salvaguardare la sicurezza statica dell'edificio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La presentazione di una successiva istanza di sanatoria non determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando la definizione del giudizio conserva rilevanza rispetto agli effetti già prodotti e condiziona l'utilità della domanda di sanatoria.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e proporzionalità non impone una diversa qualificazione dell'intervento né rende illegittima la demolizione quando la misura è riferita al mutamento d'uso abusivo e alle opere interne funzionali a esso.
legge 27 luglio 1978, n. 392
È richiamata quale parametro per la determinazione del costo di produzione rilevante ai fini della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001.
Massime di principio
- Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, in particolare da agricola o rurale a residenziale, incide sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire anche quando non siano eseguite opere edilizie; la SCIA non è uno strumento idoneo a legittimarlo.
- La presentazione, nelle more del giudizio, di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria per i medesimi interventi non impone né la sospensione del processo né la dichiarazione di improcedibilità: il giudizio deve essere definito con riferimento agli effetti già prodotti, mentre l'istanza deve essere decisa autonomamente dall'amministrazione secondo la disciplina applicabile al momento della decisione.
- Quando l'abuso contestato consiste nel mutamento di destinazione d'uso e nelle sole opere interne strettamente funzionali a tale mutamento, la demolizione può essere riferita a tali interventi senza conversione nella sanzione pecuniaria sostitutiva, se non ricorre un'esigenza di salvaguardia della sicurezza statica dell'edificio.
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