Cassazione Penale, Sentenza n. 20010/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma di condanna per il reato indicato negli artt. 110 e 624-bis, comma 2, c.p., deducendo violazione di norme processuali (artt. 178, comma 1, e 179, comma 1, c.p.p.). Il motivo principale è che la Corte d'appello ha celebrato l'udienza di appello in assenza del difensore di fiducia: il decreto di citazione a giudizio era stato notificato via PEC a un omonimo del difensore (filippogallina@legalmail.it) e non all'effettivo indirizzo PEC del difensore di fiducia (filippornariagallina@pecavvpa.it). Al processo era presente un difensore sostitutivo nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., che tuttavia si è limitato a sostenere i motivi d'appello senza eccepire la mancata notifica al difensore di fiducia. Si deduce quindi nullità per omesso avviso al difensore di fiducia della data di celebrazione dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha accertato che la notifica del decreto di citazione era stata inviata all'indirizzo PEC di un omonimo e non al PEC dell'avvocato di fiducia del ricorrente; tale omissione integra una nullità di ordine generale intermedio. La Corte ha stabilito che detta nullità non è sanata dalla mancata eccezione del difensore d'ufficio o sostitutivo nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Norme richiamate
artt. 110 e 624-bis, comma 2, codice penale
Norme sostanziali relative al reato per cui l'imputato è stato condannato; utilizzate nel fondamento della responsabilità penale oggetto del giudizio di merito
art. 178, comma 1, codice di procedura penale
Norma processuale richiamata nella censura relativa alla composizione del collegio o alla regolarità del giudizio di appello e della presenza delle parti o dei loro difensori
art. 179, comma 1, codice di procedura penale
Norma processuale richiamata in riferimento alle nullità e alle formalità necessarie per la regolare celebrazione dell'udienza di appello
art. 97, comma 4, codice di procedura penale
Prevede la sostituzione d'ufficio del difensore assente; la Corte ha precisato che la nomina di difensore sostitutivo non sana la nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma che disciplina i limiti formali del ricorso per cassazione e la formulazione del motivo; utilizzata per delimitare il motivo come unico e nei limiti richiesti
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma eccezionale collegata alle modalità di trasmissione delle conclusioni scritte in ragione dell'emergenza sanitaria; citata contestualmente alle conclusioni del Procuratore generale
Massime di principio
- La mancata comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia determina una nullità di portata rilevante (nullità di ordine generale intermedio) che può comportare l'annullamento della sentenza impugnata.
- La nomina di un difensore sostitutivo ex art. 97, comma 4, c.p.p. non è di per sé idonea a sanare l'omesso avviso al difensore di fiducia; l'assenza di eccezione da parte del difensore sostitutivo non guarisce automaticamente il vizio.
- La corretta notifica via PEC è essenziale: inviare l'atto al PEC di un omonimo o a un indirizzo errato può configurare l'omessa notifica e giustificare l'annullamento del procedimento compiuto in assenza del difensore titolare.
- Nei casi di contestazione di difetto di notifica, il giudice di legittimità verifica se il vizio riguardi una nullità rilevante e non sanata, con possibile rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione per garantire imparzialità nella nuova valutazione.
- Per evitare tali nullità è fondamentale che le parti e gli uffici che effettuano le notifiche verifichino con attenzione gli indirizzi PEC dichiarati e la corrispondenza dei dati anagrafici dei difensori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →