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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20010/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma di condanna per il reato indicato negli artt. 110 e 624-bis, comma 2, c.p., deducendo violazione di norme processuali (artt. 178, comma 1, e 179, comma 1, c.p.p.). Il motivo principale è che la Corte d'appello ha celebrato l'udienza di appello in assenza del difensore di fiducia: il decreto di citazione a giudizio era stato notificato via PEC a un omonimo del difensore (filippogallina@legalmail.it) e non all'effettivo indirizzo PEC del difensore di fiducia (filippornariagallina@pecavvpa.it). Al processo era presente un difensore sostitutivo nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., che tuttavia si è limitato a sostenere i motivi d'appello senza eccepire la mancata notifica al difensore di fiducia. Si deduce quindi nullità per omesso avviso al difensore di fiducia della data di celebrazione dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha accertato che la notifica del decreto di citazione era stata inviata all'indirizzo PEC di un omonimo e non al PEC dell'avvocato di fiducia del ricorrente; tale omissione integra una nullità di ordine generale intermedio. La Corte ha stabilito che detta nullità non è sanata dalla mancata eccezione del difensore d'ufficio o sostitutivo nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 624-bis, comma 2, codice penale

    Norme sostanziali relative al reato per cui l'imputato è stato condannato; utilizzate nel fondamento della responsabilità penale oggetto del giudizio di merito

  • art. 178, comma 1, codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata nella censura relativa alla composizione del collegio o alla regolarità del giudizio di appello e della presenza delle parti o dei loro difensori

  • art. 179, comma 1, codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata in riferimento alle nullità e alle formalità necessarie per la regolare celebrazione dell'udienza di appello

  • art. 97, comma 4, codice di procedura penale

    Prevede la sostituzione d'ufficio del difensore assente; la Corte ha precisato che la nomina di difensore sostitutivo non sana la nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia

  • art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma che disciplina i limiti formali del ricorso per cassazione e la formulazione del motivo; utilizzata per delimitare il motivo come unico e nei limiti richiesti

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma eccezionale collegata alle modalità di trasmissione delle conclusioni scritte in ragione dell'emergenza sanitaria; citata contestualmente alle conclusioni del Procuratore generale

Massime di principio

  • La mancata comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia determina una nullità di portata rilevante (nullità di ordine generale intermedio) che può comportare l'annullamento della sentenza impugnata.
  • La nomina di un difensore sostitutivo ex art. 97, comma 4, c.p.p. non è di per sé idonea a sanare l'omesso avviso al difensore di fiducia; l'assenza di eccezione da parte del difensore sostitutivo non guarisce automaticamente il vizio.
  • La corretta notifica via PEC è essenziale: inviare l'atto al PEC di un omonimo o a un indirizzo errato può configurare l'omessa notifica e giustificare l'annullamento del procedimento compiuto in assenza del difensore titolare.
  • Nei casi di contestazione di difetto di notifica, il giudice di legittimità verifica se il vizio riguardi una nullità rilevante e non sanata, con possibile rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione per garantire imparzialità nella nuova valutazione.
  • Per evitare tali nullità è fondamentale che le parti e gli uffici che effettuano le notifiche verifichino con attenzione gli indirizzi PEC dichiarati e la corrispondenza dei dati anagrafici dei difensori.

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