Sentenza n. 5616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigili del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, riservata al personale volontario, disposta perché al momento della prova fisica era privo del certificato di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica richiesto dall’art. 8 del bando. L’appellante sosteneva di essersi infortunato in servizio prima della prova e di essersi presentato soltanto per assistere allo svolgimento delle prove, ritenendo perciò di non essere tenuto a produrre il certificato. Deduceva inoltre di avere successivamente trasmesso certificati medici, dapprima scaduti o privi di timbro e poi integrati, nonché l’illegittimità dell’esclusione per violazione di legge, eccesso di potere, irragionevolezza, sproporzionalità e discriminazione, con richiamo alla Direttiva UE 2019/1152, all’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 14 CEDU. Contestava anche la rilevanza della scadenza del certificato, richiamando la validità annuale prevista dal decreto ministeriale n. 166/2019, e valorizzava la propria lunga carriera di servizio. Il TAR aveva respinto il ricorso rilevando l’assenza di prova sia dell’infortunio in servizio sia della tempestiva comunicazione alla commissione dell’impossibilità di sostenere la prova e della richiesta di riconvocazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. L’art. 8 del bando imponeva ai candidati di presentarsi all’accertamento muniti di certificato di idoneità all’attività agonistica, rilasciato da soggetti qualificati e in data non antecedente a 45 giorni dall’accertamento, prevedendo espressamente che la mancata presentazione determinasse la non ammissione all’accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura. Poiché era pacifico che il candidato si fosse presentato privo del certificato, l’esclusione costituiva esercizio vincolato del potere. Il successivo invio di un certificato non poteva sanare la carenza, anche perché il documento risultava comunque rilasciato da oltre 45 giorni e quindi non conforme alla lex specialis. Il richiamo alla validità annuale dei certificati previsto dal decreto ministeriale n. 166/2019 è stato ritenuto irrilevante, dovendo trovare applicazione la specifica prescrizione del bando, non impugnata. Il Collegio ha inoltre rilevato che il candidato non aveva comunicato prima o durante la prova l’asserita impossibilità fisica, né aveva dimostrato il collegamento dell’infortunio con il servizio. Il verbale della commissione, assistito da fede privilegiata e non contestato con querela di falso, attestava l’assenza del certificato e la successiva trasmissione di un documento scaduto. Il certificato relativo alla sciatalgia, privo di indicazione dell’orario e trasmesso solo dopo l’esclusione, era estraneo alle ragioni del provvedimento e non provava l’impossibilità di produrre tempestivamente la certificazione richiesta. Le censure fondate sulla normativa nazionale e sovranazionale sono state ritenute manifestamente infondate, perché basate su una ricostruzione fattuale indimostrata e comunque ininfluente rispetto alla causa vincolata di esclusione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Individua il personale volontario cui era riservata la procedura speciale di reclutamento.
art. 8 del bando di concorso
I candidati si presentano all’accertamento dell’idoneità muniti di certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a 45 giorni dall’effettuazione dell’accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.
La mancata presentazione tempestiva del certificato conforme costituisce causa vincolata di non ammissione all’accertamento e di esclusione dalla procedura. La successiva produzione non sana la carenza, soprattutto quando il certificato non rispetti il requisito temporale previsto dalla lex specialis.
art. 8 decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166
Il richiamo alla validità annuale dei certificati non incide sulla distinta e più specifica prescrizione del bando relativa al rilascio del certificato entro i 45 giorni antecedenti l’accertamento.
Direttiva UE 2019/1152
Le censure fondate sulla direttiva sono state ritenute manifestamente infondate, in quanto collegate a una ricostruzione dei fatti non provata e comunque irrilevante rispetto alla causa vincolata di esclusione.
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il richiamo alla disposizione non dimostra l’illegittimità dell’esclusione fondata sulla mancata produzione del certificato richiesto dal bando.
art. 14 CEDU
La dedotta discriminazione non è stata riconosciuta, perché l’esclusione è dipesa dall’inosservanza di un requisito documentale generale e vincolante.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una procedura selettiva prescrive la presentazione di un certificato entro un termine determinato e stabilisce espressamente che la mancata presentazione comporta l’esclusione, l’amministrazione esercita un potere vincolato e non può ammettere il candidato privo del documento richiesto.
- La successiva trasmissione di un documento non presentato al momento prescritto non sana la causa di esclusione quando il documento sia comunque non conforme alle prescrizioni temporali o sostanziali del bando.
- La validità generale di un certificato prevista dalla normativa di settore non esclude l’applicazione di una più specifica prescrizione della lex specialis relativa alla data di rilascio del documento, se tale prescrizione non è stata tempestivamente impugnata.
- Le circostanze personali che, secondo il candidato, lo avrebbero esonerato dall’adempimento documentale non producono effetti nel procedimento se non sono state tempestivamente rappresentate all’amministrazione e provate in modo idoneo.
- Il verbale della commissione di una procedura selettiva, non impugnato con querela di falso, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti; una ricostruzione successiva e non documentata del candidato non è sufficiente a superarne il contenuto.
- Le censure di irragionevolezza, sproporzionalità o discriminazione non possono essere accolte quando l’esclusione dipenda dall’applicazione automatica di una prescrizione generale del bando e la prospettazione del candidato si fondi su fatti non provati o irrilevanti rispetto alla causa dell’esclusione.
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