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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11524/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

Una società ammessa al concordato preventivo aveva chiesto lo scioglimento, ai sensi dell’art. 169-bis L. fall., del contratto-quadro di apertura di credito e delle operazioni di anticipazione bancaria su fatture, ricevute bancarie ed effetti, garantite da cessione pro solvendo dei crediti verso terzi e da un patto che consentiva alla banca di incassare e imputare le somme riscosse a riduzione del proprio credito. La banca era receduta dal rapporto il 10 maggio 2017 per grave inadempimento della società. Il 27 giugno 2017 il giudice delegato aveva autorizzato lo scioglimento; il Tribunale di Firenze, sezione fallimentare, con decreto indicato nell’intestazione come depositato il 24 ottobre 2017 (e nei fatti di causa come depositato il 14 novembre 2017), aveva respinto il reclamo della banca. Il Tribunale aveva ritenuto pendente il rapporto perché la banca, oltre ad avere erogato le anticipazioni, avrebbe dovuto incassare i crediti ceduti, e aveva inoltre rilevato che non era possibile collegare con certezza le comunicazioni PEC ai singoli crediti ceduti. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell’art. 169-bis L. fall., sostenendo che, una volta erogata l’anticipazione, la prestazione principale della banca era compiuta e che la riscossione successiva dei crediti, anche in presenza di cessione in garanzia o mandato all’incasso con patto di compensazione, non rendeva pendente la singola operazione; 2) violazione degli artt. 115 e, in subordine, 101, comma 2, c.p.c., deducendo che la società non aveva contestato la certezza della data delle cessioni e che, se il Tribunale aveva sollevato d’ufficio la questione dell’opponibilità, avrebbe dovuto consentire alle parti di interloquire; 3) violazione degli artt. 45 e 169 L. fall., 1264, 2914 e 2704 c.c., della L. n. 3/2003 e del D.P.R. n. 68/2005, contestando la valutazione delle notificazioni delle cessioni effettuate tramite PEC.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché i provvedimenti che autorizzano o negano, ai sensi dell’art. 169-bis L. fall., la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso, compresi quelli emessi in sede di reclamo, non hanno natura decisoria con efficacia di giudicato sui diritti soggettivi e non sono quindi impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Ha tuttavia enunciato, nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il principio che l’art. 169-bis L. fall. può operare sul contratto-quadro di anticipazione finché la banca non abbia esaurito il fido pattuito, ma non sulle singole anticipazioni già erogate prima del concordato: in queste la prestazione principale della banca è compiuta e la riscossione successiva è attività di soddisfacimento del credito, non prestazione sinallagmatica ulteriore. In caso di cessione pro solvendo, la banca può trattenere gli incassi perché è divenuta titolare del credito ceduto. In caso di mandato all’incasso con patto di compensazione, il collegamento funzionale tra anticipazione e mandato determina un unico rapporto e consente la compensazione impropria, sicché la banca può trattenere gli incassi anche se riscossi dopo l’apertura del concordato, senza che operi la cristallizzazione dei crediti. La Corte ha condannato la banca alle spese, liquidate in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Va preliminarmente osservato che affinchè sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., non è sufficiente che i provvedimenti abbiano una qualsiasi idoneità ad incidere positivamente o negativamente sulle aspettative dei creditori, essendo necessario che si tratti di provvedimenti di natura giurisdizionale destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti giurisdizionali che incidano definitivamente su diritti soggettivi con efficacia di giudicato; non basta che il provvedimento produca effetti sulle aspettative dei creditori.

  • art. 169-bis L. fall.

    Dunque, alla luce anche della chiara formulazione legislativa (confermata anche all’art. 97 dell’introducendo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza che fa espresso riferimento ad “entrambe le parti”), la L.Fall., art. 169 bis, non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria obbligazione.

    La disciplina dello scioglimento riguarda i contratti pendenti, ossia quelli non compiutamente eseguiti da entrambe le parti al momento della domanda di concordato. Non si applica alla singola anticipazione bancaria già erogata, perché la banca ha già compiuto la propria prestazione principale; resta invece possibile lo scioglimento del contratto-quadro per la parte del fido non ancora utilizzata.

  • art. 72, comma 1, L. fall.

    Ai fini della l.Fall., art. 72, per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre avere riguardo alle obbligazioni fondamentali che a ciascuna di esse derivano dal negozio e non anche alle prestazioni accessorie.

    Per valutare se un contratto sia ancora ineseguito rilevano le obbligazioni fondamentali, non le prestazioni accessorie. La riscossione dei crediti ceduti o affidati all’incasso, successiva all’erogazione dell’anticipazione, non rende pendente la singola operazione se costituisce soltanto modalità di soddisfazione del credito della banca.

  • art. 363 c.p.c.

    Va, peraltro, rilevato che questa Corte, nonostante l’accertata inammissibilità del ricorso, intende comunque occuparsi della questione sottoposta al suo esame e formulare il principio di diritto nell’interesse della legge, a norma dell’art. 363 c.p.c., trattandosi di questione di particolare importanza su cui si è aperto un fiorente ed articolato dibattito in dottrina e su cui i giudici di merito si sono divisi.

    La Corte può enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara inammissibile il ricorso, se la questione è di particolare importanza.

  • art. 1264 c.c.

    In particolare, la cessione di credito a scopo di garanzia (come detto, pro solvendo), ha un’immediata efficacia traslativa del credito ceduto dal cliente della banca, la quale, essendone divenuta già titolare al momento dell’erogazione dell’anticipazione, potrà disporre come meglio crede e quindi trattenersi le somme che incasserà dal terzo.

    Nella cessione del credito pro solvendo a scopo di garanzia, il trasferimento del credito alla banca si produce con il perfezionamento dell’accordo; la banca, in quanto titolare del credito, può trattenere le somme riscosse dal terzo.

  • artt. 1241 e ss. c.c.

    In particolare, in caso di compensazione impropria, la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico giuridico (vedi Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019).

    La compensazione impropria non è la compensazione tecnica disciplinata dagli artt. 1241 e seguenti c.c.: quando debiti e crediti derivano da un unico rapporto, la loro elisione discende da un accertamento contabile unitario e non è soggetta ai limiti propri della compensazione in senso stretto.

  • art. 56 L. fall.

    Dunque, ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino ad un unico rapporto negoziale – ed è proprio il caso della linea di credito c.d. autoliquidante, nella quale la fonte di rimborso dell’erogazione finanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sin dall’inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo a favore dell’istituto di credito – non trova applicazione la L.Fall., art. 56, il quale (come le norme sulla compensazione disciplinata dal codice civile) attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partì vengono a coesistenza.

    Quando le contrapposte poste derivano da un unico rapporto negoziale di anticipazione autoliquidante e patto di compensazione, opera la compensazione impropria e non la disciplina dell’art. 56 L. fall., che presuppone crediti autonomi e attribuisce rilievo al momento della loro coesistenza.

Massime di principio

  • Ai fini dello scioglimento dei contratti nel concordato preventivo, sono pendenti i rapporti non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data della domanda; per stabilire se una prestazione sia stata eseguita occorre considerare le obbligazioni principali e non le attività meramente accessorie.
  • Il contratto-quadro di anticipazione bancaria può essere sciolto, ai sensi dell’art. 169-bis L. fall., finché il fido convenuto non sia stato interamente utilizzato e la banca sia ancora tenuta a erogare ulteriori anticipazioni.
  • La singola operazione di anticipazione bancaria già erogata prima del concordato non è un contratto pendente ai fini dell’art. 169-bis L. fall.; la successiva riscossione del credito presso il terzo non costituisce una prestazione principale ancora dovuta dalla banca.
  • Nella cessione pro solvendo del credito a scopo di garanzia, la banca acquista la titolarità del credito al momento dell’operazione di anticipazione e può trattenere quanto riscosso dal debitore ceduto.
  • Quando l’anticipazione bancaria è collegata a un mandato all’incasso e a un patto di compensazione, i crediti e debiti reciproci sono riconducibili a un unico rapporto negoziale. La loro elisione costituisce compensazione impropria e la banca può trattenere gli incassi anche se riscossi dopo l’apertura del concordato, senza che operi la cristallizzazione dei crediti.
  • I provvedimenti che autorizzano o negano lo scioglimento di contratti ai sensi dell’art. 169-bis L. fall., anche se adottati in sede di reclamo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione quando non decidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi; la parte interessata può far valere le proprie ragioni in un giudizio a cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteConcordato preventivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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