Sentenza n. 3534/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo del 30.1.2023 (prot. Interno n. -OMISSIS- del 30.1.2023; prot. uscita n. -OMISSIS- del 30.1.2023) e del decreto Cat. -OMISSIS- Div. P.A.S. del 15.9.2022 (notificato il 18.10.2022) del Questore di Milano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile adottato dal Questore di Milano e decisione prefettizia di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile, fondato sulla condanna definitiva alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, nonché il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per motivazione insufficiente del provvedimento prefettizio, asseritamente limitatosi a richiamare le ragioni del Questore e a dichiarare genericamente infondato il ricorso. Ha poi dedotto la violazione dell'art. 11, comma 1, n. 1, TULPS, sostenendo che il divieto automatico collegato alla condanna superiore a tre anni avrebbe dovuto operare soltanto in presenza di un rigetto giudiziale di una domanda di riabilitazione, e non anche quando l'interessato non avesse ancora presentato tale domanda. Infine ha censurato il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le attenuanti generiche, l'affidamento in prova, l'estinzione della pena, il decorso di oltre tre anni utile per chiedere la riabilitazione, la risalenza dei fatti al 2002, l'assenza di ulteriori reati o condotte sintomatiche di inaffidabilità e il precedente pluriennale possesso dell'arma senza problemi.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, nel ricorso gerarchico, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando la decisione ricostruisce l'iter procedimentale, esamina i motivi dedotti e indica, anche sinteticamente, le ragioni della loro infondatezza; nel caso concreto la Prefettura aveva ricostruito il procedimento e il contenuto del decreto questorile, confermandolo sulla base dell'esame dei requisiti per il porto d'armi e della condanna riportata. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 11, comma 1, n. 1, TULPS qualifica la condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo come causa assolutamente ostativa, rimovibile soltanto dall'avvenuta riabilitazione. Il mero decorso del tempo necessario per chiedere la riabilitazione, senza che essa sia stata ottenuta, non elimina il disvalore della condotta né rende inoperante il divieto. Anche il terzo motivo è stato respinto: le modalità di esecuzione della pena, le attenuanti, l'affidamento in prova e l'estinzione della pena non vincolano la distinta valutazione amministrativa sull'affidabilità nel possesso e nell'uso delle armi, che ha finalità preventiva e non punitiva. La bancarotta fraudolenta è un delitto non colposo e la condanna superiore a tre anni è idonea a fondare il diniego; inoltre, la condanna evidenzia una condotta contra legem incompatibile con il requisito di irreprensibilità richiesto per il porto d'armi. Il giudizio amministrativo non è stato ritenuto manifestamente sproporzionato, irragionevole o viziato da travisamento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione impone che il provvedimento dia conto dell'iter logico seguito e dell'esame dei motivi dedotti; nel ricorso gerarchico è sufficiente una motivazione anche sintetica, purché evidenzi le ragioni dell'infondatezza.
art. 5 d.P.R. 1199/1971
La decisione sul ricorso gerarchico è adeguatamente motivata quando indica l'iter logico seguito e dà conto, anche sinteticamente, dell'esame e del rigetto dei motivi proposti.
art. 11, comma 1, n. 1, r.d. 773/1931 (TULPS)
1. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione.
La condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo costituisce causa assolutamente ostativa al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi; il divieto è rimosso soltanto dall'ottenimento della riabilitazione, non dal semplice decorso del termine per richiederla.
art. 179 c.p.
Il decorso del periodo utile per chiedere la riabilitazione, in assenza della sua effettiva concessione, non produce l'effetto derogatorio rispetto al divieto previsto dall'art. 11 TULPS.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per un delitto non colposo costituisce, ai sensi dell'art. 11, comma 1, n. 1, TULPS, causa assolutamente ostativa al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione di polizia, salvo che l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione.
- Il mero decorso del termine che consente di chiedere la riabilitazione non equivale alla riabilitazione ottenuta e non rimuove la causa ostativa prevista dall'art. 11 TULPS; l'autorità amministrativa può considerare persistente il disvalore della condotta in mancanza di un positivo giudizio dell'autorità giudiziaria penale.
- La valutazione amministrativa sull'affidabilità nel possesso e nell'uso delle armi è autonoma rispetto al giudizio penale e alle modalità di esecuzione della pena, poiché ha finalità preventiva e non sanzionatoria; attenuanti, affidamento in prova ed estinzione della pena non impediscono il diniego della licenza.
- Il requisito di affidabilità richiesto per il porto d'armi è più rigoroso rispetto alla soglia necessaria per affermare la responsabilità penale o la pericolosità sociale: il diniego può fondarsi anche sul rischio di abuso o di uso incauto dell'arma, senza necessità di una condanna per fatti commessi mediante armi.
- Nel decidere un ricorso gerarchico, l'obbligo di motivazione è assolto quando l'autorità ricostruisce il procedimento, esamina i motivi dedotti e indica, anche sinteticamente, le ragioni per cui li ritiene infondati.
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