Cassazione Civile, Ordinanza n. 32003/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dal fallimento di una società venditrice per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un contratto di compravendita immobiliare con cui la società poi fallita aveva alienato a una terza società due fabbricati e un terreno, con contestuale accollo delle spese di estinzione di ipoteche iscritte da Equitalia. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto sussistenti l'eventus damni e la scientia damni, valorizzando la notevole esposizione debitoria verso Equitalia e la riduzione della garanzia patrimoniale. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2901 c.c. sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato il pregiudizio ai creditori senza considerare che l'ipoteca e il debito potevano in futuro ridursi o venire meno; con il secondo ha dedotto la medesima violazione di legge in relazione alla ritenuta consapevolezza del pregiudizio, censurando anche qui la valorizzazione delle ipoteche e del debito verso Equitalia. In sostanza, i motivi miravano a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo non apparente, plausibile e coerente la sussistenza sia dell'eventus damni sia della scientia damni, facendo corretta applicazione dell'art. 2901 c.c.: il pregiudizio per i creditori era stato ravvisato nella diminuzione della garanzia patrimoniale e nella maggiore difficoltà di soddisfazione dei crediti, mentre la consapevolezza del danno era stata inferita anche per presunzioni dalla conoscenza del debito e delle ipoteche. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per la revocatoria ordinaria occorre dimostrare il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore e del terzo; per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito è sufficiente la scientia damni, anche provabile per presunzioni, senza necessità del consilium fraudis.
art. 66 l.fall.
Il curatore può chiedere la revoca degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore poi fallito secondo le regole della revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 132 n. 4 c.p.c.
In cassazione è controllabile solo l'esistenza di una motivazione effettiva, non apparente, perplessa o contraddittoria, non la mera condivisione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare e localizzare specificamente i fatti e i documenti posti a fondamento della censura.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Gli atti e i documenti richiamati a sostegno del ricorso devono essere depositati secondo le forme prescritte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare, l'eventus damni ricorre quando l'atto dispositivo riduce quantitativamente o qualitativamente la garanzia patrimoniale del debitore, rendendo impossibile, più incerta o più difficile la soddisfazione dei creditori.
- La scientia damni consiste nella consapevolezza, del debitore e del terzo, che l'atto possa pregiudicare le ragioni creditorie; tale elemento soggettivo può essere provato anche per presunzioni.
- Per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito non è richiesta la prova dell'intenzione fraudolenta specifica di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La Corte di cassazione verifica solo che la motivazione del giudice di merito sia effettiva, non apparente e logicamente coerente, non potendo sostituire la propria valutazione del materiale istruttorio.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la sussistenza dei presupposti della revocatoria, la decisione è insindacabile in cassazione se la censura si limita a prospettare una lettura alternativa delle prove.
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