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Circolare

Circolare n. 4 del 22/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione, se l’associato non svolge abitualmente altre attività di lavoro autonomo, sono escluse da IVA. Il chiarimento vale non solo per le operazioni successive al 23 febbraio 2003, ma anche per quelle anteriori all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 282/2002. Gli uffici sono invitati a riesaminare i contenziosi pendenti e ad abbandonare le controversie nei casi coerenti con il nuovo orientamento.

IVA sulle prestazioni d’opera dell’associato in partecipazione

IVA sulle prestazioni d’opera dell’associato in partecipazione

La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione che non esercita abitualmente altre attività di lavoro autonomo. L’intervento riguarda in particolare il rapporto tra la disciplina introdotta dall’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 282 del 2002 e le prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.

Quadro normativo e orientamento precedente

Prima dell’intervento normativo del 2003, l’amministrazione finanziaria, sulla base della prassi allora vigente, aveva ritenuto imponibili ai fini IVA le prestazioni rese dall’associato in partecipazione quando fossero a titolo oneroso, abituali e non meramente occasionali. Con l’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 282/2002, inserito nel secondo comma dell’art. 5 del DPR n. 633/1972, è stata invece prevista l’esclusione dall’applicazione dell’imposta per le prestazioni rese dall’associato d’opera che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Effetti temporali della norma

La questione principale affrontata dalla circolare riguarda la portata temporale della disposizione. Se per le prestazioni rese dal 23 febbraio 2003 in poi il regime di esclusione dall’IVA è considerato pacifico, permanevano dubbi per le operazioni anteriori a tale data. La circolare evidenzia che né il testo della norma né i lavori parlamentari rendevano evidente una sua natura interpretativa o retroattiva; tuttavia, acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, viene affermato che la disposizione si applica anche alle operazioni precedenti alla sua entrata in vigore.

Coordinamento con il diritto comunitario

Il chiarimento è fondato anche sul richiamo all’art. 4, paragrafo 4, della sesta direttiva comunitaria n. 77/388, oggi art. 10 della direttiva n. 2006/112/CE. Secondo la lettura condivisa dall’Agenzia, il riferimento alle prestazioni di lavoro dell’associato d’opera evidenzia la presenza di elementi di subordinazione tali da escludere il carattere di prestazione resa in modo indipendente e, quindi, la soggettività IVA del prestatore. In questa prospettiva, la norma del 2003 non viene considerata innovativa, ma coerente con un principio già ricavabile dal diritto comunitario.

Nuovo orientamento applicativo

Alla luce di tali argomenti, la circolare afferma che le prestazioni d’opera derivanti dal contratto di associazione in partecipazione sono irrilevanti ai fini IVA anche se effettuate anteriormente all’introduzione dell’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 282/2002, purché non siano rese da un soggetto che eserciti altra attività di lavoro autonomo in modo abituale.

Istruzioni agli uffici e contenzioso pendente

Gli uffici dell’Agenzia sono invitati a riesaminare singolarmente le controversie pendenti in materia di rilevanza IVA delle prestazioni d’opera dell’associato in partecipazione e a valutare l’eventuale abbandono delle liti secondo le ordinarie procedure. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella circolare.

Punti principali

Oggetto del chiarimento

La circolare riguarda il corretto trattamento IVA delle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione che non esercita abitualmente altre attività di lavoro autonomo, con particolare attenzione alle operazioni effettuate prima del 23 febbraio 2003.

Disciplina precedente e intervento normativo

Prima dell’introduzione dell’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 282/2002, l’amministrazione finanziaria riteneva imponibili ai fini IVA le prestazioni rese dall’associato in partecipazione quando effettuate a titolo oneroso, con carattere di abitualità e non meramente occasionale. La norma intervenuta ha escluso dal campo IVA le prestazioni rese dall’associato d’opera che non esercita per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Questione della retroattività

In un primo momento permanevano dubbi sulla rilevanza IVA dei compensi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro per le prestazioni anteriori al 23 febbraio 2003. La circolare richiama il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui l’art. 5, comma 2-bis, si applica anche alle operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Coordinamento con la normativa comunitaria

La lettura della norma viene ricondotta all’art. 4, paragrafo 4, della sesta direttiva comunitaria n. 77/388, ora art. 10 della direttiva n. 2006/112/CE, che esclude la soggettività IVA quando la prestazione non è resa in modo indipendente. Ne deriva che il legislatore italiano del 2003 non avrebbe introdotto una regola nuova, ma avrebbe chiarito un principio già desumibile dal quadro comunitario.

Nuovo orientamento dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate decide di adeguare le proprie posizioni interpretative, riconoscendo l’irrilevanza ai fini IVA delle prestazioni d’opera derivanti dal contratto di associazione in partecipazione anche per le operazioni effettuate prima dell’introduzione dell’art. 5, comma 2-bis, del D.L. n. 282/2002.

Indicazioni operative agli uffici

Gli uffici dell’Agenzia sono invitati a riesaminare caso per caso le controversie pendenti sulla materia e a procedere all’eventuale abbandono secondo le ordinarie modalità. Le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.

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