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Circolare

Circolare n. 2 del 17/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dal 1° gennaio 2008 della nuova disciplina IVA sul gas naturale per combustione per usi civili, introdotta dal d.lgs. n. 26/2007. Viene precisato che l’aliquota IVA del 10% si applica alla somministrazione di gas metano entro il limite annuo di 480 metri cubi, con riferimento all’anno solare, mentre l’eccedenza sconta l’aliquota ordinaria del 20%. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la fatturazione, per i consumi riferiti al 2007 e per i casi di cambio fornitore nel corso dell’anno, con regole transitorie per il primo semestre 2008.

Aliquota IVA 10% sul gas naturale per usi civili e modalità di fatturazione

Aliquota IVA sul gas naturale per usi civili e modalità applicative

La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina IVA introdotta dal d.lgs. n. 26/2007 in materia di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili. Dal 1° gennaio 2008, l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica entro il limite di 480 metri cubi annui, con criteri coordinati rispetto alla disciplina delle accise e con precisazioni operative sulla fatturazione.

Quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in recepimento della direttiva 2003/96/CE, ha modificato il n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. La nuova formulazione, efficace dal 1° gennaio 2008, sostituisce la precedente disciplina dell’aliquota IVA del 10% per il gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, introducendo la più ampia nozione di “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili” e fissando il limite quantitativo di 480 metri cubi annui.

Per gli altri prodotti menzionati dal n. 127-bis, e cioè la somministrazione tramite reti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, nonché i gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione, la circolare precisa che restano ferme le regole vigenti al 31 dicembre 2007.

Coordinamento con la disciplina delle accise

L’Amministrazione evidenzia che la nuova disciplina IVA è coerente con quella delle accise, come risultante dall’articolo 26 del T.U. accise, approvato con D.P.R. n. 504/1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 26/2007. In materia di accise, infatti, il consumo di gas è distinto tra usi civili e usi industriali e, per i primi, le aliquote sono determinate in base a scaglioni di consumo annui.

La circolare ritiene opportuno assumere anche ai fini IVA la medesima qualificazione di “usi civili”, così da assicurare una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni. Tale scelta viene ricondotta alla ratio della riforma, finalizzata ad armonizzare i criteri di tassazione con il sistema tariffario, anch’esso articolato per scaglioni di consumo.

Decorrenza e criterio temporale di applicazione

Il nuovo sistema si applica alle somministrazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2008. La circolare chiarisce che il richiamo al “consumo annuo” comporta che il limite di 480 metri cubi debba essere riferito a ciascun anno solare. Pertanto, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ovvero dalla data di attivazione del contratto se successiva, fino alla cessazione del rapporto se anteriore, si applica il meccanismo dello scaglione annuale.

Per le somministrazioni effettuate fino al 31 dicembre 2007 continuano ad applicarsi le regole previgenti, anche se la fattura viene emessa in data successiva. In tali casi, in fattura deve essere indicato il “periodo nominale” di consumo a cui la somministrazione si riferisce.

Regime IVA per consumi entro e oltre lo scaglione

Per le somministrazioni dal 1° gennaio 2008, i consumi di gas naturale esposti in bolletta o fattura sono imputati allo scaglione di 480 metri cubi fino al raggiungimento del limite annuo. Su tale quota si applica l’aliquota IVA del 10%.

Una volta superato il limite, l’eccedenza è assoggettata all’aliquota ordinaria del 20%. La circolare precisa che l’aliquota ridotta non può essere estesa a prestazioni diverse dalla somministrazione vera e propria, come i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, che restano quindi soggetti all’aliquota ordinaria.

Contratti inferiori all’anno e cambio del fornitore

La circolare affronta anche il caso dei contratti di somministrazione per periodi inferiori all’anno, anche in ragione del cambio del fornitore. In tali ipotesi l’aliquota agevolata del 10% si applica soltanto entro la soglia annuale di 480 metri cubi, espressamente richiamata dalla locuzione “limitatamente a 480 metri cubi annui”.

Se nel corso dell’anno l’utente cambia fornitore, il nuovo fornitore deve tener conto dei consumi già fatturati dal precedente e applicare il 10% solo sulla quota residua dello scaglione annuale. La regola vale anche qualora l’utente effettui più cambi di fornitore nel medesimo anno.

Regime transitorio e ricalcolo dell’imposta

La circolare riconosce possibili difficoltà applicative nella fase di avvio della nuova disciplina. Per questo motivo, il fornitore subentrante che non abbia ancora ricevuto dal precedente fornitore la comunicazione dei consumi già fatturati dal 1° gennaio 2008 può applicare in via provvisoria l’aliquota IVA del 10% alle somministrazioni di gas metano per usi civili, ma soltanto per il primo semestre 2008 e comunque entro il limite di 480 metri cubi.

Successivamente, ricevuta la comunicazione dei consumi pregressi, il fornitore subentrante deve ricalcolare l’IVA in modo che, nell’arco dello stesso anno, l’aliquota del 10% risulti applicata esclusivamente alla parte di fornitura complessiva rientrante nello scaglione previsto. L’eventuale conguaglio deve essere riportato nella successiva bolletta o fattura.

Punti principali

Nuovo regime IVA dal 1° gennaio 2008

Il d.lgs. n. 26/2007, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha modificato il n. 127-bis della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972. Dal 1° gennaio 2008 l’aliquota IVA del 10% si applica alla somministrazione di gas metano per combustione per usi civili entro il limite di 480 metri cubi annui. Per gli altri prodotti già ricompresi nella norma, in particolare i gas di petrolio liquefatti per usi domestici e le bombole da 10 a 20 kg, restano ferme le regole vigenti al 31 dicembre 2007.

Coordinamento con la disciplina delle accise

La nuova formulazione IVA viene letta in coerenza con la disciplina delle accise sul gas naturale, che distingue tra usi civili e usi industriali e, per i primi, applica aliquote articolate per scaglioni di consumo annui. La circolare evidenzia che, per semplicità e uniformità applicativa, ai fini IVA si assume la stessa qualificazione di “usi civili” utilizzata in materia di accise, in linea con la ratio di armonizzazione tra tassazione e sistema tariffario.

Regole di fatturazione e momento di effettuazione

Per le somministrazioni eseguite fino al 31 dicembre 2007 continuano ad applicarsi le regole e le aliquote previgenti, anche se la fattura è emessa successivamente; in tal caso va indicato il “periodo nominale” di consumo. Per le somministrazioni dal 1° gennaio 2008 si applica il nuovo sistema a fasce: i consumi fino a 480 metri cubi annui scontano il 10%, mentre l’eccedenza è assoggettata al 20%. Lo scaglione va considerato per anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, o dalla data di attivazione fino alla cessazione del contratto se intervenute in corso d’anno.

Ambito oggettivo dell’aliquota agevolata

L’aliquota ridotta del 10% riguarda esclusivamente la somministrazione di gas metano per combustione per usi civili entro il limite annuo previsto. Non può estendersi ad operazioni diverse dalla somministrazione, come servizi accessori o quota fissa della tariffa, che restano soggetti ad aliquota ordinaria.

Contratti di durata inferiore all’anno e cambio fornitore

Nei contratti di somministrazione per periodi inferiori all’anno, anche per effetto del cambio fornitore, l’aliquota del 10% si applica solo entro lo scaglione annuale di 480 metri cubi. Se l’utente cambia fornitore nel corso dell’anno, il nuovo fornitore deve considerare i consumi già fatturati e applicare il 10% solo sulla quota residua dello scaglione. In caso di mancata comunicazione dei consumi pregressi da parte del precedente fornitore, il subentrante può applicare provvisoriamente il 10% per il primo semestre 2008, comunque nei limiti dei 480 metri cubi.

Ricalcolo e conguaglio

Quando il nuovo fornitore riceve la comunicazione dei consumi già fatturati, deve ricalcolare l’IVA in modo che il 10% risulti applicato solo alla parte di fornitura complessiva rientrante nello scaglione annuo. L’eventuale conguaglio dell’imposta va esposto nella successiva bolletta o fattura. La medesima regola si applica anche se, nel corso dell’anno, l’utente cambia più volte fornitore.

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