Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 657/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente per un anno, irrogata con sentenza del 15/02/2022, in quanto l'esecuzione anticipata della sanzione ostacolerebbe l'esecuzione della pena principale in forma alternativa (affidamento in prova al servizio sociale) essendo l'attività lavorativa del ricorrente compatibile solo se abilitato alla guida. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza senza valutare l'incompatibilità tra ritiro patente e misura alternativa e invoca l'intervento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che: a) il ritiro della patente ex art. 85 d.P.R. 309/1990 è una pena accessoria di natura penale e può essere eseguita in autonomia dopo la formazione del giudicato, salvo che risulti incompatibile con l'esecuzione della pena principale; b) la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. riguarda la pena detentiva e non estende automaticamente la sospensione alle pene accessorie; c) il Tribunale di sorveglianza, in sede di valutazione dell'ammissione alla misura alternativa, può disporre la sospensione dell'esecuzione della pena accessoria tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale (art. 51-ter e art. 51-quater legge 26/1975); d) l'anticipata esecuzione del ritiro della patente, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza, non compromette irrimediabilmente la possibilità di ottenimento della misura alternativa, perché quest'ultimo organo può valutare e disporre la sospensione della pena accessoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.

    La norma ammette l'esecuzione delle pene accessorie anche in caso di misura alternativa, ma attribuisce al giudice che concede la misura (Tribunale di sorveglianza) il potere di disporne la sospensione se necessario per il reinserimento sociale.

  • art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (novellato dall'art.1, c.7, legge 9 gennaio 2019, n.3)

    L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue.

    L'estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova si estende agli altri effetti penali, e dunque anche a pene accessorie temporanee come il ritiro della patente, salvo le pene accessorie perpetue; ciò supporta l'idea che il Tribunale di sorveglianza possa decidere sulla sospensione delle accessorie in funzione del reinserimento.

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può [..] il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

    La disposizione disciplina il ritiro della patente come pena accessoria prevista dal codice degli stupefacenti e conferma la natura penale della sanzione, con finalità anche retributive/dissuasive.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione; la Corte ha osservato che tale sospensione concerne la pena detentiva e non si estende automaticamente alle pene accessorie.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione competenza in materia di pena e pene accessorie; tuttavia la Corte ha ritenuto che non operi come potere sostitutivo per disporre una sospensione delle pene accessorie quando la disciplina assegna tale valutazione al Tribunale di sorveglianza in caso di misura alternativa.

  • art. 662, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente nella sua argomentazione sul regime esecutivo delle pene accessorie; la Corte non ha accolto la sua ricostruzione di incompatibilità automatica tra esecuzione anticipata delle accessorie e possibilità di misura alternativa.

  • art. 20 cod. pen.

    Riconosciuto come fonte per includere le pene accessorie tra gli 'altri effetti penali' che possono essere estinti dall'esito positivo dell'affidamento in prova, secondo l'interpretazione richiamata dal ricorrente e discussa dalla Corte.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ritiro della patente previsto dall'art.85 d.P.R. 309/1990 è una pena accessoria di natura penale e può essere eseguita autonomamente dopo la formazione del giudicato, salvo che emerga una concreta incompatibilità con l'esecuzione della pena principale.
  • La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art.656 c.p.p. riguarda la pena detentiva; non comporta automaticamente la sospensione delle pene accessorie, che richiedono una valutazione specifica.
  • In caso di istanza di ammissione a una misura alternativa (es. affidamento in prova al servizio sociale), è il Tribunale di sorveglianza che, valutato il reinserimento sociale, può disporre la sospensione delle pene accessorie ai sensi dell'art.51-ter/51-quater legge 26/1975.
  • Se l'esecuzione anticipata di una pena accessoria sembra ostacolare l'effettività di una misura alternativa, il rimedio corretto consiste nel richiedere al Tribunale di sorveglianza la valutazione e, se del caso, la sospensione della pena accessoria; non è garantito un potere sostitutivo pieno al giudice dell'esecuzione per estendere la sospensione prevista per la pena detentiva alle pene accessorie.
  • La valutazione dell'incompatibilità tra pena accessoria e misura alternativa è fattuale e richiede un bilanciamento tra esigenze di prevenzione legate alla pena accessoria e esigenze di reinserimento sociale; la mera prospettazione di difficoltà lavorative non determina automaticamente la sospensione della pena accessoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.