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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8098/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pignatelli Emma era stata condannata per esercizio arbitrario delle proprie ragioni: avrebbe distrutto la muratura realizzata per l'ampliamento di una finestra, per far valere un presunto diritto di servitù invece di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ha impugnato sostenendo vizio di motivazione (testimonianza di Stefano in appello non avrebbe confermato i fatti, sopralluogo comunale che avrebbe rilevato difformità delle opere) e chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; secondo il secondo motivo, avrebbe solo denunciato un abuso e non distrutto l'opera. Quarta Giammarco, parte civile, ha impugnato la riduzione del risarcimento del danno da 5.000 a 1.500 euro senza adeguata motivazione.

La decisione

Il ricorso di Pignatelli è stato dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e coerente, valutando le prove (in particolare la deposizione di Giuseppe Stefano), spiegando perché l'eventuale illegittimità dell'intervento edilizio di Quarta fosse irrilevante ai fini della punibilità e motivando il diniego delle attenuanti generiche. Pignatelli è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il ricorso della parte civile Quarta Giammarco è stato invece ritenuto fondato limitatamente alla quantificazione del danno: la Corte ha annullato la decisione sulla determinazione del risarcimento e ha rinviato la questione al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato quando la persona, invece di rivolgersi all'Autorità, si fa "ragione da sé" mediante violenza e distruzione della cosa altrui; l'eventuale illegittimità dell'opera dell'altra parte non esclude la punibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la Cassazione non può annullare una sentenza sulla base di mere ricostruzioni alternative dei fatti: è rilevante soltanto la sussistenza di un vizio della motivazione o di violazioni di legge espressamente previste dall'art. 606.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti rivalutando le prove: prospettazioni alternative della ricorrente non sono sufficienti per ottenere l'annullamento se i giudici di merito hanno motivato adeguatamente.
  • La condotta di "farsi giustizia da sé" con violenza o distruzione integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche se sussiste una contestazione sulla legittimità dell'opera; la via giudiziaria doveva essere privilegiata.
  • L'illegittimità o difformità di un intervento edilizio è question di rilevanza autonoma e non legittima di per sé azioni violente o distruttive dell'altro; il giudice deve chiarire perché tale circostanza sia irrilevante ai fini penali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato con riferimento concreto agli elementi del caso; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se la corte di merito riduce un risarcimento senza spiegare le ragioni concrete della riduzione, la decisione è annullabile e il punto va rimesso al giudice civile per nuova determinazione.
  • I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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