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Sentenza

Sentenza n. 528/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento del Comune di Civitanova Marche (MC) - VI Settore - Servizio Edilizia Privata e S.U.E. - del 13.6.2025, avente ad oggetto “PAS - Procedura Abilitativa Semplificata - Realizzazione di due impianti fotovoltaici denominati rispettivamente Santa Maria Apparente est e Santa Maria Apparente ovest ognuno con potenza di immissione 999 Kw e potenza massima complessiva di 1998 Kw presso l'immobile sito in Via del Torrione, SNC distinto al N.C.T. Sezione 002 Foglio 33 Particella 53. Pratica: SUE/460/2025 (Rif. prot. n. 038345 del 10/06/2025) - rif. Pratica portale 002062/2025 Comunicazione interlocutoria - Perdita di efficacia”; - del provvedimento della Città di Civitanova Marche (MC) - VI Settore - Servizio Edilizia Privata e S.U.E. - del 3.9.2025, avente ad oggetto “PAS - Procedura Abilitativa Semplificata - Realizzazione di due impianti fotovoltaici denominati rispettivamente “Santa Maria Apparente Est” e “Santa Maria Apparente Ovest” ognuno con potenza di immissione 999 Kw e potenza massima complessiva di 1998 Kw presso l'immobile sito in Via del Torrione, SNC e distinto al N.C.T. Sezione 002 Foglio 33 Particella 53. Pratica: SUE/460/2025 (Rif. prot. n. 038345 del 10/06/2025) - rif. Pratica portale 002062/2025. Diniego”; - di ogni altro atto e/o provvedimento al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di perdita di efficacia della PAS e successivo diniego relativo alla realizzazione di due impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 2 MW

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha avviato una PAS per la realizzazione di due impianti fotovoltaici interconnessi, localizzati in un’area ritenuta idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021. Il Comune, dopo tre giorni, ha comunicato la perdita di efficacia della PAS, ritenendo che l’intervento costituisse un unico impianto di 1.998 kW soggetto ad autorizzazione unica e rilevando la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e del parere ANAS, nonché la presenza di vincoli ambientali, urbanistici e idraulici. A seguito di istanza di riesame, il Comune ha adottato un diniego definitivo, richiamando anche il precedente parere negativo della Soprintendenza relativo a un diverso progetto nella medesima area. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, dell’art. 8 del d.lgs. 190/2024, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 97 Cost., per l’adozione prematura dell’inibitoria, il difetto di istruttoria e contraddittorio e la mancata convocazione della conferenza di servizi; violazione degli artt. 8 e 9 e degli allegati B e C del d.lgs. 190/2024, per erronea qualificazione dell’intervento come unico impianto soggetto ad autorizzazione unica e per ritenuta applicabilità della PAS anche all’impianto unitario, essendo inferiore a 10 MW e collocato in area idonea; violazione dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 285/1992, per omessa individuazione del vincolo paesaggistico e per erronea richiesta del parere ANAS; violazione dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 e difetto di motivazione, per la ritenuta incompatibilità con il sito di interesse regionale, il vincolo di varco fluviale e l’area PAI a rischio esondazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di intempestività, affermando che l’inibitoria della PAS può essere adottata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza; decorso tale termine, il titolo si perfeziona e può essere rimosso soltanto mediante autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990. Ha escluso inoltre l’obbligo del Comune di convocare la conferenza di servizi, poiché sussisteva una ragione preclusiva autonoma all’utilizzo della PAS. Quanto al merito, il Collegio ha accertato che le norme urbanistiche comunali, recependo le prescrizioni del PTC provinciale, vietano la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree classificate come varchi fluviali. Tale incompatibilità con gli strumenti urbanistici approvati integra la condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 190/2024 e comporta l’applicazione del regime dell’autorizzazione unica di cui all’art. 9, anziché della PAS. Il provvedimento comunale è quindi legittimo nella parte in cui ha escluso l’utilizzabilità della PAS, indipendentemente dalle ulteriori questioni relative alla qualificazione dell’impianto, all’autorizzazione paesaggistica, al parere ANAS e alla compatibilità con il PAI. Tali profili non sono stati esaminati perché concernono poteri amministrativi non ancora esercitati e dovranno essere valutati nell’ambito della conferenza di servizi convocata dalla Provincia competente in caso di riproposizione della domanda per autorizzazione unica; opera pertanto il limite di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le vicende successive al provvedimento non incidono sulla sua legittimità, da valutarsi alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 190/2024

    Il ricorso alla PAS è precluso al proponente [...] in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica.

    L’incompatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici approvati preclude l’utilizzo della PAS e impone il ricorso al procedimento di autorizzazione unica.

  • art. 8, comma 6, d.lgs. 190/2024

    L’inibitoria della PAS deve essere adottata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza; decorso tale termine, il titolo si perfeziona e può essere rimosso solo mediante autotutela.

  • art. 9 d.lgs. 190/2024

    L’autorizzazione unica costituisce il regime applicabile quando l’intervento non può essere assentito mediante PAS; la relativa competenza, nel caso esaminato, spetta alla Provincia, che deve convocare la conferenza di servizi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo il perfezionamento della PAS, la rimozione del titolo richiede l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può pronunciarsi su profili relativi a poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    La qualificazione di un’area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non supera la specifica preclusione derivante dall’incompatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici approvati, ai fini della scelta del regime autorizzativo.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Il riferimento al vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua è stato ritenuto comprensibile nel caso concreto, poiché la società conosceva già il vincolo concernente il fiume Chienti.

Massime di principio

  • La PAS per impianti da fonti rinnovabili è preclusa quando l’intervento è incompatibile con gli strumenti urbanistici approvati o con i regolamenti edilizi vigenti; in tal caso deve essere seguito il procedimento di autorizzazione unica previsto dalla disciplina speciale.
  • L’inibitoria della PAS può essere adottata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, anche prima del perfezionamento del titolo; una volta decorso tale termine senza diniego espresso, la rimozione del titolo richiede l’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990.
  • La qualificazione di un’area come idonea ex lege alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non rende automaticamente utilizzabile la PAS, qualora una disciplina urbanistica vigente vieti lo specifico intervento nell’area interessata.
  • Quando esiste una ragione urbanistica autonoma e preclusiva all’utilizzo della PAS, l’amministrazione non è tenuta a convocare una conferenza di servizi destinata all’acquisizione di ulteriori assensi, se il procedimento semplificato dovrebbe comunque concludersi negativamente.
  • Il giudice amministrativo non può esaminare la compatibilità dell’intervento con vincoli paesaggistici, ambientali o idraulici quando tali profili devono ancora essere valutati dall’amministrazione competente nell’ambito di un diverso procedimento autorizzatorio; opera il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
  • La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza rilevanza, ai fini del giudizio, delle vicende successive.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi ediliziConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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