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Sentenza

Sentenza n. 7146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2288/2024, che aveva annullato la deliberazione regionale n. XI/3245 del 16 giugno 2020 sul recupero degli sconti relativi alle endoprotesi impiantate nel periodo 2010-2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Lombardia ha appellato la sentenza del TAR che aveva annullato la deliberazione n. XI/3245/2020, sostenendo che il sistema di remunerazione aggiuntiva delle endoprotesi non fosse stato modificato: gli erogatori avrebbero sempre dovuto rendicontare i costi effettivi al netto degli sconti, e la deliberazione si sarebbe limitata a verificare i dati e recuperare le somme eventualmente percepite in eccedenza. Ha inoltre contestato la necessità della comunicazione di avvio, richiamando la previsione di autocertificazioni che avrebbero consentito agli erogatori di fornire chiarimenti e osservazioni, e ha censurato la valutazione del TAR sul pregiudizio per le strutture, contrapponendovi il danno alle risorse del Servizio sanitario regionale derivante da dati inesatti. L’appellata ha riproposto i motivi assorbiti: carenza dei presupposti di fatto e falsa applicazione della disciplina, perché gli sconti potevano essere successivi, riferirsi a più dispositivi o a prestazioni non remunerate dal SSR e non giustificavano il recupero integrale; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, per difetto dei presupposti e di motivazione di un eventuale intervento di autotutela; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sproporzione, dato che il recupero integrale degli sconti non corrispondeva al ricalcolo della tariffa basata sul costo medio regionale e sulla relativa percentuale; violazione di correttezza, affidamento e irretroattività, per l’incidenza su prestazioni già erogate e liquidate.

La decisione

L’appello è respinto e resta ferma la sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2288/2024, che aveva annullato la deliberazione regionale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la Regione non contestava in astratto l’applicabilità dell’art. 7 l. 241/1990 né invocava l’esclusione delle garanzie partecipative per la natura generale dell’atto; sosteneva invece che non vi fosse stata innovazione del regime. La tesi è stata respinta perché la deliberazione non si limitava a correggere i dati ai fini della determinazione della remunerazione: per il 2010-2018 disponeva il recupero dell’intero valore degli sconti, e per il 2019 quello degli scostamenti, mentre il sistema previgente determinava una tariffa uniforme applicando una percentuale al costo medio regionale. Per mantenere la continuità con tale sistema, i costi al netto degli sconti avrebbero dovuto servire a ricalcolare il costo medio e le tariffe, recuperando eventualmente la sola differenza tra quanto erogato e quanto così rideterminato. Il recupero dell’intero sconto introduceva invece un criterio economico diverso, con conseguente necessità delle garanzie partecipative già riconosciuta dal TAR. I motivi riproposti dall’appellata, assorbiti in primo grado, non sono stati esaminati. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le attività assistenziali (fatte salve le eccezioni di cui al comma 2) sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

    Le prestazioni delle strutture sanitarie sono remunerate secondo tariffe predeterminate, nel quadro del finanziamento globale stabilito per ciascuna struttura.

  • art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012

    L’art. 2, comma 4, decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, ratione temporis applicabile, consentiva alle Regioni di riconoscere una remunerazione aggiuntiva, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo “esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.

    La remunerazione aggiuntiva per dispositivi ad alto costo era consentita nei soli casi specifici e circoscritti disciplinati dagli accordi interregionali richiamati.

  • art. 7 l. 241/1990

    Anche a voler ammettere che le strutture accreditate fossero tenute, sin dall’origine, a rendicontare i costi delle endoprotesi al netto degli sconti praticati dai fornitori, resta assorbente il rilievo che la deliberazione impugnata non si limita a rettificare i dati utilizzati per la determinazione della remunerazione, ma incide direttamente sul meccanismo economico mediante il quale tale remunerazione viene determinata.

    Quando un intervento amministrativo modifica in concreto il meccanismo economico applicato agli erogatori, non può essere qualificato come mera rettifica di dati per sottrarlo alle garanzie partecipative; nel caso, il TAR aveva ritenuto necessaria la comunicazione di avvio e la Regione non contestava l’applicabilità in astratto dell’art. 7.

Massime di principio

  • Quando un regime di remunerazione sanitaria determina tariffe uniformi applicando una percentuale al costo medio regionale di dispositivi, l’accertamento di sconti sui prezzi di acquisto non consente, di per sé, di recuperare l’intero ammontare degli sconti: per mantenere il criterio vigente, i costi rettificati devono essere utilizzati per rideterminare il costo medio e le tariffe, con eventuale recupero della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.
  • Un provvedimento che dispone il recupero dell’intero valore degli sconti, anziché la differenza risultante dalla rideterminazione della tariffa secondo il meccanismo preesistente, introduce un criterio economico nuovo e non costituisce una mera rettifica dei dati di rendicontazione.
  • La previsione di verifiche individuali e di recuperi solo eventuali non esclude che il criterio generale di recupero stabilito dall’atto incida sul regime economico applicabile agli interessati.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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