Ordinanza n. 2038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione consiliare di approvazione definitiva di una variante parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato la sentenza del TAR deducendo tre motivi d'appello. Il primo motivo riguarda il travisamento della censura proposta in primo grado e la violazione dell'art. 35 della l.r. Abruzzo n. 18 del 1983, dell'art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dello statuto comunale. Secondo l'appellante, in presenza di una variante urbanistica di carattere generale, i consiglieri comunali sarebbero tenuti a dichiarare le proprietà immobiliari proprie, del coniuge e dei parenti e affini fino al quarto grado, indipendentemente dalla prova di uno specifico interesse personale o conflitto d'interessi. Le dichiarazioni rese sarebbero state incomplete, poiché riferite soltanto al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti. In particolare, il Sindaco non avrebbe dichiarato diverse proprietà di parenti e affini, tra cui un immobile del padre, individuato catastalmente al foglio 1, particella 1639, subalterno 35; l'associazione ha prodotto un elenco e le relative visure. Il Comune ha contestato l'interpretazione della normativa regionale, sostenendo che l'obbligo dichiarativo vigente al momento della delibera riguardasse soltanto il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, e ha comunque rilevato la mancata dimostrazione di un concreto conflitto d'interessi. Il TAR aveva ritenuto infondati tutti i motivi e aveva prescisso dall'eccezione preliminare di tardività sollevata dal Comune.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito né le questioni di rito né quelle di merito. Ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, ordinando al Comune di depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata e documentata. La relazione dovrà: accertare, previa verifica, l'effettiva titolarità dell'immobile indicato in capo al padre del Sindaco; chiarire se l'immobile ricada nell'area interessata dalla variante urbanistica; depositare nuovamente la dichiarazione resa dal Sindaco e già prodotta come documento 11. Ogni decisione sulle questioni processuali, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata. Il giudizio è stato rinviato a un'udienza da fissarsi dopo l'esecuzione degli adempimenti istruttori.
Norme richiamate
art. 35 l.r. Abruzzo n. 18/1983
La disposizione è invocata dall'appellante quale fonte dell'obbligo dei consiglieri comunali di rendere dichiarazioni sulle proprietà immobiliari proprie, del coniuge e dei parenti e affini fino al quarto grado in occasione di varianti urbanistiche di carattere generale; il Comune ne sostiene invece una portata più limitata.
art. 78 d.lgs. n. 267/2000
La disposizione è richiamata dall'appellante insieme alla normativa regionale e allo statuto comunale a sostegno dell'obbligo dichiarativo e dell'eventuale obbligo di astensione dei consiglieri.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle persone menzionate nel provvedimento, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione su un motivo di appello dipende dall'accertamento della titolarità di un bene e dalla sua localizzazione rispetto all'area interessata da una variante urbanistica, il giudice amministrativo può disporre un'apposita relazione istruttoria documentata prima di pronunciarsi sul rito, sul merito e sulle spese.
- In una controversia relativa alla partecipazione dei consiglieri comunali all'approvazione di una variante urbanistica, l'accertamento della titolarità immobiliare di un familiare e della collocazione dell'immobile nell'area interessata dalla variante può essere rilevante per valutare l'eventuale violazione degli obblighi dichiarativi e di astensione.
- L'ordinanza istruttoria che riserva ogni decisione sulle questioni di rito e di merito non determina l'accoglimento o il rigetto dei motivi, ma dispone soltanto gli adempimenti necessari alla successiva definizione del giudizio.
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