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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01725/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello di Napoli, la quale aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorso è stato sottoscritto dall'imputato con firma autenticata dal difensore, ma non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo rilevato dalla Corte riguarda quindi la regolarità soggettiva della proposizione del ricorso per cassazione, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non legittimato a proporlo dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Ha applicato la declaratoria de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano del ricorso quando ne ricorrono i presupposti, inclusa la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    viene richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    la mancanza di legittimazione del soggetto che propone il ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • legge n. 103 del 2017

    ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra una causa di inammissibilità per difetto di legittimazione del soggetto impugnante.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una ragione imputabile al ricorrente e non emergono elementi contrari, la Corte può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto originario di legittimazione può essere adottata con procedura de plano nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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