Sentenza n. 878/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5382/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5382/2024, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5382/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere euro 1.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato che il titolo era idoneo per il giudizio di ottemperanza, che la pretesa non era stata adeguatamente contestata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al giudicato, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella pronuncia, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza secondo il giudicato, gli artt. 1282 e seguenti c.c. e le altre disposizioni applicabili. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce un obbligo dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di denaro; decorso tale termine è possibile avviare il recupero coattivo mediante ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato dal titolo esecutivo quale parametro per interessi o rivalutazione sulle somme dovute.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate in concreto secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e della distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Quando l'amministrazione non adempie spontaneamente a un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiararne l'inottemperanza e assegnare un termine per l'adempimento, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza l'importo indicato dal creditore non è automaticamente vincolante per l'amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere ricalcolati sulla base del titolo esecutivo, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili quanto a misura e decorrenza.
- Per l'esecuzione coattiva di un titolo di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato rientra, quando l'attività demandata appartiene ai suoi compiti istituzionali, nell'organizzazione dell'amministrazione e non ha diritto a un compenso ulteriore.
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