Cassazione Penale, Sentenza n. 18822/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Felli Sabato ha impugnato la sentenza del 15/05/2023 contestando: (1) la violazione del divieto di ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che la precedente condanna coprisse lo stesso arco temporale e gli stessi elementi; (2) la mancata e viziata motivazione sulla sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., con contestazioni sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei collaboratori; (3) il diniego delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena. Ciro Serrapiglia ha impugnato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, denunciando l'illegalità delle pene accessorie in caso di reati unificati sotto il vincolo della continuazione, sostenendo che si dovesse fare riferimento al reato piu grave e non alla pena complessiva del reato continuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Sabato Felli: ha ritenuto infondate le doglianze sul ne bis in idem, poiche' dalla sentenza emergeva una netta divisone temporale degli addebiti; ha confermato la valutazione di merito sulle intercettazioni e sui contributi dei collaboratori come questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicita'; ha ritenuto congrua la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti. Felli e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile come liquidato. Il ricorso di Ciro Serrapiglia e' stato dichiarato inammissibile per plurimi vizi, tra cui aspecificita' del motivo attinente alla continuazione e rinuncia ai motivi di appello in sede accordo ex art. 599-bis; Serrapiglia e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. In sintesi, entrambi i ricorsi non hanno avuto esito favorevole per i ricorrenti.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
norma procedurale che disciplina la richiesta di discussione orale; qui rilevata la richiesta di discussione orale ex norma prorogata
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 17 (convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112)
richiamata in relazione alla proroga della normativa che disciplina la procedura per la discussione orale
art. 599-bis cod. proc. pen.
istituto del procedimento con accordo sulle condizioni della pena (concordato); applicato in primo grado/impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio da Serrapiglia
art. 649 cod. proc. pen.
divieto di nuovo giudizio per lo stesso fatto (ne bis in idem); la Corte ha ritenuto che non sussistesse la duplicazione perche' vi era divergenza temporale tra le imputazioni
art. 416-bis cod. pen.
fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte di merito ha ritenuto provata la partecipazione di Felli in base alle indagini, intercettazioni e dichiarazioni, valutazione non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicita'
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti formali all'impugnazione in cassazione; i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti da tale disposizione e alcuni motivi di Serrapiglia sono stati ritenuti aspecifici e quindi inammissibili
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem richiede identita' sostanziale della fattispecie (stesso tempus, modus e contenuto dell'addebito): la mera sovrapposizione di elementi investigativi non e' sufficiente se le imputazioni sono delimitate temporalmente.
- La valutazione delle intercettazioni e l'attribuzione di significato alle dichiarazioni dei collaboratori sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione e' manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e devono indicare gli atti e i profili di doglianza: aspecificita' o mancata indicazione degli atti rende il ricorso inammissibile.
- La contestazione dell'illegalita' della pena va intesa restrittivamente: non rientrano in tale nozione le sole censure di merito sul commisuramento o sul bilanciamento delle circostanze, salvo che la sanzione sia formalmente o materialmente illegale.
- La parte civile non ha titolo alla rifusione delle spese di Cassazione quando l'impugnazione riguarda esclusivamente questioni attinenti alla pena e, dunque, non puo' arrecare pregiudizio ai suoi interessi sostanziali.
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