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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Termoli prot. n. 33014 del 22 maggio 2026, recante autorizzazione alla “chiusura perimetrale temporanea” del manufatto qualificato come “struttura sottotetto” appartenente all’edificio denominato “Lotto C” di proprietà della società Acqua di Mare S.r.l., sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico; della nota di precisazioni del Comune di Termoli prot. n. 33014 del 1° luglio 2026, con cui sono stati successivamente specificati materiali e modalità esecutive delle opere autorizzate; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi l’istanza della società Acqua di Mare S.r.l. prot. n. 31532 del 18 maggio 2026, la comunicazione di inizio lavori prot. n. 39865 del 22 giugno 2026 e gli ulteriori atti comunali richiamati nei provvedimenti suddetti, nella parte in cui siano lesivi degli interessi pubblici affidati alla tutela del Ministero e della SABAP Molise

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione comunale temporanea alla chiusura perimetrale del sottotetto di un edificio sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché successiva nota di precisazione delle modalità esecutive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'autorizzazione del Comune di Termoli alla chiusura perimetrale temporanea della struttura sottotetto appartenente all'edificio denominato Lotto C, di proprietà della controinteressata, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti e la successiva nota comunale con cui sono stati precisati i materiali e le modalità esecutive. Dal testo emerge che le ricorrenti hanno ritenuto lesi gli interessi pubblici affidati alla tutela del Ministero e della Soprintendenza, ma non sono specificamente indicati ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel merito. La domanda cautelare è stata esaminata con riguardo al periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza anticipare una decisione sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati. Ha ritenuto insussistente uno stringente e attuale periculum in mora, poiché l'autorizzazione consentiva esclusivamente una chiusura perimetrale provvisoria del sottotetto, finalizzata a ridurre o mitigare i rischi derivanti da potenziali eventi meteorologici estremi e sorretta da esigenze di tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento aveva carattere temporaneo e la sua efficacia era destinata a cessare il 7 ottobre 2026, in coincidenza con l'udienza pubblica relativa a un diverso giudizio concernente il recupero del sottotetto. Il TAR ha inoltre valorizzato la successiva nota comunale del 7 luglio 2026, secondo cui le opere erano provvisionali e precarie, non comportavano modificazioni stabili o permanenti dello stato dei luoghi e non autorizzavano interventi diversi da quelli temporanei di prevenzione dei danni meteorologici. Da tali elementi il Collegio ha escluso sia l'attualità sia l'irreparabilità del danno cautelare. Ha fissato l'udienza pubblica del 24 febbraio 2027 per la trattazione del merito e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti delle misure cautelari, con particolare riferimento alla necessità di un periculum in mora attuale e irreparabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un periculum in mora attuale e irreparabile; tale requisito deve essere valutato concretamente in rapporto alla natura, alla durata e agli effetti dell'atto impugnato.
  • L'efficacia meramente temporanea di un provvedimento e la previsione di una prossima scadenza possono escludere l'attualità e l'irreparabilità del danno cautelare, quando non risulti che nel periodo di efficacia si producano effetti non reversibili.
  • La qualificazione delle opere come provvisionali e precarie, accompagnata dall'esclusione di modificazioni stabili o permanenti dello stato dei luoghi, è elemento rilevante per escludere il danno cautelare paesaggistico, salva la successiva valutazione di merito sulla legittimità dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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