Sentenza n. 849/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento a) del decreto della Direzione Generale della Regione Campania n. 501700 UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti prot. 02704 del 29.05.2025 con il quale si è disposta la sospensione dell'attività condotta dalla ricorrente presso lo stabilimento industriale sito in Caivano località Pascarola Zona ASI e degli atti ivi richiamati; b) in particolare, della nota/verbale di sopralluogo ARPAC del 19.03.2025 e, ove possa occorrere, della successiva nota ARPAC del 02.05.2025 allegata al provvedimento di cui sub. a); c) di ogni ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale comunque lesivo della posizione giuridica della società istante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di sospensione dell'AIA e dell'attività dell'impianto, preceduto da diffida e accompagnato dal divieto di ricevere ulteriori rifiuti e dall'ordine di smaltire quelli presenti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di impianto AIA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale del 29 maggio 2025 con cui, sulla base di una relazione ARPAC relativa a un sopralluogo del 19 marzo 2025, erano state contestate inosservanze delle prescrizioni AIA, tra cui la mancata copertura dei rifiuti stoccati all'esterno e il superamento dei limiti relativi ad alcuni parametri degli scarichi. Il decreto aveva disposto, contestualmente, la diffida a eliminare le inosservanze, la sospensione dell'AIA per dieci giorni e comunque fino alla verifica ARPAC dell'eliminazione delle difformità, il divieto di ricevere ulteriori rifiuti e l'obbligo di smaltire quelli già presenti. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006, per l'assenza dei presupposti eccezionali della sospensione e per violazione della gradualità sanzionatoria; eccesso di potere per sproporzionalità e carenza di motivazione, anche in relazione alla durata potenzialmente indefinita della sospensione; difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, per l'adesione acritica alla relazione ARPAC e l'omessa considerazione delle relazioni tecniche della società, delle misure correttive adottate e degli esiti favorevoli dei procedimenti penali cautelari riguardanti fatti in parte coincidenti; violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione procedimentale in assenza di ragioni urgenti adeguatamente motivate. L'ARPAC si è costituita tardivamente, chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva e sostenendo la legittimità dei propri accertamenti, ma la relativa memoria e documentazione non sono state utilizzate dal Collegio perché depositate oltre i termini processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto assorbente la violazione dell'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006 e del principio di proporzionalità, rilevando che la disposizione stabilisce una progressione tra diffida, diffida con sospensione e revoca dell'autorizzazione. La sospensione è misura eccezionale, subordinata alla dimostrazione di una situazione di pericolo immediato per la salute o l'ambiente oppure alla reiterazione delle violazioni più di due volte in un anno. Nel caso concreto il decreto non aveva adeguatamente dimostrato né motivato il pericolo immediato, né la reiterazione, né l'inidoneità della sola diffida, che era stata comunque contestualmente adottata. La durata della sospensione, fissata per dieci giorni e comunque fino alla verifica ARPAC, è stata ritenuta incerta e potenzialmente sine die, in contrasto con legalità e proporzionalità. Il Collegio ha inoltre ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Regione aveva recepito la relazione ARPAC senza confrontarsi con le contestazioni tecniche della società, con le misure correttive intraprese, con il procedimento di riesame AIA in corso e con gli esiti dei procedimenti penali cautelari, che pur non vincolando l'amministrazione costituivano elementi di fatto da valutare. Gli atti tecnici ARPAC non sono incontestabili e, a fronte di contestazioni specifiche e perizie di parte, impongono un supplemento istruttorio e una motivazione rafforzata. È stata rilevata anche la violazione delle garanzie partecipative: l'adozione inaudita altera parte non era sorretta da ragioni eccezionali di urgenza esplicitate nel provvedimento. Il TAR ha precisato che le circostanze contenute nella tardiva memoria ARPAC, eventualmente idonee a giustificare futuri provvedimenti, non possono sanare retroattivamente i vizi dell'atto impugnato; l'amministrazione potrà eventualmente avviare un nuovo procedimento, nel rispetto della partecipazione. La Regione è stata condannata al pagamento di 4.000 euro per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate per il resto.
Norme richiamate
art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006
"ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno"
La norma impone una progressione sanzionatoria secondo la gravità delle infrazioni: diffida, diffida con contestuale sospensione e revoca. La sospensione è eccezionale e richiede la dimostrazione di uno dei presupposti tassativi, oltre a un'istruttoria approfondita e a una motivazione puntuale.
art. 3 l. 241/1990
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"
La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della scelta amministrativa e dar conto degli elementi istruttori rilevanti; non è sufficiente il recepimento acritico di una relazione tecnica quando siano state formulate contestazioni specifiche.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e la partecipazione possono essere omesse soltanto in presenza di ragioni eccezionali e comprovate di urgenza, che devono essere esplicitate nel provvedimento.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; eventuali nuovi provvedimenti fondati su fatti successivi devono essere adottati mediante un distinto procedimento.
art. 26 d.lgs. 104/2010
Le spese seguono la soccombenza, salvo valide ragioni di compensazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel sistema di vigilanza sull'AIA previsto dall'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006, l'amministrazione deve rispettare la progressione tra diffida, sospensione e revoca, modulando la misura secondo la gravità dell'infrazione; la sospensione può essere adottata soltanto se è dimostrato e motivato il pericolo immediato per la salute o l'ambiente oppure la reiterazione delle violazioni più di due volte in un anno.
- La sospensione dell'AIA, quale misura eccezionale e cautelare, richiede una motivazione specifica sull'inidoneità della diffida e sulla necessità di adottare il mezzo più incisivo; non è sufficiente un generico richiamo a violazioni o a una relazione tecnica.
- La durata della sospensione dell'AIA deve essere determinata o comunque determinabile sulla base di criteri legalmente definiti; una durata rimessa alla verifica discrezionale dell'organo di controllo, tale da consentire una sospensione potenzialmente sine die, viola i principi di legalità e proporzionalità.
- Quando il destinatario contesta con elementi tecnici specifici gli accertamenti posti a fondamento di una misura ambientale, l'amministrazione non può limitarsi a recepire acriticamente la relazione dell'organo tecnico, ma deve svolgere un supplemento istruttorio e fornire una motivazione rafforzata.
- L'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale non esonera l'amministrazione dal valutare gli esiti dei procedimenti penali che incidano sulla base fattuale del provvedimento; tali esiti non sono vincolanti, ma costituiscono elementi istruttori rilevanti.
- Gli elementi acquisiti tardivamente nel processo o successivamente all'adozione dell'atto non possono sanare retroattivamente i vizi originari del provvedimento amministrativo; possono, se del caso, fondare un nuovo procedimento, da svolgersi nel rispetto delle garanzie partecipative.
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