Sentenza n. 3394/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza n. 212/2025 del 27.05.2025, emessa dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 27.05.2025, nell’ambito del procedimento RG n.811/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 212/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2025 e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero: la spettanza degli importi risultava dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'amministrazione non aveva allegato alcun adempimento. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi accolto. Il Ministero è stato onerato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detratto quanto eventualmente già pagato. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare mediante istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà operare entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché la misura sarebbe stata manifestamente iniqua nel caso concreto, considerata la nomina del commissario ad acta e il ritardo principalmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora, ma deve escluderla quando, valutate concretamente le circostanze, la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia consente la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione per obbligazioni pecuniarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica: il giudice deve verificare in concreto l'equità della misura, considerando anche la situazione del debitore pubblico, le modalità alternative di esecuzione e il rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a una pubblica amministrazione il pagamento o l'erogazione di somme determinate, la mancata deduzione o documentazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte della prova del giudicato e della spettanza del credito, è sufficiente a fondare la declaratoria di inottemperanza e l'ordine di esecuzione.
- Quando l'ottemperanza riguarda un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, l'azione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, per assicurare l'esecuzione effettiva del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua; tra gli elementi rilevanti possono rientrare la già disposta nomina del commissario ad acta e la natura seriale ed eccezionale del contenzioso che abbia determinato il ritardo.
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