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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43628/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'improcedibilità dei reati per i quali era stato condannato (furti aggravati indicati ai capi 2,3,6,7,8,9,11) perché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 che ha modificato la procedibilità (terzo comma dell'art. 624 c.p.), tali fattispecie sono divenute procedibili a querela di parte salvo le ipotesi espressamente mantenute procedibili d'ufficio. Mancando la querela successiva alla novella e nelle forme/termini previsti dalla disposizione transitoria, e non sussistendo le aggravanti che conservano la procedibilità d'ufficio, l'azione penale sarebbe improcedibile. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le denunce presentate all'epoca dei fatti non possono essere considerate equivalenti alla querela, in quanto non manifestano la volontà punitiva della parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 2,3,6,7,8,9,11 delle imputazioni a carico di Emanuele Lauro. Il Collegio ha applicato la disciplina sopravvenuta introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (modifica del comma terzo dell'art. 624 c.p.), accertando che le condotte contestate rientrano tra quelle procedibili a querela di parte e che non risultano querela validamente proposte nei termini indicati dalla disposizione transitoria (art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022). Le denunce anteriori non sono state ritenute valide come querela. In applicazione del principio di favore (art. 2, comma 4, c.p.) e della giurisprudenza consolidata, l'assenza della querela ha comportato l'improcedibilità e, quindi, l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato il terzo comma dell'art. 624 c.p. rendendo alcune ipotesi di furto procedibili a querela di parte; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta e più favorevole ai fatti oggetto del processo.

  • art. 624 cod. pen.

    La modifica del comma terzo è stata il riferimento normativo per stabilire che le condotte contestate sono ora di regola procedibili a querela di parte.

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamato per distinguere le fattispecie di furto aggravato (in particolare il n. 7 e il n. 7-bis) e per evidenziare quali ipotesi la novella ha mantenuto invece procedibili d'ufficio.

  • art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 (disposizione transitoria)

    Stabilisce i termini e le modalità transitorie per l'eventuale proposizione della querela dopo l'entrata in vigore della novella; la mancata proposizione della querela nei termini ha determinato l'improcedibilità.

  • art. 2, comma quarto, cod. pen.

    Principio di applicazione della norma penale più favorevole; la Corte lo ha invocato per applicare retroattivamente la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.

Massime di principio

  • Quando una novella normativa rende determinati reati procedibili solo a querela di parte, l'assenza della querela valida comporta improcedibilità dell'azione penale per quei reati.
  • Le denunce presentate dall'epoca dei fatti non sono automaticamente equiparabili alla querela: la querela richiede espressione della volontà punitiva della persona offesa e deve rispettare i requisiti formali e i termini previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni transitorie.
  • Se il procedimento è pendente alla data di entrata in vigore della norma più favorevole, il giudice deve applicare la disciplina sopravvenuta (principio di favore) e verificare la presenza della querela; in mancanza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per improcedibilità.
  • Occorre verificare se sussistono aggravanti o ipotesi espressamente previste dalla novella che mantengono la procedibilità d'ufficio (es. fattispecie elencate nell'art. 625, n.7 o n.7-bis): la presenza di tali condizioni impedisce l'applicazione dell'improcedibilità per difetto di querela.
  • In ricorso per cassazione volto a far valere il difetto della condizione di procedibilità sopravvenuta, il motivo non è inammissibile per il solo fatto di essere proposto dopo la novella; il giudice di legittimità deve comunque accertare l'effettiva esistenza della querela e, in assenza, dichiarare l'improcedibilità.

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