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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14698/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di una persona straniera volta, in via principale, al riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La Corte, però, non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato un vizio della procura speciale conferita ai difensori per proporre il ricorso: la procura, apposta a margine del ricorso, conteneva gli estremi del decreto impugnato e la data del rilascio successiva a quella di deposito del decreto, ma non recava una espressa certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Secondo l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 fornita dalle Sezioni Unite, la procura per il ricorso in cassazione nei procedimenti di protezione internazionale deve contenere in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento e la relativa certificazione del difensore; in difetto, il ricorso è inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non conforme alla disciplina speciale la procura speciale rilasciata per il giudizio di legittimità, poiché il difensore aveva autenticato la firma ma non aveva certificato specificamente la data di rilascio della procura come successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La Corte ha inoltre osservato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    Per i ricorsi per cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale richiede una procura speciale con requisito di specialità, comprensivo della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato da parte del difensore.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito ulteriore e speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con tali parametri la previsione dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretata dalle Sezioni Unite.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    Sono richiamati, tramite la decisione della Corte costituzionale, nel quadro del giudizio di compatibilità della norma interna con il diritto dell'Unione.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono richiamati, tramite la decisione della Corte costituzionale, nel quadro del giudizio di compatibilità della norma interna con la Carta.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Sono richiamati, tramite la decisione della Corte costituzionale, nel quadro del giudizio di compatibilità della norma interna con la CEDU.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale la procura speciale è soggetta a un requisito formale rafforzato: deve emergere espressamente che il mandato è stato conferito dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
  • La mera autenticazione della sottoscrizione del ricorrente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura; se manca tale specifica attestazione, il ricorso è inammissibile.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 prevale sulla regola ordinaria della procura ex artt. 83 e 365 c.p.c., introducendo un'ipotesi autonoma di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non è necessaria una statuizione sulle spese processuali, mentre può essere dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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