Sentenza n. 695/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto l’accredito di 500 euro annui sulla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Brescia passata in giudicato, notificata al Ministero il 25 settembre 2025, con cui era stato riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di 500 euro annui sulla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici. Nel corso del giudizio è emerso che Sogei S.p.A., gestore del servizio, aveva accreditato l’importo nel borsellino elettronico della ricorrente. La ricorrente ha quindi confermato l’avvenuto adempimento, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese sulla base della soccombenza virtuale del Ministero. Il TAR ha rilevato d’ufficio che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 15 gennaio 2026, prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, effettuata il 25 settembre 2025, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione aveva dato integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante l’accredito dell’importo dovuto sulla Carta del docente. Ha inoltre rilevato che il ricorso era originariamente inammissibile, essendo stato proposto prima della scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale originaria inammissibilità ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio, nonostante l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti di una pubblica amministrazione non può essere proposto prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; la violazione del termine rende originariamente inammissibile il ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che elimina integralmente l’interesse alla decisione, quale l’integrale esecuzione del titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è originariamente inammissibile se viene notificato prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L’integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’amministrazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del titolo non elimina l’originaria inammissibilità del ricorso proposto in violazione del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; tale circostanza può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
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