Sentenza del 17/12/2018 n. 2904 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Istituto di credito - fondo pensione - anno 2005 - ritenuta alla fonte - è legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ritenuta alla fonte applicata dalla banca sulla prestazione liquidata nel 2005 è stata ritenuta legittima. Il fondo, essendo iscritto all’Albo COVIP e sottoposto alla relativa vigilanza, è stato considerato una forma di previdenza complementare volontaria; di conseguenza, la prestazione non beneficiava dell’esenzione prevista per i contributi previdenziali obbligatori.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la somma ricevuta dal fondo pensione integrativo non dovesse essere assoggettata a ritenuta, presumibilmente perché collegata a contributi previdenziali già versati. La decisione ha invece qualificato il fondo come forma di previdenza complementare volontaria, istituita per integrare la pensione pubblica, e non come previdenza obbligatoria. Pertanto, i relativi contributi non rientravano nell’esenzione prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nella versione vigente per l’anno 2005, riferita ai soli contributi previdenziali obbligatori dovuti per legge, in particolare quelli versati all’INPS.
Norme richiamate
Art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nella versione vigente nel 2005
Erano fiscalmente esenti soltanto i contributi previdenziali obbligatori.
L’esenzione riguardava esclusivamente i contributi imposti dalla legge, come quelli dovuti all’INPS, e non i contributi versati volontariamente a forme di previdenza complementare aziendale.
Massime di principio
- Per valutare il trattamento fiscale di una prestazione pensionistica occorre distinguere tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare volontaria.
- L’iscrizione di un fondo all’Albo COVIP e la sua sottoposizione a vigilanza confermano la natura di forma di previdenza complementare, ma non trasformano i relativi contributi in contributi previdenziali obbligatori.
- Le esenzioni fiscali devono essere applicate secondo la normativa vigente nell’anno in cui la prestazione è stata percepita: la disciplina ratione temporis può quindi essere decisiva.
- In assenza di una specifica esenzione prevista dalla legge, la prestazione derivante da un fondo pensione integrativo può essere legittimamente assoggettata a ritenuta alla fonte.
- La circostanza che il fondo sia istituito o gestito nell’ambito di un rapporto di lavoro bancario non è sufficiente, da sola, a escludere la tassazione della prestazione.
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