Sentenza n. 3441/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: 1. della informativa antimafia da parte della Prefettura di Caserta -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di riesame e conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011. 2. della nota Prefettizia cat. -OMISSIS- della Questura di Caserta; 3. delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 4. della relazione dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della -OMISSIS-; 5. della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6 del D.LGS 6/9/2011 n. 159; 6. di ogni altro provvedimento lesivo connesso e propedeutico a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva, con gli atti istruttori e presupposti, adottata dalla Prefettura di Caserta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informativa antimafia sostenendo, con i primi quattro motivi, l'insufficienza del quadro indiziario e l'assenza di un concreto e attuale pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha dedotto che la Prefettura avrebbe valorizzato soltanto risultanze di indagini penali, nonostante la riforma dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del Riesame, il mancato esaurimento del giudizio penale, la risalenza nel tempo dei fatti, l'incensuratezza dell'amministratore, l'assenza di legami parentali o contatti con esponenti mafiosi e la pretesa difficoltà di condizionare una gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con il quinto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che, ove l'agevolazione fosse stata soltanto occasionale, la Prefettura avrebbe dovuto applicare misure di prevenzione collaborativa meno afflittive invece dell'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia fondata su un quadro complessivo di elementi investigativi e giudiziari: il coinvolgimento dell'amministratore e dei soci in un procedimento per associazione mafiosa, i rapporti familiari e societari, la riconducibilità di più imprese a una regia comune, i rapporti con esponenti del clan e il prospettato sistema di condizionamento di gare pubbliche e trasferimento degli utili mediante operazioni fittizie. Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato con metodo induttivo-probabilistico secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità di un accertamento penale definitivo. La riforma della misura cautelare non ha escluso la rilevanza degli elementi, anche perché il rinvio a giudizio confermava la persistenza dell'accusa e la ricorrente non aveva prodotto il provvedimento del Riesame; inoltre, la valutazione prefettizia è autonoma rispetto a quella penale. Il decorso del tempo non neutralizza automaticamente gli elementi risalenti quando essi si inseriscano in rapporti stabili e duraturi, salvo prova di fatti nuovi e consolidati idonei a dimostrare l'effettiva dissociazione dell'impresa. Anche le gare con offerta economicamente più vantaggiosa possono essere oggetto di condizionamento, poiché implicano valutazioni tecnico-discrezionali. L'incensuratezza dell'amministratore e l'assenza di singoli legami familiari non sono state ritenute decisive rispetto al quadro globale. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 94-bis, poiché la continuità e stabilità dei rapporti con la criminalità organizzata escludevano l'agevolazione meramente occasionale, presupposto delle misure collaborative. La ricorrente, pur destinataria della comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, non aveva presentato osservazioni utili a dimostrare l'occasionalità dell'agevolazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
La disciplina delle informazioni antimafia consente di fondare la valutazione prefettizia su un complesso di elementi indicativi del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa della valutazione prefettizia relativa al pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La comunicazione procedimentale consente all'impresa di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'informativa; nel caso concreto la ricorrente non ha presentato osservazioni utili.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione soltanto occasionale della criminalità organizzata; tale presupposto è stato escluso in presenza di rapporti stabili e continuativi.
art. 34-bis, comma 1, d.lgs. 159/2011
Il controllo giudiziario e le misure collegate sono riferibili alle situazioni in cui l'agevolazione della criminalità organizzata risulti occasionale.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Le imprese destinatarie di informativa antimafia interdittiva che abbiano impugnato il provvedimento possono chiedere il controllo giudiziario nei presupposti previsti dalla norma.
art. 416-bis c.p.
Il rinvio a giudizio per associazione mafiosa, pur non equivalendo a una condanna penale definitiva, costituisce elemento rilevante nel quadro indiziario autonomamente valutabile dal Prefetto.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione induttiva e probabilistica secondo il criterio del "più probabile che non", non essendo necessario raggiungere il grado di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- La valutazione prefettizia antimafia è autonoma rispetto a quella del giudice penale: possono rilevare anche elementi non penalmente rilevanti o non definitivamente accertati, e il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere apprezzati nella loro globalità e nel reciproco collegamento; non è consentito isolare singoli indizi per depotenziarne la rilevanza complessiva.
- Il mero decorso del tempo non esclude l'attualità del pericolo infiltrativo quando i fatti risalenti si inseriscano in rapporti familiari, societari o criminali stabili e duraturi; per dimostrare la fuoriuscita dal rischio occorrono fatti nuovi, positivi e consolidati, idonei a provare un'effettiva dissociazione.
- Le gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono essere oggetto di condizionamento mafioso, poiché le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione e degli altri soggetti coinvolti possono costituire occasioni di indebita influenza.
- Le misure di prevenzione collaborativa sono alternative all'interdittiva soltanto quando l'agevolazione della criminalità organizzata sia occasionale; la presenza di legami stabili e continuativi giustifica l'adozione dell'informativa interdittiva.
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