Cassazione Civile, Ordinanza n. 30999/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente, nell'anno 2008, aveva avvalso la facoltà di rideterminare il valore di alcuni terreni ai sensi dell'art. 7 della L. n. 448/2001, mediante perizia di stima e versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, poi indicata nel quadro Unico 2009. Non avendo versato le due rate successive, sosteneva di avere così revocato la scelta di rivalutazione. L'Agenzia iscriveva a ruolo le somme residue e notificava cartella di pagamento per euro 47.146,59, comprensive di imposta, interessi e sanzioni. In giudizio la contribuente contestava la pretesa sostenendo, con il primo motivo di ricorso per cassazione, che la scelta di aderire alla rivalutazione fosse una manifestazione di volontà negoziale liberamente revocabile; con il secondo motivo deduceva omesso esame di un precedente della CTR Lombardia e vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, una volta adempiute le condizioni previste dall'art. 7 della L. n. 448/2001 (perizia e versamento dell'intero importo o della prima rata nei termini), si perfeziona in modo irreversibile l'obbligazione tributaria e la rideterminazione del valore del bene non è unilateralmente revocabile, né nel caso di pagamento rateale né in caso di pagamento in unica soluzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e non questioni giuridiche o il richiamo a un precedente giurisprudenziale di merito. La contribuente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
La facoltà di rideterminare il valore del bene è subordinata all'adempimento delle condizioni previste; una volta effettuata la perizia e versata la prima rata o l'intero importo nei termini, l'obbligazione tributaria si perfeziona irreversibilmente e la scelta non è unilateralmente revocabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio invocato per la pretesa violazione di legge, ma la Corte ha escluso l'errore della decisione di merito perché conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere usato per contestare questioni giuridiche o la mancata considerazione di precedenti giurisprudenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La scelta del contribuente di avvalersi di un regime fiscale agevolato che richiede specifici adempimenti formali e sostanziali diventa irrevocabile nel momento in cui quegli adempimenti sono stati validamente eseguiti nei termini previsti dalla legge.
- Il mancato pagamento delle rate successive non consente di revocare unilateralmente l'opzione già perfezionata, perché l'effetto fiscale si consolida con la prima manifestazione utile di volontà e con il rispetto delle condizioni normative.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo e controverso e non è configurabile quando il ricorrente censuri la valutazione giuridica della causa o invochi precedenti giurisprudenziali non esaminati dal giudice di merito.
- Le opzioni fiscali espressamente disciplinate dalla legge non sono assimilabili, ai fini della revocabilità, a una generica dichiarazione di volontà negoziale sottratta a vincoli di irretrattabilità una volta perfezionata secondo la disciplina speciale.
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