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Ordinanza

Ordinanza n. 14114/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202512062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza e sentenza del TAR della quale è stata chiesta la correzione di errore materiale per la mancata indicazione della posizione di uno dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrenti in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, i ricorrenti hanno presentato un'istanza di correzione di errore materiale riferita alla precedente sentenza del TAR, lamentando la mancata rimozione della posizione di uno dei ricorrenti, Elio Polverini, che aveva rinunciato al ricorso. Il Commissario ad acta ha inoltre chiesto l'autorizzazione a delegare le proprie funzioni.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale, ordinando di inserire nella motivazione della precedente sentenza l'attestazione della rinuncia al ricorso da parte di Elio Polverini e, nel dispositivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio nei suoi confronti. Ha inoltre autorizzato, in via sperimentale, il Commissario ad acta alla delega delle funzioni, ritenendo tuttavia che la richiesta fosse inizialmente generica e inconferente perché non indicava le ragioni concrete dell'impossibilità di operare direttamente. Il giudice ha precisato che il Commissario ad acta, quale longa manus del giudice, può sostituirsi ad altri organi dell'amministrazione, inclusi uffici regionali e provinciali, istituzioni scolastiche e Ragioneria Territoriale dello Stato, ordinando loro di operare in un determinato senso, e che la delega è autorizzata ferma la totale responsabilità civile, contabile e amministrativa del Commissario nominato. Sono state disposte le annotazioni di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod.proc.amm.

    La disposizione è richiamata quale base per le annotazioni conseguenti alla correzione dell'errore materiale nella precedente sentenza.

  • art. 1 c.p.a.

    considerando altresì che la frammentazione delle competenze amministrative può determinare l’ineffettività e la non tempestività della tutela ai sensi dell’art. 1 c.p.a.

    Il richiamo è utilizzato per valorizzare l'esigenza di assicurare effettività e tempestività della tutela giurisdizionale nell'esecuzione affidata al Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il Commissario ad acta, quale longa manus del giudice, non è vincolato alle competenze funzionali proprie della posizione amministrativa eventualmente rivestita e può sostituirsi anche ad altri organi e uffici dell'amministrazione, impartendo loro ordini operativi necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La richiesta del Commissario ad acta di delegare le proprie funzioni deve essere specificamente motivata, indicando le ragioni concrete che impediscono l'esercizio diretto dell'incarico; una richiesta generica non è sufficiente.
  • L'autorizzazione giudiziale alla delega delle funzioni del Commissario ad acta può essere concessa anche in via sperimentale, ma resta ferma la totale responsabilità civile, contabile e amministrativa del Commissario nominato.
  • La correzione di un errore materiale può essere disposta quando la precedente pronuncia non abbia dato atto della rinuncia al ricorso di una parte, inserendo nella motivazione la rinuncia e nel dispositivo la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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