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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-54/25

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 gennaio 2026. — Maschio Gaspardo SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegni e modelli dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello dell’Unione europea registrato che rappresenta un dissodatore agricolo – Causa di nullità – Inosservanza dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002, nella versione precedente al regolamento (UE) 2024/2822 – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Assenza di un’impressione generale diversa. — Causa T-54/25

Giurisprudenza europea62025TJ0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Maschio Gaspardo contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del disegno o modello UE relativo a un dissodatore agricolo. La Corte ritiene corretta la valutazione secondo cui il modello contestato, confrontato con il modello anteriore D5, non produce un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Sono inoltre dichiarate irricevibili alcune immagini prodotte per la prima volta in giudizio e la ricorrente è condannata alle spese nei confronti dell’interveniente.

Nullità di un disegno o modello UE registrato raffigurante un dissodatore agricolo per assenza di carattere individuale rispetto a un modello anteriore divulgato.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 nel ritenere che il disegno o modello registrato per un dissodatore agricolo fosse privo di carattere individuale, alla luce del modello anteriore D5; in particolare: definizione dell’utilizzatore informato, ampiezza del margine di libertà dell’autore e valutazione delle somiglianze/differenze ai fini dell’impressione generale.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un disegno o modello dell’Unione europea è nullo per assenza di carattere individuale quando, rispetto a un disegno o modello anteriore validamente divulgato, l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato non differisce in modo significativo; nel settore dei dissodatori agricoli, l’utilizzatore informato è un professionista interessato ma non un esperto tecnico, il margine di libertà dell’autore resta sufficientemente ampio nelle scelte di forma e disposizione degli elementi strutturali, e differenze minime o non percepibili non bastano a escludere l’effetto di déjà vu.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (UE) 2024/2822

Nullità di un disegno o modello UE registrato raffigurante un dissodatore agricolo per assenza di carattere individuale rispetto a un modello anteriore divulgato.

Il Tribunale, con sentenza del 28 gennaio 2026 nella causa T-54/25, decide in un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un disegno o modello dell’Unione europea. La controversia riguarda un dissodatore agricolo e l’applicazione dei criteri di cui al regolamento n. 6/2002 nella versione anteriore al regolamento (UE) 2024/2822.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Madara Agro Ltd ha chiesto la dichiarazione di nullità del disegno o modello registrato da Maschio Gaspardo il 10 novembre 2011, invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, per mancanza di novità e di carattere individuale. La domanda si fondava, in particolare, sul modello anteriore D5. Dopo una prima decisione di rigetto della divisione di annullamento, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato tale decisione e ha rinviato il procedimento per tener conto della divulgazione del modello D5 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. La divisione di annullamento ha quindi accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso ha respinto il successivo ricorso della titolare del disegno o modello, ritenendo che il disegno contestato fosse privo di carattere individuale.

Ricevibilità di prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

In via preliminare, il Tribunale accoglie l’eccezione dell’EUIPO e dichiara irricevibili quattro immagini di dissodatori agricole prodotte per la prima volta nel ricorso. Richiamando l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, ribadisce che il controllo del Tribunale è limitato alla legittimità della decisione della commissione di ricorso sulla base degli elementi di cui essa disponeva al momento dell’adozione della decisione; non è quindi consentito introdurre nuove prove in questa fase.

Quadro normativo e criteri di valutazione del carattere individuale

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), un disegno o modello registrato possiede carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente. L’articolo 6, paragrafo 2, impone di considerare il margine di libertà dell’autore, mentre il considerando 14 richiama la necessità di tenere conto della natura del prodotto e del relativo comparto industriale.

Il giudice del merito riepiloga inoltre l’esame in quattro fasi elaborato dalla giurisprudenza:

  • individuazione del settore dei prodotti;
  • definizione dell’utilizzatore informato e del suo livello di attenzione;
  • valutazione del margine di libertà dell’autore;
  • confronto complessivo delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto.

Utilizzatore informato

La ricorrente non contesta la definizione dell’utilizzatore informato adottata dalla commissione di ricorso, ma sostiene che il suo livello di attenzione sarebbe stato sottovalutato, trattandosi di macchinari professionali complessi e costosi. Il Tribunale respinge l’argomento: l’utilizzatore informato non è il consumatore medio, ma neppure un esperto o uno specialista capace di cogliere differenze minime nei dettagli tecnici. Anche se il prodotto comporta un investimento significativo e l’utente è diligente, ciò non lo trasforma in un tecnico dotato di conoscenze approfondite.

Il Tribunale respinge anche l’idea che le componenti dei dissodatori siano standardizzate in modo tale da rendere percepibili tutte le variazioni: la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una tale standardizzazione, e i pochi modelli invocati non bastano a provarla.

Margine di libertà dell’autore

Quanto al margine di libertà, il Tribunale conferma che esso è solo parzialmente limitato da vincoli funzionali, di sicurezza ed efficacia operativa, ma resta piuttosto elevato per la forma, le dimensioni e la disposizione degli elementi strutturali del dissodatore. La ricorrente non ha provato l’esistenza di vincoli normativi o tecnici specifici che impongano una forma determinata alle componenti principali, né ha dimostrato che i vincoli funzionali incidano in modo significativo sull’aspetto complessivo del prodotto.

Il Tribunale osserva inoltre che la stessa ricorrente ha riconosciuto una certa libertà progettuale nella configurazione di colonne e travi. Ne deriva che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel ritenere abbastanza ampio il margine di libertà dell’autore.

Confronto delle impressioni generali

Il Tribunale esamina poi le critiche della ricorrente al confronto visivo tra il modello D5 e il disegno contestato. Ricorda che il confronto deve essere sintetico, riguardare i modelli quali registrati e prendere in considerazione solo gli elementi protetti, non quelli esclusivamente tecnici.

Il modello D5, pur rappresentato con una sola vista bidimensionale, consente di identificare chiaramente le caratteristiche rilevanti. Il Tribunale ritiene quindi possibile il confronto con il disegno contestato. Nel merito, concorda con la commissione di ricorso che i due modelli condividono caratteristiche visivamente dominanti: curvatura semicircolare delle colonne, due file di travi a livelli diversi, telaio con proporzioni simili, denti disposti in modo quasi identico.

Le differenze invocate dalla ricorrente - inclusa la presunta linea sinusoidale continua, l’alternanza di colonne di forma diversa e alcuni raccordi anteriori e posteriori - sono ritenute insufficienti. Alcune di esse risultano percepibili solo da una specifica vista e appaiono minime nella valutazione complessiva; altre sono state già prese in considerazione dalla commissione di ricorso ma considerate non idonee a mutare l’impressione generale.

Il Tribunale respinge anche la censura di contraddizione interna nella decisione impugnata: è coerente ritenere che esistano differenze non insignificanti ma comunque insufficienti a produrre una diversa impressione generale, specie in presenza di un margine di libertà dell’autore relativamente elevato.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conseguentemente, la nullità del disegno o modello contestato resta confermata. Sul piano delle spese, la ricorrente è condannata a sopportare le spese dell’interveniente; l’EUIPO, avendo chiesto la condanna solo in caso di udienza orale e non essendovi stata udienza, sopporta le proprie spese. La domanda dell’interveniente relativa alle spese del procedimento amministrativo non incide sulla statuizione del Tribunale, poiché resta regolata dal dispositivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell'unione europeaproprietà intellettualenullità di disegni e modelliutilizzatore informatocarattere individuale

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