Tribunale, Sentenza T-177/25
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata, riunita con cinque giudici) del 28 gennaio 2026. — C. sp. z o.o. sp.k. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Procedure d’importazione e d’esportazione – Contingenti tariffari – Esaurimento del contingente il primo giorno della sua apertura – Mancata integrazione del numero del contingente nel codice TARIC – Successiva modifica di una dichiarazione in dogana al fine di beneficiare dell’inserimento nel contingente – Nozione di “modifica che consente al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione” – Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. — Causa T-177/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, adito in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema amministrativa polacca, ha chiarito i limiti della modifica della dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci. Ha escluso che l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione permetta di aggiungere successivamente il numero di un contingente tariffario per ottenere un dazio zero al posto dell’aliquota ordinaria. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare le questioni sull’effetto retroattivo della modifica e sul rimborso o sgravio del dazio.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione: se consenta di modificare una dichiarazione doganale già accettata per aggiungervi il numero di un contingente tariffario e ottenere retroattivamente un dazio zero invece del dazio erga omnes.
La questione giuridica
Se l’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 consenta, dopo l’accettazione e lo svincolo delle merci, di modificare una dichiarazione in dogana aggiungendo il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire l’aliquota erga omnes inizialmente richiesta con un’aliquota preferenziale; e, in via subordinata, se tale modifica produca effetti sulla data di accesso al contingente e possa incidere sul rimborso o sgravio del dazio ai sensi dell’articolo 120 del medesimo regolamento.
Principio di diritto
L’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione non consente a un operatore, dopo l’accettazione della dichiarazione in dogana e lo svincolo delle merci, di aggiungere il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire all’aliquota erga omnes inizialmente richiesta un’aliquota preferenziale: la facoltà di modifica è eccezionale e va interpretata restrittivamente, ed è riservata alle modifiche necessarie ad adempiere gli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale, non alla scelta successiva di un regime tariffario più vantaggioso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 162 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 173, paragrafi 1-3, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Articolo 50, paragrafi 1-2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Regolamento (UE) 2017/1566
- Allegato I del regolamento (UE) 2017/1566
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Modifica della dichiarazione doganale per ottenere un contingente tariffario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di unione doganale e contingenti tariffari. Il problema nasce dal tentativo di un importatore di miele dall’Ucraina di aggiungere, dopo l’accettazione della dichiarazione e lo svincolo delle merci, il numero di un contingente tariffario per sostituire il dazio erga omnes con un dazio zero.
Fatti e procedimento principale
La controversia oppone C. sp. z o.o. sp.k. al direttore dell’amministrazione tributaria di Gdańsk. Il contingente tariffario n. 09.6750, istituito dal regolamento (UE) 2017/1566 per il miele naturale originario dell’Ucraina, era entrato in vigore il 1º ottobre 2017 ma quel giorno il relativo numero non era ancora stato inserito nei sistemi TARIC e ISZTAR.
La società aveva tentato il 1º ottobre 2017 di presentare una dichiarazione doganale con richiesta di beneficio del contingente, ma il tentativo era fallito. Il 2 ottobre 2017, una volta integrato il numero del contingente nei sistemi informatici, la società aveva presentato una nuova dichiarazione chiedendo l’aliquota zero. L’autorità doganale ha però rilevato che il contingente era già esaurito il primo giorno e ha applicato il dazio ordinario del 17,3%.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- l’articolo 2 TUE osti a che chi presenta prima una dichiarazione incompleta e la modifica dopo abbia priorità rispetto a chi presenta da subito la dichiarazione corretta;
- l’articolo 173, paragrafo 3, consenta di aggiungere il numero di un contingente tariffario a una dichiarazione già accettata per ottenere l’aliquota preferenziale;
- in tal caso, la data rilevante ai fini dell’accesso al contingente coincida con la dichiarazione iniziale o con la decisione finale di autorizzazione della modifica, alla luce dell’articolo 22, paragrafo 3;
- l’articolo 120, paragrafo 1, consenta il rimborso o lo sgravio del dazio in circostanze del genere.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama soprattutto:
- l’articolo 15 del codice doganale dell’Unione, che impone al dichiarante accuratezza e completezza delle informazioni;
- l’articolo 173, paragrafo 3, del medesimo codice, sulla modifica della dichiarazione dopo lo svincolo;
- gli articoli 49, 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano la gestione cronologica dei contingenti tariffari;
- il regolamento (UE) 2017/1566, che prevede contingenti a dazio zero per taluni prodotti agricoli ucraini.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva anzitutto che la prima questione, pur evocando i principi dell’articolo 2 TUE, mira in realtà a delimitare l’ambito dell’articolo 173, paragrafo 3, e non pone una questione autonoma di interpretazione dei Trattati.
Sul merito, la Corte sottolinea che la dichiarazione doganale si inserisce in un sistema dichiarativo nel quale il dichiarante deve fornire informazioni accurate e complete; da ciò discende il principio di irrevocabilità della dichiarazione dopo l’accettazione, con eccezioni di stretta interpretazione. La facoltà di modifica di cui all’articolo 173, paragrafo 3, è eccezionale e deve essere letta restrittivamente.
La Corte considera che l’aggiunta successiva del numero di contingente non serve a correggere un errore o a far coincidere la procedura con la realtà doganale, ma a ottenere ex post un vantaggio tariffario non richiesto inizialmente. Inoltre, la disciplina dei contingenti tariffari richiede che la domanda sia presentata contestualmente alla dichiarazione iniziale, perché l’assegnazione avviene secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione; consentire l’aggiunta successiva altererebbe tale meccanismo e la corretta gestione del contingente.
Decisione
Il Tribunale dichiara che l’articolo 173, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 non consente a un operatore di aggiungere, in una dichiarazione doganale già presentata, il numero di un contingente tariffario specifico per sostituire l’aliquota erga omnes inizialmente richiesta con un’aliquota preferenziale. Poiché questa risposta esclude la soluzione prospettata dal giudice del rinvio, non occorre esaminare le questioni terza e quarta su effetto retroattivo e rimborso/sgravio del dazio.
Principio affermato
La modifica post-svincolo della dichiarazione doganale ex articolo 173, paragrafo 3, è ammessa solo per consentire il corretto adempimento degli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale, non per introdurre successivamente una domanda di contingentamento tariffario e ottenere un beneficio tariffario non richiesto al momento della dichiarazione originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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