Tribunale, Sentenza T-653/24
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 28 gennaio 2026. — Accorinvest e Société générale contro Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa – Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE – Nozione di “altra imposta indiretta” – Contributo tariffario per i servizi di trasporto e distribuzione di elettricità – Ripercussione dell’imposta sul consumatore – Nesso diretto e indissolubile tra l’imposta e il consumo di elettricità. — Causa T-653/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, investito in via pregiudiziale dal Conseil d’État francese, ha escluso che il contributo tariffario francese sui servizi di trasporto e distribuzione dell’elettricità rientri automaticamente tra le "altre imposte indirette" armonizzate dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La mera ripercussione sul consumatore finale non basta: serve un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità, che nel caso di specie è mancato. Il prelievo era infatti collegato ai contratti di accesso alla rete e a componenti tariffarie fisse, non al volume di energia effettivamente consumata.
Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE: se il contributo tariffario francese sui servizi di trasporto e distribuzione dell’elettricità costituisca un’"altra imposta indiretta" gravante sul consumo di elettricità.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che: 1) la sola esistenza di un meccanismo legale di ripercussione dell’imposta sul consumatore finale di elettricità basta a creare un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità; 2) un prelievo calcolato sulla quota fissa delle tariffe di rete e dovuto in ragione dei contratti di accesso alla rete, ma non legato al quantitativo effettivamente consumato, rientra nella nozione di "altra imposta indiretta".
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che la sola ripercussione legale dell’imposta sul consumatore finale di elettricità non è sufficiente, da sola, a dimostrare un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità; occorre invece una valutazione complessiva di fatto e di diritto, in particolare sul fatto generatore e sulle modalità di calcolo del prelievo. Di conseguenza, un contributo dovuto per effetto dei contratti di accesso alla rete elettrica e calcolato indipendentemente dal quantitativo effettivamente consumato non costituisce un’"altra imposta indiretta" ai sensi di tale disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 252 TFUE
- Direttiva 2008/118/CE
- Direttiva (UE) 2020/262
- Direttiva 2003/96/CE
Contributo tariffario francese e nozione di "altra imposta indiretta" sulla elettricità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese sulla compatibilità, con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, del contributo tariffario per i servizi di trasporto e distribuzione dell’elettricità previsto dalla normativa francese. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se tale prelievo, sopportato da Accorinvest e Société générale, potesse essere qualificato come "altra imposta indiretta" gravante sul consumo di elettricità.
Fatti e procedimento principale
Accorinvest e Société générale, in qualità di consumatori finali di elettricità, hanno chiesto al giudice nazionale il risarcimento dell’importo corrispondente al contributo tariffario di dispacciamento versato per più annualità. Le società sostenevano che il contributo avesse natura di imposta indiretta sui prodotti soggetti ad accisa e che non rispettasse le condizioni poste dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. Dopo una prima fase davanti al tribunal administratif de Paris e alla cour administrative d’appel de Paris, la controversia è giunta al Conseil d’État, che ha rimesso due questioni pregiudiziali.
Normativa dell’Unione rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 1 della direttiva 2008/118/CE, in particolare:
- il paragrafo 1, che include tra i prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici e l’elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
- il paragrafo 2, che consente agli Stati membri di applicare ai prodotti soggetti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché conformi alle regole fiscali UE applicabili;
- il paragrafo 3, lettera b), sulle imposte relative a prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari. La direttiva 2008/118/CE è stata poi abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262, ma resta applicabile ratione temporis ai fatti di causa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:
- la sola esistenza di un meccanismo legale di ripercussione dell’imposta sul consumatore finale basti a integrare il nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità;
- un prelievo determinato sulla base della quota fissa delle tariffe di rete, e dovuto in funzione dei contratti di accesso alla rete stipulati dai consumatori o dai loro fornitori, rientri nella nozione di "altra imposta indiretta" anche se non dipende dal quantitativo di elettricità effettivamente consumato.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE costituisce una deroga al principio di armonizzazione delle accise e deve quindi essere interpretato restrittivamente. La giurisprudenza richiede, per qualificare un prelievo come "altra imposta indiretta" sull’elettricità, un nesso diretto e indissolubile tra il prelievo e il consumo del prodotto.
Il Tribunale richiama, in particolare, le sentenze:
- Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14),
- Promociones Oliva Park (C‑220/19),
- IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15),
- Elecdey Carcelen e a. (C‑215/16 e a.). Da tali precedenti ricava che la ripercussione integrale sul consumatore non è, di per sé, sufficiente: è solo uno degli elementi da considerare insieme al fatto generatore, alle modalità di calcolo e al collegamento effettivo con il consumo.
Quanto alla prima questione, il Tribunale osserva che il meccanismo di ripercussione legale non basta a trasformare automaticamente il prelievo in imposta indiretta sul consumo di elettricità, se il tributo è calcolato indipendentemente dal quantitativo effettivamente consumato.
Quanto alla seconda questione, il Tribunale evidenzia che il contributo tariffario francese:
- nasce dalla stipulazione di contratti di accesso alla rete elettrica, dunque a monte del consumo;
- si calcola sulla base di componenti tariffarie fisse, non della quantità di energia effettivamente consumata;
- resta dovuto anche in assenza di consumo in un determinato periodo. Tali elementi escludono il necessario nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale risponde che:
- la sola esistenza di un meccanismo legale di ripercussione sul consumatore finale non implica, di per sé, che l’imposta sia un’"altra imposta indiretta" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE;
- un’imposta dovuta in ragione dei contratti di accesso alla rete di fornitura di elettricità, il cui calcolo non dipende dal quantitativo effettivamente consumato, non rientra nella nozione di "altra imposta indiretta".
Osservazioni processuali
Il Tribunale respinge anche la richiesta di riapertura della fase orale formulata dalle società ricorrenti, ricordando che il mero dissenso rispetto alle conclusioni dell’avvocata generale non costituisce motivo sufficiente e che, nel caso concreto, non erano emersi fatti nuovi né argomenti decisivi non discussi tra le parti.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, non è sufficiente che un prelievo sull’elettricità sia ripercosso per legge sul consumatore finale: occorre che esso presenti, secondo una valutazione complessiva, un nesso diretto e indissolubile con il consumo di elettricità. Se il prelievo è collegato ai contratti di accesso alla rete e determinato in base a componenti fisse indipendenti dal consumo effettivo, esso non costituisce un’"altra imposta indiretta" armonizzata dalla direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 gen 2026Tribunale, Sentenza T-1052/23
- Sentenza · 28 gen 2026Tribunale, Sentenza T-365/24
- Sentenza · 28 gen 2026Tribunale, Sentenza T-54/25
- Sentenza · 28 gen 2026Tribunale, Sentenza T-131/25
- Sentenza · 28 gen 2026Tribunale, Sentenza T-177/25
- Sentenza · 28 gen 2026Tribunale, Sentenza T-203/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →