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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-131/25

Judgment of the General Court (First Chamber) of 28 January 2026. — ABB Asea Brown Boveri Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for the EU word mark EcoGuard – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-131/25

Giurisprudenza europea62025TJ0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di ABB contro il rigetto della domanda di marchio UE "EcoGuard". Ritiene che il segno sia descrittivo dei prodotti interessati perché comunica, in modo immediato, l’idea di beni ecologici e protettivi. Esclude anche che il ricorrente possa fondarsi su decisioni precedenti dell’EUIPO per ottenere un esito diverso in violazione della legalità.

Registrabilità del segno verbale "EcoGuard" come marchio UE: conferma del rifiuto per carattere descrittivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "EcoGuard", richiesto per vari prodotti delle classi 6, 9 e 17, sia descrittivo delle caratteristiche dei prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; se, in via conseguenziale, difetti anche di capacità distintiva ai sensi della lettera b); e se il diniego possa essere contestato invocando precedenti decisioni dell’EUIPO e i principi di parità di trattamento e buona amministrazione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un segno verbale è irrregistrabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 quando, per il pubblico pertinente, le sue componenti evocano immediatamente e senza sforzo interpretativo una caratteristica dei prodotti, anche se la combinazione è un neologismo; basta che uno dei possibili significati descriva una caratteristica dei prodotti. Nel caso di specie, "EcoGuard" è percepito come indicazione di prodotti ecologici e protettivi contro danni o rischi, sicché il rifiuto è legittimo; per tale sola ragione non occorre esaminare autonomamente la mancanza di carattere distintivo ex lettera b), e i precedenti amministrativi invocati non possono imporre una registrazione in contrasto con la legalità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Registrabilità del marchio verbale "EcoGuard"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da ABB Asea Brown Boveri Ltd contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio verbale dell’Unione europea "EcoGuard". La controversia attiene al motivo assoluto di rifiuto per carattere descrittivo, nonché ai profili di distintività e di coerenza della prassi amministrativa dell’EUIPO.

Fatti e iter amministrativo

La domanda di registrazione, presentata il 17 luglio 2023, riguardava un segno verbale per prodotti delle classi 6, 9 e 17, in particolare componenti per installazioni elettriche, cavi, tubi, raccordi, morsetti, guarnizioni e accessori di protezione. L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. La commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto, ritenendo che il pubblico di riferimento, anglofono, avrebbe percepito il segno come indicazione di prodotti ecologici e protettivi.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama innanzitutto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare, tra l’altro, caratteristiche dei prodotti. Ricorda inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, che rende applicabile il divieto anche se il motivo ostativo sussiste in una sola parte dell’Unione. Sul piano processuale, la causa è decisa senza fase orale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Primo motivo: carattere descrittivo del segno

Il ricorrente contestava la valutazione della commissione di ricorso sia quanto al significato dei singoli elementi "eco" e "guard", sia quanto al significato complessivo del segno. Il Tribunale respinge tali censure ricordando che un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico pertinente di percepire immediatamente, senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica.

Significato di "eco"

La commissione di ricorso aveva aderito alla definizione lessicale di "eco" come elemento riferito all’ecologia/ambiente, richiamando anche la giurisprudenza secondo cui il termine è spesso usato nel marketing per alludere all’origine ecologica del prodotto o al suo basso impatto ambientale. Il Tribunale osserva che il ricorrente non aveva formulato argomenti idonei a contestare tale valutazione e che il rinvio generico agli atti presentati nel procedimento amministrativo era inammissibile.

Significato di "guard"

Quanto a "guard", il Tribunale rileva che la commissione di ricorso l’aveva inteso come termine evocativo di protezione o dell’atto di proteggere. Tale lettura è coerente con la giurisprudenza richiamata, secondo cui il termine può designare qualcosa che protegge oppure l’azione del proteggere. Inoltre, anche ammesso che il termine abbia più significati, è sufficiente che almeno uno di essi sia descrittivo delle caratteristiche dei prodotti per rendere il segno non registrabile.

Valutazione del segno nel suo complesso

Il Tribunale sottolinea che "EcoGuard" non presenta una combinazione insolita o sufficientemente distante dalla semplice somma dei suoi elementi. Per il pubblico pertinente, il segno comunica immediatamente che i prodotti sono "eco"-compatibili e al tempo stesso idonei a offrire protezione contro danni o rischi. La struttura lessicale e grammaticale del segno non produce un’impressione complessiva nuova e autonoma, tale da neutralizzare il significato descrittivo dei singoli elementi.

Nesso tra segno e prodotti

Per i prodotti delle classi 6, 9 e 17, considerati componenti e materiali per installazioni elettriche, tubazioni e sistemi di protezione di cavi e condotti, il segno trasmette direttamente informazioni su caratteristiche percepibili come ecologiche e protettive. Il Tribunale ritiene quindi corretta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il collegamento tra segno e prodotti è sufficientemente diretto e specifico, senza bisogno di ulteriori passaggi interpretativi.

Irrilevanza dell’uso sul mercato e delle registrazioni estere

Il ricorrente faceva leva sull’impiego del segno in mercati anglofoni, inclusi gli Stati Uniti, per sostenere che esso non fosse percepito come descrittivo. Il Tribunale esclude la rilevanza di tale argomento: il sistema del marchio UE è autonomo e la valutazione della registrabilità deve essere effettuata esclusivamente alla luce del regolamento (UE) 2017/1001. Né l’uso commerciale del segno né eventuali registrazioni nazionali o extra-UE vincolano EUIPO o il giudice dell’Unione.

Secondo motivo: difetto di distintività

Il Tribunale non esamina nel merito il motivo fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), perché la sussistenza del motivo ostativo di cui alla lettera c) è sufficiente, da sola, a impedire la registrazione. In presenza di un valido diniego per carattere descrittivo, non è necessario accertare autonomamente l’ulteriore mancanza di carattere distintivo.

Terzo motivo: parità di trattamento e buona amministrazione

ABB invocava precedenti decisioni dell’EUIPO che avrebbero ammesso segni identici o analoghi per prodotti identici o simili, deducendone una violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione. Il Tribunale ricorda che EUIPO esercita competenze vincolate e non discrezionali: ogni domanda va esaminata in modo pieno e rigoroso sul caso concreto, e un operatore non può pretendere la ripetizione di un eventuale errore favorevole commesso in favore di terzi.

In particolare:

  • una registrazione internazionale per il segno era stata cancellata dal registro;
  • un’altra riguardava un marchio figurativo, quindi diverso dal segno verbale richiesto;
  • un’ulteriore procedura era ancora pendente e non poteva fondare una prassi consolidata.

Ne consegue che i precedenti invocati non erano idonei a infirmare la valutazione di non registrabilità del segno nel caso concreto.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma il diniego di registrazione del marchio "EcoGuard". Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non si è tenuta.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • un segno è descrittivo se il pubblico pertinente vi riconosce immediatamente una caratteristica dei prodotti;
  • un neologismo formato da elementi descrittivi resta descrittivo se la combinazione non produce un’impressione complessiva sufficientemente diversa;
  • è sufficiente che uno dei possibili significati del segno sia descrittivo;
  • l’uso commerciale del segno e la prassi precedente dell’EUIPO non possono prevalere sul rispetto della legalità sostanziale del regolamento sui marchi UE.

Come è indicizzato

Materiemarchio uesegni descrittiviproprietà intellettualeprincipio di uguaglianza e buona amministrazione

Testo integrale

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