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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-365/24

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 28 January 2026. — LU v European Investment Bank. — Civil service – EIB staff – Psychological harassment – Administrative inquiry – Request for assistance – Rejection of the request – Decision to initiate disciplinary proceedings – Action for annulment – Act not open to challenge – Preparatory act – Admissibility – Obligation to state reasons – Error of assessment – Liability. — Case T-365/24

Giurisprudenza europea62024TJ0365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un membro del personale della BEI che contestava il rigetto del proprio reclamo per molestie psicologiche e la successiva ripresa del procedimento disciplinare a suo carico. Ha dichiarato inammissibili la domanda dichiarativa e l’impugnazione dell’atto di avvio del procedimento disciplinare, qualificato come preparatorio. Nel merito, ha ritenuto infondati i motivi relativi a motivazione, imparzialità, violazioni procedurali ed errore di valutazione sulla nozione di molestia psicologica. Sono stati infine respinti anche i capi risarcitori e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Impugnazione di una decisione della BEI che respinge un reclamo per molestie psicologiche e qualifica il reclamo come abusivo, con conseguente rilancio di un procedimento disciplinare: inammissibilità di alcuni capi di domanda e rigetto nel merito.

La questione giuridica

Nel quadro di un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale della BEI, il Tribunale era chiamato a stabilire: i) se fosse ammissibile chiedere una pronuncia dichiarativa sulla legittimità dell’uso della procedura Dignity at Work; ii) se fosse impugnabile la decisione di avvio di un procedimento disciplinare, quale atto preparatorio; iii) se la decisione finale di rigetto del reclamo per molestie psicologiche fosse viziata da difetto di motivazione, mancata verifica dell’ammissibilità, irregolarità istruttorie, conflitto di interessi, errore di valutazione; iv) se fosse legittima la qualificazione del reclamo come malizioso e abusivo e il conseguente reintegro del procedimento disciplinare; v) se fossero dovuti i danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, nel contenzioso del personale ex articolo 270 TFUE, non sono proponibili domande meramente dichiarative; la decisione di avvio o di ripresa di un procedimento disciplinare è un atto preparatorio, non lesivo e quindi non impugnabile autonomamente; la decisione finale della BEI che, dopo una nuova istruttoria, respinge il reclamo per molestie psicologiche è legittima se il procedimento ha consentito all’interessato di far valere utilmente le proprie osservazioni e se l’amministrazione ha esaminato in modo coerente e contestuale i fatti allegati. Inoltre, la qualificazione del reclamo come malizioso e abusivo, pur eventualmente contestabile in astratto, non incide sulla legittimità del rigetto del reclamo quando la decisione è autonomamente fondata sull’assenza di molestie; di conseguenza, in mancanza di illegittimità dell’atto principale, sono respinte anche le pretese risarcitorie.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Dignity at Work Policy della BEI
  • Staff Code of Conduct della BEI, articolo 3.6.1

Reiezione di un reclamo per molestie psicologiche dinanzi alla BEI e ripresa del procedimento disciplinare

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da un membro del personale della BEI ai sensi dell’articolo 270 TFUE contro la decisione presidenziale che ha respinto il suo reclamo di harassement e lo ha qualificato come abusivo, con contestuale intenzione di riattivare un procedimento disciplinare sospeso. Il Tribunale affronta anche la questione dell’impugnabilità della decisione di avvio del procedimento disciplinare e la domanda di risarcimento danni.

Fatti e iter procedurale

Il ricorrente aveva già presentato una prima denuncia nel 2017 nell’ambito della Dignity at Work Policy. Dopo una nuova denuncia del 2018, la BEI aveva aperto un’indagine amministrativa e, con una prima decisione del 2020, aveva concluso per l’assenza di molestie, qualificando il reclamo come abusivo e raccomandando misure disciplinari. Tale decisione era stata annullata nel 2022 per violazione del diritto di essere sentito.

Successivamente, un secondo Investigation Panel è stato incaricato di riesaminare il reclamo e ha adottato un nuovo rapporto finale nel marzo 2023, escludendo molestie psicologiche. Dopo osservazioni del ricorrente, il Presidente della BEI ha adottato nel dicembre 2023 una nuova decisione, poi ritirata e sostituita dalla decisione del 19 aprile 2024 oggetto del presente giudizio. Quest’ultima ha confermato che nessuno dei tre dipendenti menzionati aveva commesso molestie e che il reclamo era malizioso e abusivo, comunicando altresì l’intenzione di riprendere il procedimento disciplinare.

Domande del ricorrente

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione del 19 aprile 2024;
  • una declaratoria sulla legittimità del ricorso alla procedura Dignity at Work;
  • l’annullamento della decisione dell’8 gennaio 2021 di avvio del procedimento disciplinare;
  • il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale;
  • il rimborso delle spese legali.

Inammissibilità della domanda dichiarativa

Il Tribunale ricorda che, nel contenzioso del personale ex articolo 270 TFUE, non ha competenza a rendere pronunce meramente dichiarative o a impartire ordini all’amministrazione. Per questo motivo, la domanda diretta a far dichiarare che l’uso della procedura Dignity at Work era legittimo e non abusivo è stata respinta per difetto di competenza.

Inammissibilità dell’impugnazione della decisione di avvio del procedimento disciplinare

La decisione dell’8 gennaio 2021 è stata qualificata come atto preparatorio, inserito in una procedura a più fasi che si conclude con un atto finale eventualmente lesivo. In base alla giurisprudenza consolidata, simili atti non producono di per sé effetti vincolanti idonei a incidere immediatamente sulla posizione del dipendente e non sono autonomamente impugnabili. L’eventuale illegittimità potrà essere fatta valere solo in via incidentale contro la decisione disciplinare finale.

Esame della decisione contestata: motivazione e ammissibilità del reclamo

Il primo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha osservato che la decisione finale adottata ai sensi dell’articolo 33 della Dignity at Work Policy presuppone che il reclamo sia stato ritenuto ammissibile. Ne consegue che non era necessario adottare una decisione separata di ammissibilità ai sensi dell’articolo 22 della stessa policy. L’argomento del ricorrente, secondo cui la BEI non avrebbe esaminato l’ammissibilità del reclamo, è stato quindi ritenuto infondato.

Regolarità dell’istruttoria e rispetto delle garanzie procedurali

Il secondo motivo, articolato in quattro parti, è stato respinto in parte per inammissibilità e in parte nel merito.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le censure formulate in modo generico e sostenute solo mediante rinvio agli allegati, in violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Quanto alla pretesa violazione derivante dalla riapertura dell’istruttoria dopo l’annullamento della decisione del 2020, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione deve adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza di annullamento e può riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificata l’illegittimità. Poiché il difetto accertato nel 2022 riguardava l’assenza di un contraddittorio effettivo sulle dichiarazioni raccolte, la BEI poteva validamente riprendere l’indagine, raccogliendo nuove osservazioni dell’interessato.

Analoga conclusione è stata raggiunta per la ripresa del procedimento disciplinare: si tratta di una fase preparatoria, non autonomamente lesiva. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della nuova istruttoria fosse coerente con la necessità di rispettare la decisione di annullamento e che, una volta conclusa la nuova indagine, la BEI potesse riprendere il procedimento.

Conflitto di interessi e imparzialità

Il Tribunale ha escluso l’esistenza di un vizio di imparzialità. Ha rilevato che il secondo Investigation Panel era stato composto secondo criteri predeterminati, da una lista approvata con i rappresentanti del personale, e che i funzionari della Direzione generale del personale avevano svolto solo compiti di assistenza e segreteria. Il ricorrente non ha dimostrato che tali soggetti avessero influito in modo decisivo sul contenuto del rapporto finale o della decisione presidenziale.

Quanto al funzionario che, secondo il ricorrente, avrebbe esercitato pressioni, il Tribunale ha osservato che non faceva parte del panel investigativo e non ha svolto attività istruttorie; il mero invio di comunicazioni amministrative o di una proposta transattiva non prova di per sé un conflitto di interessi o una mancanza di imparzialità.

Sostituzione della decisione del 21 dicembre 2023

Il Tribunale ha ritenuto legittimo il ritiro della decisione del 21 dicembre 2023 e la sua sostituzione con la decisione del 19 aprile 2024. Poiché la prima costituiva un atto lesivo, essa poteva essere ritirata, purché fossero rispettati la certezza del diritto e il legittimo affidamento. Nel caso concreto, la stessa iniziativa del ricorrente, che lamentava di non essere stato sentito, aveva indotto la BEI a sospendere gli effetti della decisione e a riaprire il contraddittorio. Non risultava quindi violato alcun principio di tutela dell’affidamento o di sicurezza giuridica.

Nozione di molestia psicologica e valutazione del merito

Il Tribunale ha applicato la definizione di molestia psicologica contenuta nel Code of Conduct della BEI, in combinato disposto con la Dignity at Work Policy: sono rilevanti comportamenti ostili o sconvenienti, ripetuti per un periodo sufficientemente lungo, idonei oggettivamente a ledere la dignità, l’autostima o la fiducia del destinatario. La valutazione deve essere contestuale, considerando il complesso dei fatti e del clima lavorativo, e non può essere astratta.

Dopo aver esaminato puntualmente le censure relative ai tre superiori coinvolti, il Tribunale ha escluso che i fatti allegati integrassero molestie:

  • per A, le critiche riguardavano l’assegnazione degli obiettivi, la gestione di alcuni progetti, la missione in Senegal, la redazione di una nota per il Malawi e la valutazione del 2017; il Tribunale ha ritenuto che tali episodi rientrassero nell’organizzazione del servizio o in normali rimostranze gerarchiche;
  • per B, sono stati ritenuti legittimi i richiami relativi all’appraisal 2017, alla riunione annullata del 16 maggio 2018 e alla successiva comunicazione del 31 maggio 2018, considerata ferma ma costruttiva;
  • per C, le censure sull’assegnazione degli obiettivi, la priorità data ad alcuni progetti, la missione in Malawi, i commenti sul report e la gestione della half-yearly review sono state qualificate come scelte organizzative o attività di supervisione non abusive.

Il Tribunale ha inoltre escluso la tesi di una condotta coordinata tra A, B e C, rilevando che i contatti tra superiori e sottoposti erano compatibili con il normale funzionamento di un’organizzazione complessa come la BEI.

Qualificazione del reclamo come abusivo e rilancio del disciplinare

La censura contro la qualificazione del reclamo come malizioso e abusivo non è stata accolta. Il Tribunale ha osservato che tale parte della decisione era autonoma rispetto al rigetto del reclamo nel merito. In ogni caso, gli argomenti del ricorrente erano in gran parte inammissibili o inefficaci, perché non incidevano sulla legittimità del capo principale che escludeva le molestie. Anche la doglianza sulla ripresa del disciplinare non poteva essere esaminata autonomamente, trattandosi di un atto preparatorio.

Domande risarcitorie e spese

Le richieste di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale sono state respinte in quanto strettamente connesse al rigetto della domanda di annullamento e fondate sulla stessa premessa, ossia l’esistenza di molestie psicologiche non dimostrate. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, che è risultato soccombente.

Esito

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso e condannato LU alle spese.

Come è indicizzato

Materiediritto del personale uemolestie psicologicheprocedimenti disciplinariammissibilità del ricorsoresponsabilità extracontrattuale

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