Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-203/25

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 28 January 2026. — Montepelayo, SLU v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark TELOTRÓN – Earlier EU and national marks TRON – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-203/25

Giurisprudenza europea62025TJ0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Montepelayo contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione del titolare dei marchi anteriori TRON contro il segno TELOTRÓN. La sentenza conferma l’esistenza di rischio di confusione per i prodotti e servizi contestati, valorizzando la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e la sovrapposizione tra i relativi prodotti e servizi. È inoltre escluso che la mera registrazione di altri marchi contenenti "tron" dimostri una coesistenza pacifica idonea a neutralizzare il rischio di confusione.

Marchio UE TELOTRÓN: esclusione della registrazione per rischio di confusione con i marchi anteriori TRON ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia correttamente accertato, in presenza di marchi anteriori TRON (un marchio UE e un marchio tedesco) e del segno richiesto TELOTRÓN, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico rilevante, tenendo conto della somiglianza dei prodotti e servizi, della scomposizione del segno richiesto in elementi percepibili dal pubblico e della pretesa coesistenza pacifica di altri marchi contenenti il termine "tron".

Principio di diritto

La registrazione del segno TELOTRÓN può essere rifiutata per rischio di confusione con i marchi anteriori TRON quando il pubblico rilevante percepisce il segno richiesto come composto dagli elementi "telo" e "tron", il termine comune "tron" conserva un ruolo distintivo autonomo e i prodotti/servizi confrontati sono identici o simili; la sola presenza di altri marchi registrati contenenti "tron" non basta a escludere il rischio di confusione se non è dimostrata una effettiva coesistenza sul mercato priva di confusione tra segni identici o sostanzialmente identici.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE TELOTRÓN: rischio di confusione con i marchi anteriori TRON

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea, resa nella causa T-203/25, riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Montepelayo, SLU avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva accolto l’opposizione fondata su un marchio UE anteriore e su un marchio tedesco anteriore denominati TRON. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in materia di rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo UE TELOTRÓN per prodotti e servizi delle classi 5, 9 e 44, comprendenti, tra l’altro, preparazioni farmaceutiche, software e servizi medici. Il titolare dei marchi anteriori TRON aveva proposto opposizione sulla base:

  • del marchio UE TRON, registrato per servizi delle classi 42 e 44;
  • del marchio tedesco TRON, registrato per software di classe 9 per applicazioni mediche e biotecnologiche.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione per assenza di rischio di confusione. Su impugnazione dell’opponente, la commissione di ricorso aveva annullato tale decisione e accolto l’opposizione, ritenendo che sussistesse rischio di confusione per i prodotti e servizi delle classi 5 e 44 sulla base del marchio UE anteriore, e per i prodotti di classe 9 sulla base del marchio tedesco anteriore.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 impedisce la registrazione del marchio richiesto quando, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Tale rischio include il rischio di associazione.

Viene inoltre richiamato il criterio della valutazione globale, che richiede di tener conto dell’impressione complessiva prodotta dai segni, del pubblico rilevante e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.

Pubblico rilevante

Per il marchio UE anteriore, la commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico di lingua inglese nell’Unione, comprensivo sia del pubblico generale sia degli specialisti nei settori medico e biotecnologico; per i prodotti e servizi delle classi 5 e 44 il livello di attenzione era elevato, mentre per la classe 9 era medio.

Per il marchio tedesco anteriore, il pubblico rilevante era composto da specialisti del settore sanitario interessati a software per diagnosi e terapia in Germania, con un livello di attenzione medio. Il Tribunale conferma tali valutazioni e osserva che, essendo il pubblico specializzato non trascurabile, era sufficiente esaminare la percezione di tale segmento senza estendere l’analisi anche al pubblico generale.

Confronto tra prodotti e servizi

Il Tribunale rileva che la ricorrente si era limitata a contestazioni generiche sulla relazione tra i prodotti e servizi, senza sviluppare argomenti specifici. Tale censura è quindi ritenuta insufficiente per rimettere in discussione le conclusioni della commissione di ricorso.

Nel merito, il Tribunale conferma che:

  • i prodotti di classe 5 del marchio richiesto sono simili, in misura media, ai servizi di ricerca e sviluppo e ai servizi medici/designati dal marchio UE anteriore;
  • i servizi di classe 44 del marchio richiesto sono identici ai servizi di classe 44 del marchio UE anteriore;
  • i prodotti di classe 9 del marchio richiesto sono identici ai prodotti di classe 9 del marchio tedesco anteriore.

Confronto tra i segni

Il punto centrale della pronuncia riguarda la percezione del segno TELOTRÓN. Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante tende a scomporre il segno in due elementi, "telo" e "tron", perché entrambi presentano un significato o un richiamo lessicale per il pubblico specializzato:

  • "tron" richiama in inglese un suffisso/elemento lessicale noto nell’ambito scientifico;
  • "telo" è percepito come prefisso presente nella terminologia biologica e scientifica.

La combinazione complessiva non ha un significato autonomo. Ne consegue che il segno richiesto non è percepito come un tutto indivisibile, e che il comune elemento "tron" conserva un carattere distintivo medio. Poiché i marchi anteriori consistono nel solo elemento TRON, i segni risultano:

  • visivamente simili in misura media, poiché il marchio richiesto incorpora integralmente il marchio anteriore, con una differenza limitata all’aggiunta di "telo" e al segno grafico dell’accento su "ó";
  • foneticamente simili in misura media, perché la componente finale "trón" resta percepibile e, per parte del pubblico, riceve l’accento principale;
  • concettualmente simili, almeno per il pubblico che attribuisce un significato a "tron", in quanto il termine comune viene riconosciuto come elemento semanticamente condiviso.

Valutazione globale del rischio di confusione

Sulla base della combinazione tra somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti e servizi, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto sussistente il rischio di confusione:

  • per le classi 5 e 44, anche se il pubblico è particolarmente attento;
  • per la classe 9, a maggior ragione, dato il livello medio di attenzione e l’identità dei prodotti.

Il Tribunale ribadisce che l’elevato livello di attenzione non esclude automaticamente il rischio di confusione, che va valutato globalmente in base a tutti i fattori rilevanti.

Coesistenza di altri marchi contenenti "tron"

La ricorrente aveva invocato la presenza di numerosi marchi registrati contenenti il termine "tron" per sostenere una coesistenza pacifica e una ridotta capacità distintiva dei marchi anteriori. Il Tribunale respinge l’argomento perché la sola prova della registrazione di altri marchi non dimostra:

  • l’effettivo uso di tali marchi sul mercato;
  • l’assenza di confusione presso il pubblico rilevante;
  • la coincidenza tra i marchi citati e i segni in causa.

Pertanto, la pretesa coesistenza non incide sulla forza distintiva dei marchi anteriori né elimina il rischio di confusione.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione di EUIPO. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un marchio denominativo che incorpora integralmente un marchio anteriore può essere ritenuto simile a quest’ultimo anche quando vi aggiunge un prefisso, se il pubblico rilevante continua a percepire l’elemento comune come distintivo e rilevante nell’impressione complessiva. La mera registrazione di altri marchi contenenti lo stesso elemento non è sufficiente a escludere il rischio di confusione senza prova di una reale coesistenza commerciale priva di confusione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.