Sentenza n. 14173/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 29 aprile 2025. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge n. 241/1990 e dalla disciplina speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, ha sostenuto che il termine procedimentale di 120 giorni, decorrente dalla presentazione dell’istanza e dalla verifica della documentazione, fosse inutilmente decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza un provvedimento espresso. Il Ministero è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha rilevato che l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 prevede un termine di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, nonché un termine di tre mesi per provvedere sul riconoscimento; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché, alla data di proposizione del ricorso, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento espresso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all’amministrazione di provvedere sull’istanza con un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
È richiamato per la denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito quale amministrazione subentrata al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento in Italia di titoli di formazione e abilitazione professionale conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi raggiungere al massimo quattro mesi.
- La mancata adozione del provvedimento espresso entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007 integra silenzio-inadempimento, anche quando l’amministrazione non abbia comunicato richieste di integrazione documentale né fornito prova di circostanze idonee a giustificare il ritardo.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →