Cassazione Civile, Sentenza n. 4238/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento derivante da ruolo per IRES (anno 2005) emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973: la società contestava l'omessa preventiva comunicazione ("avviso bonario") prima dell'iscrizione a ruolo, deducendo un errore materiale nella compilazione del modello Unico 2006 SC (eccedenza IRES 2004 indicata nel rigo GN8 anziché nel rigo GN10) e sostenendo che tale eccedenza era stata in realtà utilizzata in compensazione orizzontale dalla stessa consolidata. Venivano inoltre dedotti vizi processuali relativi a mancanza di motivazione, omessa pronuncia, irregolare costituzione del contraddittorio, mancata indicazione del responsabile del procedimento e mancata sottoscrizione della cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (in particolare il quarto motivo) riconoscendo che, per la complessità della fattispecie (dichiarazione originaria e due integrative, errore materiale sui righi del modello consolidato e utilizzo parziale in compensazione orizzontale dell'eccedenza), sussisteva l'obbligo dell'Agenzia delle entrate di inviare l'avviso di irregolarità ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 6, comma 5, legge 212/2000 prima di procedere all'iscrizione a ruolo. Per tale motivo la cartella è stata ritenuta illegittima. La sentenza della Commissione tributaria regionale è cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Cassazione ha accolto il ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (importo liquidato), mentre le spese tra la società e Equitalia Nord s.p.a. sono compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
“quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione…l’esito della dichiarazione è comunicato al contribuente…per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”
La norma impone l'invio della comunicazione di esito dei controlli automatici se dal controllo emerge un risultato diverso; nel caso concreto ciò imponeva l'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo.
art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
“prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente…a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta…”
La Corte ha ritenuto che, dato il contesto (più dichiarazioni integrative e possibile errore materiale), sussistessero incertezze rilevanti tali da rendere dovuta la preventiva comunicazione al contribuente.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997
“L'iscrizione a ruolo non è eseguita...se il contribuente...provvede a pagare le somme dovute...entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis...”
La disciplina della riscossione collegata all'avviso bonario: la notifica consente al contribuente di regolarizzare prima dell'iscrizione a ruolo; l'assenza dell'avviso fa venir meno la legittimazione all'iscrizione a ruolo nei casi in cui la comunicazione fosse dovuta.
art. 43-ter d.P.R. n. 602 del 1973
“nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione di estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi”
La Corte distingue la procedura di cessione di eccedenze infra-gruppo (art. 43-ter) dall'attribuzione/uso delle eccedenze nel consolidato (art. 118 TUIR) e osserva che il trasferimento richiede l'osservanza formale della procedura; nell'ipotesi in esame non risultava effettivo utilizzo da parte della consolidante.
art. 118 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La norma regola l'opzione per il consolidato e l'utilizzo delle eccedenze tra società del gruppo; la Corte rileva che errori formali nella compilazione della dichiarazione del consolidato possono essere emendati trattandosi di dichiarazioni di scienza.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in relazione al formato e ai requisiti formali della cartella di pagamento: l'assenza di una sottoscrizione leggibile non invalida automaticamente la cartella se l'atto è comunque riferibile all'organo competente.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la tardività della dichiarazione integrativa; la Corte però ritiene che, nel contesto del consolidato, molti errori formali possano essere considerati emendabili.
art. 7, comma 2, lett. a) legge n. 212 del 2000 e art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in legge n. 31/2008
Richiamate nella doglianza sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento: la Corte osserva che dalla normativa introdotta dal 1° giugno 2008 la mancata indicazione può rilevare, ma nel caso concreto l'indicazione presente (anche se limitata) non ha reso invalida la cartella.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1977
“entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati...possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata...”
Richiamata per illustrare le conseguenze della comunicazione al contribuente e le possibilità di definizione delle controversie entro termini procedurali.
Massime di principio
- Se dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto alla dichiarazione e sussistono incertezze su aspetti rilevanti (es. più dichiarazioni integrative, complessità del consolidato, errori sui quadri dichiarativi), l'Agenzia deve inviare l'avviso bonario prima di iscrivere a ruolo; la mancata comunicazione rende illegittima la cartella in tali casi.
- Errori formali nella compilazione delle dichiarazioni del consolidato (es. rigo errato per eccedenze IRES) possono, in molti casi, essere considerati emendabili trattandosi di "dichiarazioni di scienza": l'Amministrazione dovrebbe chiedere chiarimenti prima di procedere alla riscossione.
- La cessione di eccedenze infra-gruppo (art. 43-ter d.P.R. 602/1973) richiede l'osservanza formale della procedura e l'indicazione dei soggetti cessionari; ciò è distinto dall'attribuzione/uso delle eccedenze nel consolidato (art. 118 TUIR).
- L'omessa sottoscrizione leggibile della cartella non determina automaticamente la nullità dell'atto se esso è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo che lo ha emesso.
- La tardiva costituzione in giudizio della parte resistente nel processo tributario non comporta la nullità del contraddittorio, ma può determinare decadenze relative a specifiche attività processuali.
- Quando la Cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- In situazioni con documentazione dichiarante un uso effettivo dell'eccedenza (es. compensazioni orizzontali operate dalla stessa società), tali elementi devono essere valutati dall'Amministrazione prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
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