Cassazione Civile, Sentenza n. 4215/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sanzione disciplinare (€ 5.000) irrogata dal Consiglio Notarile (COREDI) per avere il ricorrente percepito € 1.000 a titolo di onorario per la redazione di atto costitutivo di una s.r.l. semplificata, per la quale, secondo l'art. 3, comma 3, del D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012, non sono dovuti onorari notarili. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sanzione o, quanto meno, la sua riduzione nella misura consentita dalla normativa vigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha precisato che l'art. 80 L.N. è ancora applicabile anche quando la prestazione è prevista a titolo gratuito (es. art. 3, comma 3, D.L. 1/2012), ma che il campo di applicazione della norma si è ristretto dopo l'abrogazione delle tariffe obbligatorie. Ha dunque cassato la decisione della Corte d'appello in relazione a quell'errata qualificazione/quantificazione e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per una nuova qualificazione giuridica della violazione e per la determinazione della sanzione coerente con i principi indicati. Ha respinto il secondo motivo (la censura sul mancato riconoscimento della spontanea restituzione dei pagamenti) e dichiarato assorbito il terzo (richiesta di riduzione della sanzione per riparazione del danno). Sulle spese di legittimità è disposto il regolamento in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 80 legge notarile (L.N.)
il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita
La Cassazione conferma che la norma punisce la percezione di somme maggiori rispetto a quelle dovute anche quando la prestazione è prevista a titolo gratuito; tuttavia, dopo l'abrogazione delle tariffe obbligatorie, il campo di applicazione è ridotto e la sanzione deve essere calcolata sul 'maggior somma percepita' concretamente accertata.
art. 147, comma primo, lettera a) L.N.
Sanziona comportamenti che ledono il decoro, l'onore e la professionalità della categoria. Può concorrere formalmente con art. 80 L.N., ma l'idoneità a ledere il prestigio deve essere valutata concretamente dall'organo disciplinare e motivata, non presunta.
art. 3, comma 3, D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012)
l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese della società semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili
Stabilisce il divieto di percepire onorari per la costituzione della s.r.l. semplificata; la percezione di qualsiasi somma a titolo di onorario può costituire 'maggior somma percepita' ai fini dell'art. 80 L.N.
art. 2 D.L. 223/2006 (conv. L. 248/2006)
Ha determinato l'abrogazione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime per le professioni, con la conseguente riduzione del campo applicativo delle norme sanzionatorie fondate sulla violazione di tariffe inderogabili (effetto sul restringimento dell'ambito d'applicazione dell'art. 80 L.N.).
art. 138-bis L.N.
Norma richiamata riguardo alla possibile riduzione della sanzione in presenza di circostanze attenuanti (es. riparazione del danno); la Corte ha ritenuto il terzo motivo assorbito e ha demandato alla Corte d'appello la corretta applicazione delle regole mitigatrici dopo la nuova qualificazione.
art. 702-bis c.p.c. e art. 360 c.p.c. (nn. 1-5) - rimedi e motivi di cassazione
Richiamati come norme processuali: il ricorso per cassazione è stato fondato in parte (violazione normativa e erronea applicazione dell'art. 80 L.N.); sono state vagliate le doglianze relative a omesso esame di fatto decisivo e a violazioni di legge.
art. 74 L.N.
Citato per il precedente principio della vincolatività delle tariffe; la decisione sottolinea come il contesto normativo sia mutato e come ciò influenzi l'interpretazione delle norme disciplinari sui compensi.
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione delle tariffe obbligatorie, la disciplina sanzionatoria per compensi 'eccedenti' va interpretata restrittivamente: art. 80 L.N. è applicabile soprattutto quando l'importo dovuto è determinabile senza margini di discrezionalità (es. importi normativamente fissati o quando la legge stabilisce espressamente che non sono dovuti onorari).
- Se la legge prevede che una prestazione sia gratuita (es. costituzione di s.r.l. semplificata), la percezione di qualsiasi onorario può configurare 'maggior somma percepita' e essere sanzionata; la sanzione va commisurata all'importo effettivamente percepito e rientra nel limite 1-3 volte tale eccedenza.
- La qualificazione disciplinare (art. 80 vs art. 147 L.N. o concorso delle norme) richiede motivazione concreta: non basta ritenere in astratto che la condotta possa ledere il decoro professionale; l'organo disciplinare deve valutare l'effettivo disvalore e darne conto.
- La documentazione probatoria è decisiva: il notaio può giustificare somme ricevute dimostrando che si trattava di rimborsi spese effettivi e documentati o che vi è stata immediata e provata restituzione; la mancata prova della reale entità delle spese favorisce l'accertamento di un compenso indebito.
- La riparazione del danno (restituzione spontanea) può influire sulla misura della sanzione ma deve essere provata e valutata dall'organo che decide; in caso di errata qualificazione giuridica la Corte di merito deve procedere a una nuova valutazione e applicare le eventuali circostanze attenuanti conformemente ai principi della Cassazione.
- In casi analoghi, il giudice deve sempre: (a) accertare se per la prestazione esista un corrispettivo dovuto e, se sì, di quale entità; (b) distinguere tra rimborso spese documentato e compenso; (c) motivare in concreto l'eventuale lesione del decoro professionale prima di applicare sanzioni disciplinari più gravi.
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