Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4219/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con tre motivi: (1) censura la valutazione delle prove e l'erronea considerazione degli atti di provenienza (rogito 23.1.1958 e documenti catastali), sostenendo che la Corte d'Appello non abbia correttamente considerato la documentazione e gli accertamenti del C.T.U. che avrebbero dimostrato uno sconfinamento di 86 cm e l'inclusione della particella n.18 nell'acquisto dell'attore; (2) critica la motivazione ritenuta incongrua, insufficiente e contraddittoria relativamente alla valutazione delle deposizioni testimoniali, contestando la diversa credibilità attribuita a testimoni parenti e non parenti; (3) denuncia l'omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), cioè il mancato valore attribuito all'accatastamento del fabbricato nel 1987 come prova dell'esistenza del manufatto e come elemento rilevante ai fini dell'eccezione di usucapione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (ritenendo trattarsi, in sostanza, di rimessione della valutazione di merito e di questioni non sindacabili in sede di legittimità), ma ha accolto il terzo motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte interessata da tale censura e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione; ha disposto altresì che siano regolate le spese del giudizio di legittimità nella fase di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Riferito al potere di valutazione libera della prova; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art. 360.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione all'onere di motivazione; la Corte ha ricordato che il giudice del merito deve indicare le ragioni del proprio convincimento senza dover discutere ogni singolo elemento probatorio.

  • art. 256 c.p.c.

    Norma sul C.T.U.; la sentenza segnala che gli accertamenti tecnici sono elementi di prova da valutare insieme alle altre risultanze e non necessariamente decisivi se non adeguatamente inseriti nella motivazione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Fondamentale per il rimedio in cassazione: il n.3 riguarda la violazione di norme processuali e il n.5 l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione dei fatti (n.3), ma ha accolto il motivo fondato su omesso esame di fatto decisivo (n.5) laddove il giudice distrettuale non aveva valutato il rilevante accatastamento del 1987.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha implicitamente ricordato che il ricorrente deve indicare e valorizzare i documenti e gli elementi che dimostrano fatti rilevanti e che la mera riproposizione di valutazioni alternative non integra vizio di diritto.

  • art. 950 c.c.

    Norma relativa al confine tra fondi richiamata nella contestazione; la Corte ha valutato i mezzi probatori posti a fondamento dell'individuazione del confine concreto rispetto a quello catastale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme pertinenti all'apprezzamento documentale; la Corte ha comunque ritenuto che documenti prodotti o riferibili al medesimo interessato hanno limitata efficacia probatoria quando non chiariscono la collocazione spaziale decisiva.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove: le doglianze che mirano a riconsiderare la credibilità dei testi o il peso dei documenti sono in genere inammissibili, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle deposizioni e dei documenti; deve però indicare le ragioni del proprio convincimento. La mancanza totale di esame di un fatto decisivo integra invece motivo fondato di cassazione (art.360, comma 1, n.5).
  • Documenti e atti prodotti da una delle parti (o a essa riconducibili) hanno valore probatorio ma possono essere considerati con cautela se non chiariscono in modo oggettivo fatti decisivi (es. l'esatta collocazione spaziale di un bene).
  • Gli accertamenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) sono elementi rilevanti: se contengono elementi che risultano decisivi per la decisione (ad es. presenza di opere su particelle altrui o misure di sconfinamento), il loro mancato esame motivato può determinare la cassazione e il rinvio.
  • Per contestare in Cassazione la motivazione della sentenza è necessario inquadrare la censura in uno dei limiti di sindacabilità dell'art. 360 (es. omessa valutazione di fatto decisivo), non è sufficiente una generica richiesta di diversa valutazione delle prove.
  • In contenziosi sui confini, prove documentali che attestano l'esistenza materiale di un manufatto ad una certa data (es. accatastamento) devono essere valutate e confrontate con le risultanze tecniche e testimoniali; l'omissione di tale confronto può essere decisiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.