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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4216/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, notaio, impugnava la sanzione pecuniaria di €80.496,00 comminata per aver inserito in numerosi rogiti una dichiarazione di conformità limitata alle sole planimetrie (anziché la dichiarazione prevista dall'art.29, comma 1-bis, L.52/1985 che richiede la conformità "allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie"). Sosteneva che prima del 2016 tale formulazione non era ritenuta illegittima dall'Archivio notarile né da alcune Coredi regionali, che vi sarebbe stata incertezza giurisprudenziale e che dunque fosse scusabile la sua condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione. Ha affermato che l'art.29, comma 1-bis, L.52/1985 richiede espressamente la dichiarazione di conformità ai dati catastali e alle planimetrie resa dagli intestatari; la sola dichiarazione di conformità della planimetria non è sostitutiva. Tale nullità è di natura formale e testuale e comporta responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art.28 L.N.. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante per l'esimente il fatto che autorità disciplinari locali non avessero precedentemente sanzionato analoghe condotte e ha chiarito che l'eventuale possibilità di conferma successiva dell'atto (art.29, comma 1-ter, introdotto nel 2017) non elimina il disvalore disciplinare al momento della stipula. Ha escluso applicabilità della lex mitior e ha confermato la legittimità del cumulo di sanzioni per plurimi atti distinti.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985

    gli atti ... devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie

    Norma interpretata come prescrizione testuale e non surrogabile: la dichiarazione di conformità deve riguardare sia i dati catastali che le planimetrie e deve essere resa dagli intestatari; la sola conformità della planimetria non è sufficiente e la sua omissione determina nullità formale dell'atto

  • art. 29, comma 1-ter, L. 52/1985 (introdotto dal D.L. 50/2017)

    se la mancanza del riferimento alle planimetrie ... o della dichiarazione ... non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo ... che contenga gli elementi omessi

    Consente la possibilità di sanare l'atto ai fini privatistici mediante conferma successiva, ma tale sanatoria non elimina la responsabilità disciplinare del notaio al momento della redazione dell'atto nullo

  • art. 28 L. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile)

    Attribuisce al notaio il divieto di ricevere atti nulli: la Corte ha ritenuto applicabile la responsabilità disciplinare quando la nullità è inequivoca e derivante da disposizione normativa o da consolidato orientamento di legittimità

  • art. 135 e art. 138 L. 89/1913 (legge notarile)

    Regole sul cumulo delle sanzioni disciplinari: la Corte ha confermato la legittimità dell'applicazione del cumulo materiale per plurime violazioni commesse in atti diversi; l'art.135, comma 4, non opera per infrazioni commesse in atti distinti

  • art. 47 D.P.R. 380/2001 (menzionato)

    Normativa urbanistica citata per confronto: la Corte ha ritenuto legittimo un diverso regime sanzionatorio rispetto a quello urbanistico, dato il diverso interesse pubblico perseguito (contrasto all'evasione fiscale vs tutela urbanistica)

Massime di principio

  • Nelle compravendite immobiliari il notaio deve verificare la presenza, nel rogito, della dichiarazione resa dagli intestatari che attesti la conformità allo stato di fatto sia dei dati catastali sia delle planimetrie; la mera clausola di conformità riferita solo alla planimetria è insufficiente
  • La mancanza della dichiarazione prevista dall'art.29, comma 1-bis, costituisce nullità formale dell'atto e può costituire illecito disciplinare per il notaio quando la nullità è inequivoca
  • La circostanza che autorità disciplinari locali o prassi non abbiano sanzionato in precedenza condotte analoghe non costituisce in generale un'esimente se esistono elementi oggettivi (es. precedente pronuncia di legittimità) che rendono la violazione percepibile come illegittima
  • La possibilità di confermare successivamente l'atto (art.29, comma 1-ter) sanifica gli effetti tra le parti ma non rimuove la responsabilità disciplinare del notaio al momento della stipula originaria
  • Le sanzioni disciplinari sono applicate in base alla legge vigente al momento del fatto: la disciplina successiva più favorevole (lex mitior) non opera di regola per gli illeciti disciplinari notarili
  • Per violazioni ripetute in atti distinti è legittimo il cumulo materiale delle sanzioni; la previsione di applicare una sola sanzione maggiorata per più violazioni nella formazione del medesimo atto non si estende automaticamente a atti diversi

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