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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4074/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione di una sanzione amministrativa di €533,60 irrogata dal Comune per affissione abusiva di una locandina relativa a uno "sciopero generale"; il Comune e la concessionaria ICA avevano ritenuto la responsabilità solidale dell'USB per l'affissione senza autorizzazione, basandosi sul fatto che la locandina recava indicazioni riferibili all'USB e che il messaggio era inerente agli scopi sindacali. L'USB ha impugnato sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 6 legge 689/1981 (responsabilità solidale) e la violazione dei principi sull'onere della prova e sulle presunzioni (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.), chiedendo che non fosse possibile attribuirle la responsabilità senza prova della riconducibilità dell'affissione alla sua iniziativa o della proprietà del manifesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'USB, ritenendo che il Tribunale di Frosinone avesse applicato indebitamente presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 2729 c.c. Il giudice di merito aveva infatti presumuto la proprietà/riconducibilità della locandina all'USB sulla base della genericità dell'indicazione del sindacato e dell'inerenza del messaggio agli scopi sindacali, senza considerare che lo sciopero era stato proclamato da più sigle e senza elementi idonei a dimostrare che l'USB avesse commissionato o promosso direttamente l'affissione. Ne è derivata la violazione delle regole probatorie e l'erronea estensione della responsabilità solidale. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata, deciso la causa nel merito accogliendo l'opposizione originaria e annullando l'ordinanza-ingiunzione; ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Prevede sanzioni per le violazioni in materia di pubblicità e rinvia all'applicazione delle norme della legge n. 689/1981; la Corte ricorda che le sanzioni per affissioni abusive devono rispettare le regole probatorie previste dalla legge sulle sanzioni amministrative.

  • art. 20 d.lgs. 507/1993 (art. 20.1 introdotto dalla legge n. 296/2006)

    Stabilisce che gli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diversa indicazione; citato nel quadro normativo, ma la Corte sottolinea che la responsabilità patrimoniale non sostituisce i necessari requisiti probatori per la solidarietà.

  • art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina la responsabilità solidale: il proprietario della cosa può essere obbligato in solido (1° comma) e la persona giuridica/ente è obbligata in solido se la violazione è commessa dal rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni (3° comma). La Corte chiarisce che la solidarietà può fondarsi anche su rapporti di affidamento o avvalimento, ma richiede sempre la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario (committente/autore) o prova del rapporto con l'autore materiale; il mero giovamento non è sufficiente.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sull'onere della prova: ciascuna parte deve provare i fatti che deduce; la Corte afferma che incombe sull'Amministrazione fornire gli elementi necessari per l'affermazione della responsabilità amministrativa e, quando invoca la presunzione dell'art. 6, deve provare la titolarità (es. proprietà) prima che si inverta l'onere probatorio.

  • art. 2727 cod. civ.

    Regola che il giudice può trarre presunzioni solo quando esistono indizi adeguati; il giudice del merito deve motivare la valutazione degli indizi. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia fornito indizi sufficienti e adeguati.

  • art. 2729 cod. civ.

    Stabilisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che la presunzione di riconducibilità del manifesto all'USB non rispettasse questi requisiti e sia quindi illegittima.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    primo comma, n. 3 (e n. 5 richiamati nel ricorso)

    Norma sulla sindacabilità in Cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha esercitato il controllo di legittimità per verificare la corretta applicazione delle norme sulla presunzione e sulla responsabilità solidale.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale di un ente o associazione per affissioni abusive richiede la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario (committente o autore) o la prova di un rapporto di affidamento/avvalimento con l'autore materiale; il mero fatto che il soggetto abbia potuto trarre vantaggio non è sufficiente.
  • Per fondare presunzioni (ad es. proprietà o riconducibilità del manifesto) il giudice deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti: indizi generici o l'appartenenza del messaggio agli scopi dell'ente, se non circostanziati, non sono idonei.
  • Quando più soggetti (più sigle sindacali) sono responsabili o promotori di un evento (es. sciopero generale), non è lecito attribuire automaticamente la responsabilità a una sola organizzazione sulla base della comparsa del suo nome sulla locandina senza ulteriori prove.
  • L'Amministrazione che applica la sanzione ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità (inclusa la titolarità del bene o il rapporto con l'autore); solo dopo la prova della titolarità può operare lo spostamento di onere probatorio previsto dall'art. 6 (ad es. provare che l'uso è avvenuto contro la volontà).
  • In difesa, il soggetto chiamato a rispondere può sciogliere la responsabilità dimostrando l'assenza di proprietà/commissione, l'assenza di rapporto di mandato/affidamento con l'autore materiale, o provando di essersi attivato per impedire l'abusiva affissione o che questa sia avvenuta contro la sua volontà.
  • La valutazione delle presunzioni è sindacabile in Cassazione: errori nell'accertare la gravità, precisione e concordanza degli indizi sono motivo di annullamento della decisione che estende la responsabilità solidale.

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