Cassazione Penale, Sentenza n. 07453/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Puleo è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 per essersi messo alla guida di un'autovettura senza patente (mai conseguita) mentre era sottoposto a misura di prevenzione personale. In cassazione il difensore ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2024, sostenendo che la fattispecie del suo assistito sia assimilabile a quella dichiarata parzialmente incostituzionale e che, quindi, l'applicazione dell'art. 73 determini una violazione del principio di uguaglianza; ha altresì dedotto travisamento del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito (e quindi la condanna a tre mesi di arresto) ritenendo che la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale con sentenza n. 116/2024 riguarda esclusivamente i casi in cui la patente sia stata revocata o sospesa per precedenti violazioni del codice della strada (es. guida in stato di ebbrezza) e non i casi in cui l'assenza del titolo abilitativo derivi dal fatto di essere sottoposti a misura di prevenzione o dal non aver mai conseguito la patente. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza (tra cui Sez. 4, n. 572/2024) e ha precisato che l'art. 120 cod. strada connette alle misure di prevenzione l'impossibilità di conseguire o mantenere la patente; perciò non sussiste disparità di trattamento. Condanna alle spese processuali è stata confermata.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Incriminerebbe la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso. La Corte ha ritenuto che tale norma continui ad applicarsi quando l'assenza della patente è collegata alla misura di prevenzione o al fatto di non averla mai conseguita, e non solo quando la revoca/sospensione derivi da precedenti violazioni del codice della strada.
art. 120 codice della strada
Collega le misure di prevenzione a possibili limitazioni alla legittima guida e all'acquisizione del titolo abilitativo; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della misura di prevenzione possa comportare, automaticamente o per valutazione prefettizia, l'impossibilità di conseguire o mantenere la patente.
art. 186 codice della strada
Esempio di norma del codice della strada (guida in stato di ebbrezza) le cui violazioni possono determinare sospensione o revoca della patente; la Corte costituzionale ha considerato incostituzionalmente punibile, ai sensi dell'art.73, il guidare senza patente quando la revoca/sospensione derivi da tali pregresse violazioni.
Sentenza Corte costituzionale n. 116 del 2024
Declaratoria di illegittimità costituzionale della parte dell'art. 73 che punisce chi, sottoposto a misura di prevenzione, si ponga alla guida dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni del codice della strada
La pronuncia limita l'incostituzionalità all'ipotesi in cui la revoca/sospensione della patente sia dovuta a pregresse violazioni del codice della strada (non connesse alla misura di prevenzione). Non si estende ai casi in cui l'assenza del titolo sia conseguenza della misura di prevenzione o al soggetto che non ha mai conseguito la patente.
Sentenza Corte costituzionale n. 211 del 2022
Ha affermato che la disposizione censurata persegue finalità di tutela dell'ordine pubblico giustificando un trattamento sanzionatorio più severo per soggetti pericolosi; ha contribuito a distinguere i casi in cui la mancanza della patente è riconnessa allo stato personale del prevenuto.
Sez. 4 Cass. n. 572 del 31/10/2024
Decisione di merito sovrapponibile al caso in esame che ha escluso l'applicazione della pronuncia costituzionale ai soggetti colti alla guida senza patente mai conseguita mentre erano sottoposti a misura di prevenzione, confermando la distinzione operata dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 116/2024 opera solo quando la patente è stata revocata o sospesa per pregresse violazioni del codice della strada e non quando l'assenza del titolo è conseguenza della misura di prevenzione o del fatto di non averla mai conseguita.
- Se la revoca o sospensione della patente è intervenuta in epoca anteriore e per ragioni estranee alla misura di prevenzione (es. guida in stato di ebbrezza), il giudice di legittimità può ritenere applicabile la pronuncia costituzionale e, quindi, escludere la rilevanza penale dell'art. 73.
- Quando l'assenza del titolo abilitativo è direttamente riconnessa alla misura di prevenzione (art. 120 cod. strada) l'art. 73 resta applicabile poiché la restrizione alla circolazione è funzionale alla tutela dell'ordine pubblico.
- Per valutare la rilevanza della pronuncia costituzionale occorre verificare il nesso causale e temporale tra revoca/sospensione della patente e l'applicazione della misura di prevenzione: timing e motivo della revoca sono decisivi.
- La presunta disparità di trattamento invocata dal ricorrente viene di norma respinta se il diverso trattamento è giustificato da esigenze concrete di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, con riferimento alla pericolosità soggettiva del prevenuto.
- In casi analoghi conviene documentare accuratamente le cause e le date dell'eventuale revoca/sospensione della patente per dimostrare se la mancanza del titolo sia imputabile a pregresse violazioni del codice della strada o alla misura di prevenzione.
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