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Circolare

Circolare numero 146 del 19-11-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 14 maggio 2010 tra INPS e C.L.A.A.I. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono fornite istruzioni operative per l’esposizione nel flusso UNIEMENS, con istituzione del codice causale W516 e dei relativi conti contabili, oltre alle regole di imputazione, riversamento, rendicontazione e rinnovo annuale della convenzione. La circolare chiarisce anche che il contributo è considerato versato solo per l’importo indicato dal datore di lavoro, disciplina il trattamento delle somme parzialmente insufficienti e pone a carico della C.L.A.A.I. spese, oneri e costi fiscali connessi al servizio.

Convenzione INPS-C.L.A.A.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e istruzioni UNIEMENS

Convenzione INPS-C.L.A.A.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina la convenzione stipulata il 14 maggio 2010 tra INPS e C.L.A.A.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il servizio è svolto dall’INPS in connessione con la riscossione dei contributi obbligatori, con specifiche istruzioni operative, contabili e di rendicontazione.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

La C.L.A.A.I. affida all’INPS l’esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte all’Associazione. La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Comunicazione delle imprese e trattamento dei dati

La C.L.A.A.I. deve informare le imprese aderenti sulle modalità operative per il versamento e sull’utilizzo dei dati da parte dell’INPS. La circolare richiama espressamente il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, precisando che i dati relativi all’operazione sono trattati dall’INPS per le proprie finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione.

Regole di versamento e imputazione del contributo

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nella denuncia. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori, la quota destinata all’assistenza contrattuale è preliminarmente utilizzata a copertura del debito contributivo previdenziale; solo l’eventuale eccedenza è attribuita al contributo di assistenza contrattuale.

Se il datore di lavoro non intende corrispondere tale contributo, non deve indicarne l’importo in denuncia. La circolare precisa inoltre che l’INPS non ha obblighi di esazione coattiva né svolge controlli diretti verso i datori di lavoro in relazione a tali somme.

Oneri economici, spese e responsabilità

Tutti i costi e gli oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione sono a carico della C.L.A.A.I. In particolare, viene posto a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS in relazione alla riscossione tramite modello F24, ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 16 e 17.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità nel caso in cui le rimesse monetarie alla C.L.A.A.I. avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse all’assolvimento prioritario dei compiti istituzionali.

Versamento delle somme alla C.L.A.A.I. e rendiconto annuale

Le somme riscosse devono essere versate alla Confederazione al netto del rimborso spese previsto dall’art. 5 della convenzione e della relativa IVA, nel rispetto del termine previsto dall’art. 6. Le strutture periferiche devono trasmettere alla C.L.A.A.I. un elenco delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’importo versato.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere un rendiconto riepilogativo contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
  • l’ammontare delle somme corrisposte alla C.L.A.A.I.;
  • l’ammontare delle spese trattenute e dell’IVA relativa.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità annuale; nel testo allegato è indicata una validità sino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo da parte della C.L.A.A.I. deve pervenire all’INPS mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative nel flusso UNIEMENS

La circolare fornisce le istruzioni per esporre i contributi nel flusso UNIEMENS. Alle aziende aderenti alla C.L.A.A.I. è attribuito il codice causale di nuova istituzione W516, con significato di "Ass. Contr. C.L.A.A.I.".

I contributi evidenziati con tale codice vengono imputati al conto GPA 25/244. Contestualmente la procedura predispone la scrittura contabile GPA 35/244 a GPA 11/244, per un importo pari a quello rilevato sul conto GPA 25/244. I saldi dei conti GPA 25/244 e GPA 35/244 devono sempre concordare.

Per garantire la concordanza tra contabilità e ripartizione delle denunce UNIEMENS, i conti GPA 25/244 e GPA 35/244 devono essere movimentati con codice documento 95 soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Distinte, imputazioni contabili e conti di nuova istituzione

La procedura automatizzata emette una distinta in triplice copia delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Una copia è inviata alla C.L.A.A.I. insieme al versamento, una all’ufficio competente per la contabilità e una resta agli atti dell’ufficio amministrativo competente.

I pagamenti alla Confederazione sono imputati in DARE del conto GPA 11/244. Sul medesimo conto sono addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese, registrate in AVERE del conto GPA 24/042, e l’IVA relativa, registrata in AVERE del conto GPA 24/025.

Gli adempimenti relativi al rimborso spese di cui al secondo comma dell’art. 5 della convenzione sono curati direttamente dalla Direzione Generale. L’eventuale saldo del conto GPA 11/244 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

L’allegato n. 2 istituisce i conti GPA 11/244, GPA 25/244 e GPA 35/244, con le relative denominazioni complete e abbreviate, destinati alla gestione contabile dei contributi riscossi per conto della C.L.A.A.I.

Punti principali

Oggetto della convenzione

L’INPS assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte alla C.L.A.A.I., ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, con le medesime modalità e periodicità previste per questi ultimi.

Comunicazione dei dati e flusso UNIEMENS

Le imprese aderenti devono comunicare il contributo di assistenza contrattuale tramite il flusso UNIEMENS. Alle aziende aderenti alla C.L.A.A.I. è attribuito il codice di nuova istituzione W516, da validare nel flusso con il significato di "Ass. Contr. C.L.A.A.I.".

Regole di imputazione e gestione degli insoluti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti, la quota imputata al contributo di assistenza contrattuale viene prima utilizzata a scomputo del debito previdenziale; l’eventuale eccedenza viene trattata come contributo di assistenza contrattuale. Se il datore non intende versare tale contributo, non deve indicarne l’importo in denuncia.

Oneri, responsabilità e trattamento dei dati

La C.L.A.A.I. sopporta spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. In particolare, eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per la riscossione tramite F24, ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 16 e 17, sono posti a carico dell’Associazione. La C.L.A.A.I. deve inoltre informare le imprese che i dati saranno trattati dall’INPS per finalità istituzionali e per l’esecuzione della convenzione, in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Versamenti alla C.L.A.A.I. e rendicontazione

Le somme riscosse sono versate alla C.L.A.A.I. al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, nel termine previsto dalla convenzione. Le Strutture territoriali devono predisporre e trasmettere entro il 31 maggio dell’anno successivo un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese/IVA trattenute. La convenzione richiede anche la predisposizione di distinte delle aziende che hanno versato il contributo, da inviare contestualmente al versamento e da archiviare e trasmettere agli uffici competenti.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità annuale e, secondo le istruzioni operative richiamate nella circolare, la richiesta di rinnovo della C.L.A.A.I. deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza. Nel testo della convenzione allegata è previsto che la validità sia sino al 31 dicembre 2010.

Istruzioni contabili e nuovi conti

I contributi evidenziati con il codice W516 sono imputati al conto GPA 25/244. Contestualmente la procedura rileva il debito verso la C.L.A.A.I. con la scrittura GPA 35/244 a GPA 11/244, per importo pari a quello rilevato sul conto GPA 25/244. I conti GPA 25/244 e GPA 35/244 devono concordare costantemente e sono movimentati con codice documento 95 soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione. I versamenti alla Confederazione sono imputati in DARE del conto GPA 11/244, con addebito delle trattenute per rimborso spese (GPA 24/042) e IVA (GPA 24/025).

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