Circolare numero 149 del 24-11-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la gestione contributiva delle agenzie di somministrazione, distinguendo tra lavoratori somministrati e personale assunto per il funzionamento della struttura. Dal periodo di paga gennaio 2011 le imprese dovranno utilizzare due posizioni contributive separate, con diverse modalità di esposizione nel flusso UniEmens e differenti aliquote contributive. Vengono inoltre richiamate le modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria 2010, tra cui la riattivazione della somministrazione a tempo indeterminato e l’estensione delle attività svolgibili dalle agenzie.
Agenzie di somministrazione: nuove modalità di attribuzione e gestione delle posizioni contributive e compilazione UniEmens
Agenzie di somministrazione. Nuove modalità di attribuzione e gestione delle posizioni contributive e compilazione UniEmens
La circolare interviene sulla disciplina contributiva delle agenzie di somministrazione, definendo la separazione delle posizioni contributive tra lavoratori somministrati e personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura. Il documento collega tali indicazioni alle modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria 2010 e fornisce le regole operative per la corretta esposizione dei dati nel flusso UniEmens.
Inquadramento delle agenzie di somministrazione
Le agenzie di somministrazione operano previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e risultano iscritte in un apposito albo informatico consultabile online. La circolare distingue tra:
- agenzie "generaliste", abilitate a svolgere tutte le attività sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;
- agenzie "specialiste", abilitate esclusivamente alle attività specifiche indicate dalla normativa richiamata.
Tra le attività delle agenzie specialiste sono richiamate, in particolare, i servizi di consulenza e assistenza informatica, i servizi di pulizia e custodia, il trasporto di persone e di macchinari e merci, la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi e magazzini, la consulenza direzionale e di gestione del personale, il marketing e l’analisi di mercato, la gestione di call-center, nonché alcune attività edilizie e cantieristiche caratterizzate da fasi successive di lavorazione e da manodopera specializzata.
Modifiche normative richiamate
La circolare segnala le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2010 in materia di somministrazione di lavoro. L’intervento più rilevante è la riattivazione della somministrazione a tempo indeterminato, già in precedenza abrogata, e la sua estensione:
- ai casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative;
- ai servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia in tutti i settori produttivi, pubblici e privati.
Viene inoltre chiarito che le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, oltre a poter gestire programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale per lavoratori svantaggiati.
Disciplina contributivo-previdenziale
Per i lavoratori somministrati si applica la disciplina dell’articolo 25 del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni. In base a tale disciplina:
- gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali per i lavoratori somministrati sono a carico delle imprese di somministrazione;
- l’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è pari all’1,31%.
La circolare precisa anche che per i lavoratori somministrati non è dovuto il contributo integrativo dello 0,30% previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978.
Distinzione delle posizioni contributive dal periodo di paga gennaio 2011
A partire dal periodo di paga "gennaio 2011" le agenzie di somministrazione devono utilizzare due posizioni distinte:
- una per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati;
- una per il personale assunto direttamente per il funzionamento della struttura.
La scelta risponde all’esigenza di separare correttamente i diversi obblighi contributivi e di adeguare la gestione amministrativa alla struttura dell’attività svolta dalle agenzie.
Posizione contributiva per i lavoratori somministrati
Per i lavoratori somministrati continua a essere utilizzata la posizione già in essere, contraddistinta dal csc 7.07.08 e dal c.a. 9A, che assume anche il significato di posizione per il solo personale somministrato. Restano altresì validi gli altri codici di autorizzazione eventualmente già presenti.
Ai fini del flusso UniEmens, i lavoratori somministrati devono essere indicati con i consueti codici di qualifica e con gli eventuali codici di contribuzione agevolata utilizzabili. La circolare dispone inoltre che non debbano più essere utilizzati i codici "83" e "97" nell’elemento richiamato dal documento.
Per l’indennità di disponibilità riferita ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato deve continuare a essere validato l’apposito elemento del flusso UniEmens. La procedura di gestione delle denunce contributive sarà aggiornata per calcolare l’aliquota complessiva dovuta, pari al 37,87%, comprensiva della contribuzione per disoccupazione involontaria nella misura dell’1,31%.
Posizione contributiva per il personale assunto per il funzionamento della struttura
Per i lavoratori assunti direttamente per il funzionamento della struttura, le Sedi devono attribuire automaticamente una nuova posizione contributiva, contraddistinta dal csc 7.07.08 e priva del c.a. 9A, comunicandolo tempestivamente alle agenzie interessate.
Per l’eventuale acquisizione di informazioni sulla tipologia dell’impresa di somministrazione, le Sedi possono consultare anche l’albo informatico del Ministero del Lavoro. Nel flusso UniEmens questi lavoratori devono essere esposti con i consueti codici di qualifica e con gli eventuali codici di contribuzione agevolata, come già avveniva in precedenza.
L’aliquota contributiva dovuta è quella del settore terziario, pari al 38,17%, composta da:
- DS 1,61%;
- 1,31% per disoccupazione involontaria;
- 0,30% di contributo integrativo dovuto al Fondo di rotazione oppure al Fondo interprofessionale per la formazione continua, per le imprese che vi aderiscono.
Indicazioni operative finali
La circolare definisce quindi una netta separazione gestionale tra le due categorie di personale impiegate dalle agenzie di somministrazione, con effetti sia sull’attribuzione delle posizioni contributive sia sulla corretta compilazione del flusso UniEmens. Il quadro operativo decorre dal gennaio 2011 e si inserisce nel più ampio aggiornamento della disciplina della somministrazione di lavoro conseguente alle modifiche normative del 2010.
Punti principali
Inquadramento delle agenzie di somministrazione
La circolare richiama il ruolo crescente delle imprese di somministrazione nel mercato del lavoro e ricorda che le agenzie operano previa autorizzazione del Ministero del Lavoro ed iscrizione nell’albo informatico consultabile online. Le agenzie si distinguono in "generaliste", abilitate a tutte le attività a tempo determinato e indeterminato, e "specialiste", abilitate soltanto alle specifiche attività elencate dalla disciplina richiamata.
Modifiche normative della legge finanziaria 2010
Viene evidenziata la riattivazione della somministrazione a tempo indeterminato, già in precedenza abrogata, nonché l’estensione del suo ambito applicativo anche ai casi previsti dalla contrattazione collettiva e ai servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia in tutti i settori produttivi, pubblici e privati. Si precisa inoltre che le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all’intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e alla gestione di programmi formativi per lavoratori svantaggiati.
Disciplina contributivo-previdenziale
Ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 276/2003, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali per i lavoratori somministrati sono posti a carico delle imprese di somministrazione. Per i lavoratori somministrati l’aliquota per la disoccupazione involontaria è fissata nella misura dell’1,31%.
Due posizioni contributive dal periodo di paga gennaio 2011
A decorrere dal periodo di paga "gennaio 2011", le agenzie devono utilizzare due distinte posizioni contributive: una per gli adempimenti relativi ai lavoratori somministrati e una per il personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura. La distinzione ha finalità di corretta imputazione degli obblighi contributivi e di ottimizzazione gestionale.
Posizione per i lavoratori somministrati
Per i lavoratori somministrati continua a essere utilizzata la posizione già esistente, identificata dal csc 7.07.08 e dal c.a. 9A, che assume anche il significato di posizione per il solo personale somministrato. Nel flusso UniEmens i lavoratori devono essere esposti con i consueti codici di qualifica e con gli eventuali codici di contribuzione agevolata utilizzabili; non devono più essere utilizzati i codici "83" e "97" nell’elemento indicato dalla circolare. Per l’indennità di disponibilità dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato deve continuare a essere validato l’apposito elemento del flusso UniEmens. L’aliquota complessiva è indicata nella misura del 37,87%, comprensiva della contribuzione per disoccupazione involontaria pari all’1,31%.
Posizione per il personale assunto per il funzionamento della struttura
Per i lavoratori assunti direttamente per il funzionamento della struttura, le Sedi attribuiscono automaticamente una nuova posizione contributiva, contraddistinta dal csc 7.07.08 e priva del c.a. 9A, dando tempestiva comunicazione alle agenzie. Per l’individuazione della tipologia dell’impresa di somministrazione le Sedi possono consultare l’albo informatico del Ministero del Lavoro. Nel flusso UniEmens tali lavoratori devono essere indicati con i consueti codici di qualifica e con gli eventuali codici di contribuzione agevolata, come già avveniva in precedenza. L’aliquota dovuta è quella del settore terziario, pari al 38,17%, comprensiva di DS 1,61% e del contributo integrativo dello 0,30% destinato al Fondo di rotazione o al Fondo interprofessionale per la formazione continua per le imprese aderenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 nov 2010Circolare numero 148 del 24-11-2010
- Circolare · 25 nov 2010Circolare numero 150 del 25-11-2010
- Circolare · 26 nov 2010Circolare numero 151 del 26-11-2010
- Circolare · 19 nov 2010Circolare numero 146 del 19-11-2010
- Circolare · 19 nov 2010Circolare numero 147 del 19-11-2010
- Circolare · 30 nov 2010Circolare numero 17 del 30-11-2010 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →